Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27800 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 11761/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 1423/2021 della Corte d ‘ appello di Napoli, depositata il 19.4.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 12.6.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d ‘ appello di Napoli rigettò l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1108/2013, con cui erano state rigettate le domande proposte dalla predetta contro la RAGIONE_SOCIALE Popolare dell ‘ Irpinia s.p.a. (poi, RAGIONE_SOCIALE della Campania s.p.a., quindi RAGIONE_SOCIALE Popolare dell ‘ Emilia Romagna ed infine, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.); con dette domande, l ‘ attrice aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di pegno -per mancanza di prova scritta – sulla gestione patrimoniale in fondi per L. 1 mld., intestato ad NOME COGNOME, madre di essa COGNOME, amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, debitrice della RAGIONE_SOCIALE, e chiese conseguentemente la condanna della RAGIONE_SOCIALE stessa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, ovvero, in subordine, di accertarne il grave inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre accessori. Nel rilevare l ‘ infondatezza dell ‘ unico complesso motivo d ‘ appello, la Corte territoriale osservò in particolare che, ai fini della costituzione del pegno è sufficiente la consegna della cosa al creditore, non essendo richiesta a tal fine la forma scritta (peraltro da considerarsi sussistente nella specie, quantomeno ad probationem ) e che nessun comportamento abusivo e contrario al principio di correttezza e buona fede era riscontrabile a carico della RAGIONE_SOCIALE nella vicenda.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di impugnazione in quanto il ricorso è inammissibile, per non aver la ricorrente dimostrato il perfezionamento della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente, infatti, non ha depositato la cartolina di ricevimento del plico postale spedito all ‘ intimata, contenente il ricorso, ritenendo di poter assolvere l ‘ incombente sulla stessa gravante, ossia l ‘ onere di dimostrare l ‘ avvenuto perfezionamento della notifica, mediante la produzione di una ‘stampa a video’ tratta dal servizio ‘ Cosa cerchi? ‘ fornito da RAGIONE_SOCIALE
Già da tempo, però, questa Corte è ferma nel ritenere che ‘ Ai fini della dimostrazione dell ‘ avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l ‘ onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l ‘ udienza di discussione, l ‘ avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l ‘ avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l ‘ ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell ‘ avvenuto compimento delle formalità di cui all ‘ art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall ‘ esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito RAGIONE_SOCIALE italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione ‘ (Cass. n. 25285/2014; conf., Cass. n. 19387/2012 e Cass. n. 36900/2022).
Pertanto, deve giocoforza ritenersi che, in assenza di cartolina di ricevimento, non rinvenuta nel fascicolo o agli atti legittimamente disponibili da parte del
N. 11761/22 R.G.
Collegio, difetti la prova del perfezionamento della notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso per inesistenza della prova della notifica stessa, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c. (v. Cass. n. 20778/2021).
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, l ‘ intimata non avendo svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno