Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27930/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
-intimati –
Avverso la sentenza n. 5681/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 19 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’ RAGIONE_SOCIALE promosse in danno di NOME
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
COGNOME , ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, procedura di espropriazione di crediti presso il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE;
avverso detto pignoramento , l’esecutat o propose opposizione alla esecuzione, adducendo plurime ragioni di contestazione;
all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse parzialmente l’opposizione in relazione solo ad alcuni crediti azionati;
la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello dispiegato dall’agente della RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo;
non svolgono difese in questo grado di giudizio NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, num . 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 325, primo comma, cod. proc. civ., all’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) ed agli artt. 57,62 e 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
la ricorrente, nel rivolgere censura alla dichiarata inammissibilità dell’appello, imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto operante il termine c.d. breve per l’impugnazione dal giorno della notifica della sentenza di primo grado effettuata all’RAGIONE_SOCIALE, ovvero ad un soggetto diverso dall’RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è manifestamente fondato;
la sentenza impugnata ha considerato tardivo l’appello dacché proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della pronuncia di prime cure ritenuta come avvenuta il 29 novembre 2019;
tuttavia, come evincesi dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di spedizione dell’atto integralmente fotoriprodotta nel corpo del ricorso introduttivo, la notifica ora richiamata è stata eseguita (ad un indirizzo PEC e quindi) nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, soggetto estraneo alla controversia ed in iure distinto dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale costituisce, per definizione positiva offerta dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, un ente pubblico economico, strumentale e sottoposto all’indiriz zo operativo ed al controllo della RAGIONE_SOCIALE ma dotato di personalità giuridica propria ed autonoma;
si appalesa chiaro allora l’errore in cui è incorsa la Corte romana, con il reputare detta notifica idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325, primo comma, cod. proc. civ. per un soggetto non destinatario della notifica stessa;
in accoglimento del ricorso, la gravata sentenza va dunque cassata, con rinvio, per nuovo esame della controversia, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì demandata la disciplina