Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28706 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 2250/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, con domicilio digitale
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.11.2022, nel procedimento iscritto al N. 3706/2020 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.10.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
c on ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., del 4.10.2019, l’avv. NOME COGNOME -creditore procedente nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al N. 2583/2019 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Salerno, promossa contro Poste Italiane s.p.a. e nei confronti dei terzi pignorati Banco Posta Fondi s.p.a. e Unicredit s.p.a. -propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa dal g.e. il 30.9.2019, sostenendone l’illegittimità in ragione delle spese di esecuzione liquidate, asseritamente inferiori al minimo tabellare e comunque inferiori al necessario, quanto alle spese borsuali successive;
con ordinanza riservata del g.e. in data 14.1.2020, senza che venissero adottati i provvedimenti indifferibili ed urgenti, venne assegnato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, cui l’opponente provv ide con atto di citazione notificato il 21.5.2020, iscrivendo la causa a ruolo in data 26.5.2020; c ostituitisi gli opposti, all’esito dell’udienza cartolare del 11.11.2022, fissata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale di Salerno em ise ordinanza, con cui dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, per essere stato notificato tardivamente l’atto di introduzione del giudizio di merito ;
avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla scorta di un unico articolato motivo, illustrato da memoria;
gli intimati non hanno svolto difese;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione;
Considerato che
va anzitutto premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della inammissibilità del ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia del provvedimento gravato, se privo di indicazioni autentiche (come nella specie) sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta la recente Cass. n. 12971 del 13.5.2024;
il ricorso è infatti inammissibile, in quanto il ricorrente non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica nei confronti degli intimati, avendo solo versato in atti la relata di notifica, tuttavia priva dei messaggi pec di consegna e accettazione (non rinvenibili, pur dopo attenta ricerca negli atti resi disponibili al Collegio, nella produzione del ricorrente);
da tanto discende l’inammissibilità del ricorso , rilevabile d’ufficio (si veda per tutte, sul piano generale, Cass. n. 20054/2023);
nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese;
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
per questi motivi
la Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
N. 2250/23 R.G.
ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data