Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3944 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 12004/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrenti – contro
REGIONE MOLISE
-intimata – avverso la sentenza n. 391/2021 del la Corte d’appello di Campobasso , depositata il 258.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 19.12.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
N. 12004/22 R.G.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello di Campobasso indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, che aveva a sua volta rigettato la domanda attorea avanzata dai predetti contro la Regione Molise, onde ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del decesso della propria congiunta NOME COGNOME in data 21.4.2002, allorché la stessa, mentre percorreva la strada denominata ‘Chiatalonga -Frentana’, di proprietà dell’ente , veniva investita da un muro d’acqua e fango staccatosi dalla collina;
-l’intimata non ha svolto difese;
Considerato che:
il ricorso per cassazione nei confronti della Regione Molise è stato notificato in data 10.5.2022 ai sensi della legge n. 53/1994, a mezzo pec, ma presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato ;
Ritenuto che:
la notifica così effettuata sia nulla, giacché essa avrebbe dovuto disporsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, che tuttavia non s’è costituita nell’interesse della Regione Molise, così non potendo considerarsi sanato il relativo vizio (così, ex multis , Cass. n. 12410/2020);
dunque, stante la nullità della notifica del ricorso nei confronti della Regione, occorre ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Regione Molise entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 19.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME