Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6786 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6786 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15484/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato,
-intimato- avverso la sentenza del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE DELLA LUCANIA n. 198/2023 depositata il 09/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere COGNOME NOME;
considerato che
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE della Lucania l’RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro
2580,00, cagionati dai cinghiali al fondo di sua proprietà sito in INDIRIZZO, identificato in c.t. al fl. 35, p.lle 49 e 268, ricompreso nell’azienda agricola di cui era titolare; a sostegno della domanda deduceva di aver presentato istanza di risarcimento alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Lucania e al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, quantificando i danni in euro 3.767,28, e che l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 500,00;
si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda attorea per aver già corrisposto l’integrale ristoro del danno patito;
all’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE della Lucania, con sentenza n. 176/2011, in accoglimento parziale della domanda, accertava la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, condannandolo al pagamento della somma di euro 720,00, oltre interessi legali, nonché spese di lite;
avverso tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda risarcitoria;
si costituiva il COGNOME, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna al risarcimento integrale del danno;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE della Lucania, con sentenza n. 198/2023, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, accertava il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo e, per l’effetto, rigettato l’appello incidentale, compensava le spese del doppio grado;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, articolando tre motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE (oggi anche RAGIONE_SOCIALE) è rimasto intimato;
il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
tuttavia, il ricorso è stato erroneamente notificato all’RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Distrettuale dello RAGIONE_SOCIALE di Salerno, mentre avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma (cfr. per tutte, in proposito: Sez. U, Ord. interl. n. 608/2015);
va, pertanto, non avendo ovviato a tale nullità spontaneamente il ricorrente e non essendo sopravvenuta la spontanea costituzione dell’intimato, ordinata la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio fissato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione della rituale ottemperanza all’ordine stesso;
p. q. m.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in adunanza, ordinando al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso, entro il termine perentorio trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, all’RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma.
Così deciso in Roma, l’11 marzo 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME