Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3044 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3044 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10592/2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e dif esa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 449/2024 depositata il 18.11.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione del 28.09.2018 l’RAGIONE_SOCIALE proponeva querela di falso avverso il diploma esibito da NOME COGNOME per formalizzare l’immatricolazione presso l’ateneo RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 635/2022 emessa in data 20.12.2022 il Tribunale di Trieste dichiarava la falsità del diploma.
Con sentenza del 18.11.2024, la Corte d’appello rigettava il gravame del l’COGNOME osservando che: la querela di falso poteva riguardare sia un falso materiale e sia un falso ideologico, per cui era corretta la scelta di proporre la querela di falso in via diretta, in luogo di un giudizio di mero accertamento negativo; infondata era poi l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe posto alla base del proprio convincimento soltanto ed illegittimamente la c.t.u. grafologica, atteso che essa era solo una delle fonti del convincimento.
NOME COGNOME ricorre in cassazione , avverso la sentenza d’appello, affidandosi a tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati.
RITENUTO CHE
1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 comma 1 cpc in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la querela di falso era esperibile unicamente nei casi di falsità materiale di tipo documentale al fine di negare il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione (e dichiarante) e sottoscrizione, mentre nel caso di contestazione (come nella fattispecie ) di un’ipotesi di falsità ideologica per non veridicità di quanto dichiarato, sarebbe stato necessario un ricorso alle azioni ordinarie atte a rilevare il contrasto tra la volontà e la sua manifestazione.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 221 cpc comma secondo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c.., poiché la querela di falso non indicava la dettagliata indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi della falsità nonché le prove di questa, limitandosi a trascrivere, nella citazione innanzi al Tribunale di Trieste, il contenuto di una missiva del 2013 che certamente non poteva assumere il valore di dettagliata indicazione RAGIONE_SOCIALE elementi di falsità.
Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per intervenuto travisamento delle risultanze della c.t.u. con contestuale difetto assoluto di motivazione per l’illegittima interpretazione di un fatto decisivo per la controversia.
In via preliminare, va osservato che la notifica del ricorso è stata effettuata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, costituita in appello tramite l’avvocatura distrettuale dello Stato, solo presso quest’ultima e non presso l’Avvocatur a Generale dello Stato.
Detta parte è rimasta intimata nel presente giudizio di legittimità.
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. n. 22079/2014; Cass. n. 608/2015; Cass. n. 19826/2018; n. 28267/2019).
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso all ‘intimata RAGIONE_SOCIALE presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare, a cura di pare ricorrente, la notifica del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE
COGNOME‘ di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23 gennaio 2026.
La Presidente Dott.ssa NOME