Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4995 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4995 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 3530/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, depositata il giorno 31 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22613/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME convenne innanzi il Giudice di Pace di Napoli Nord AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE onde ottenere il ristoro dei danni subiti da un veicolo di sua proprietà in conseguenza di incidente con un veicolo di proprietà del AVV_NOTAIO ed assicurato con la evocata compagnia;
nel corso della controversia, parte attrice, previa autorizzazione del giudice, emendò la data del sinistro indicata in citazione ed eseguì la rinotifica di quest’ultima alle parti convenute;
all’esito della lite di prime cure la domanda risarcitoria fu accolta; in accoglimento dell’appello dispiegato da RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’appellante;
per quanto d’interesse, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto circostanza non suscettibile di correzione come errore materiale la indicazione della data del sinistro e riscontrato che alla data dell’evento menzionata in citazione il veicolo danneggiante, di proprietà di NOME COGNOME, risultava privo di copertura assicurativa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE;
non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME;
Considerato che
parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui è stato notificato il ricorso per cassazione a NOME COGNOME, sicché non è possibile verificare il perfezionamento di detta notifica, in tal guisa effettuata;
NOME COGNOME, litisconsorte necessario, non si è costituito né ha comunque svolto difese nel presente giudizio di legittimità;
preliminare rispetto al vaglio di fondatezza dell’impugnazione è la corretta instaurazione del contraddittorio anche in questo grado, ove necessario mercè rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
r.g. n. 22613/2023 Cons. est. NOME COGNOME
p. q. m.
ordina a parte ricorrente di documentare l’avvenut o e regolare perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione a NOME COGNOME oppure di rinnovare la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di tale parte;
assegna per detti incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME