Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6782/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati presso l’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), da cui sono rappresentati e difesi
-ricorrenti- contro
COMUNE DI TIVOLI, domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 849/2022 depositata l’8 febbraio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, il Comune di Tivoli conveniva davanti al Tribunale di Tivoli un gruppo di persone che, direttamente o quali eredi, erano state coinvolte in un preteso pregiudizio inflitto al Comune – per cui era stato celebrato anche un giudizio penale – allo scopo di ottenerne il risarcimento dei conseguenti danni.
Il Tribunale, con sentenza del 18 febbraio 2015, accoglieva la pretesa, condannando in solido tutti i convenuti a risarcire l’attore nella misura di euro 346.406,59.
Proponevano appello principale NOME COGNOME (che decedeva nelle more), NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti e tre eredi di NOME COGNOME; proponeva appello incidentale NOME COGNOME; proponevano ulteriore appello incidentale NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 febbraio 2022, rigettava tutti i gravami.
Hanno presentato ricorso, basato su quattro motivi, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME. Si è difeso con controricorso il Comune di Tivoli. Sia i ricorrenti, sia il controricorrente hanno depositato memoria.
Ritenuto che:
Il litisconsorzio processuale derivante dal ricorso non trova fondamento nella notifica del ricorso stesso (cfr. in particolare, a proposito della necessità di produzione dell’avviso di ricevimento della occorrente raccomandata, S.U. 10012/2021 e Cass. ord. 36900/2022), in quanto, mentre questa è giunta a buon fine per quanto concerne il Comune di Tivoli, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, non vi è pervenuta quella nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME (non essendo stata completata la sequenza di cui all’articolo 149 c.p.c.) e di NOME COGNOME (qui in relazione all’articolo 143 c.p.c.), né risulta validamente effettuata nei confronti di NOME COGNOME (non emergendo adeguate ricerche per designare luogo di notifica il paese di nascita e la COGNOME rimanendo comunque irreperibile -cfr. Cass. ord.14705/2024 -), né risulta effettuata nei confronti di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e degli eredi di NOME COGNOME.
Ne consegue la necessità di rinnovare le notificazioni nei confronti di questi ulteriori intimati, nel termine statuito in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di 90 giorni nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, di NOME COGNOME e degli eredi di NOME COGNOME e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025 in sede di riconvocazione
Il Presidente NOME COGNOME