Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29590 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel. R.G.N.: 22505/2020
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere Cron.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– Consigliere COGNOME:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere C.C.: 8/10/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 22505 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
REGIONE CAMPANIA -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore .
INTIMATA
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 5777 dei 12/28.11.2019 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del l’ 8 ottobre 2024 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rilevato che il ricorso per cassazione risulta alla ‘RAGIONE_SOCIALE, contumace in grado d’appello, notificato all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME, difensori in primo grado della stessa ‘RAGIONE_SOCIALE ;
ritenuto necessario, pur in esito all’esame del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la Regione Campania e la ‘RAGIONE_SOCIALE, far luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione personalmente alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
ritenuto invero che questa Corte spiega che la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall ‘ art. 330, 3° co., cod. proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell ‘ art. 291 cod. proc. civ., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa (cfr. Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11485) ;
P.Q.M.
dispone farsi luogo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla rinnovazione della notifica del ricorso a questa Corte personalmente alla ‘RAGIONE_SOCIALE ;
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.