Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34348 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 1370/2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio del dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
Controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1698/2017 depositata il 27/10/2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 novembre 2023.
DONAZIONE
Rilevato che:
il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4259/2015, su domanda di NOME COGNOME (erede universale di NOME COGNOME, originario attore insieme con NOME COGNOME, a lui premorta), accertò e dichiarò la nullità per difetto di causa dell’atto pubblico di dona zione inter partes del 26/06/1997 e la sua conversione nel contratto di vitalizio assistenziale, che dichiarò risolto per inesatto adempimento, da parte del convenuto NOME COGNOME, delle obbligazioni assistenziali assunte, e ordinò al convenuto di rilasciare, in favore dell’attrice, alcuni immobili, risultanti da inventario, fatta eccezione per i beni deperibili e/o eccessivamente vetusti, con rigetto delle restanti domande;
con atto di appello notificato il 15/11/2015, NOME COGNOME ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, in via principale, la va lidità ed efficacia dell’atto pubblico di donazione, da qualificare come donazione modale, e chiedendo, in subordine, la riforma della sentenza nella parte che dichiarava risolto il contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento dell’appellante;
NOME COGNOME, costituendosi in giudizio, preliminarmente, ha chiesto che l’appello fosse dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348, cod. proc. civ., perché tardivo in quanto la sentenza impugnata era stata notificata al difensore di controparte, mediante posta elettronica certificata, in data 09/10/2015, secondo le modalità dell’ art. 3 bis , legge n. 53 del 1994, con conseguente tardività, per superamento del termine breve di trenta giorni, dato che la citazione in appello era stata notificata il 14/11/2015. Nel merito, l’appellata ha chiesto il rigetto del l’impugnazione e ha interposto appello incidentale;
la Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dato atto che l’attrice, il 16/10/2015, aveva notificato una copia della sentenza, in formato cartaceo e a mezzo ufficiale giudiziario,
che, per l’appellante, era l’unica notificazione valida e legittima , ragion per cui, per la stessa parte, la tempestività dell’appello doveva essere valutata con riferimento a tale seconda notifica e, tuttavia, ha dichiarato inammissibile l’appello perché notificato in data 14/11/2015, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo PEC in data 09/10/2015, in forza delle seguenti considerazioni: (i) per Cass. Sez. U. n. 7665/2016, non può essere pronunciata la nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo ed ogni forma di irregolarità del procedimento notificatorio non assurge al rango di nullità; (ii) nella specie, la copia della sentenza notificata da NOME COGNOME a mezzo PEC, in data 09/10/2015, è identica a quella depositata presso la cancelleria del Tribunale, né l’appellante ha negato che il suo difensore costituito in primo grado avesse ricevuto la notifica a mezzo PEC della citata sentenza, (appunto) in data 09/10/2015, a partire dalla quale, in forza del principio del raggiungimento dello scopo legale di cui all’art. 156, cod. proc. civ., il sig. COGNOME è stato messo in grado di esercitare il diritto di impugnazione; (iii) la copia della sentenza notificata a mezzo EMAIL, infatti, consentiva al destinatario di comprendere le ragioni giustificatrici della condanna e delle statuizioni ivi contenute, a prescindere dal numero di ‘ bit ‘ (non percepibili a occhio nudo) del file allegato e dalla modalità della firma digitale, in ‘ PAdES ‘ Basic anziché in ‘ PAdES ‘ Bes; (iv) l’art. 1, d.P.R. n. 513 del 1997, definisce il documento informatico come ‘ la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti’. Una ‘rappresentazione informatica’ è una sequenza di ‘ bit ‘ (che non è un elemento materiale, ma è costituito dalla variazione di uno stato elettrico, magnetico o ottico) che, elaborata da un sistema informatico, può essere resa visibile su uno schermo, stampata su carta o inviata a distanza . Di fatto, il documento informatico ‘funziona’ solo se la firma
è verificabile attraverso il collegamento con il certificatore, quindi se è trattato da un sistema informatico; (v) l’appellata ha dimostrato che il file è stato estratto dal fascicolo RAGIONE_SOCIALE, cliccando sulla voce ‘duplicato informati c o’ e, pertanto, è indiscutibile la validità di tale ‘formato informatico’ ; (vi) il procedimento notificatorio risulta altresì corretto per la conformità della firma digitale apposta sulla relata di notificazione da parte dell’avvocato notificante . Questi ha prodotto il rapporto di verifica della firma digitale dal quale si evince che la firma è valida, dotata di autorizzazione; (vii) inoltre, per Cass. n. 6518/2017, in tema di notifiche a mezzo EMAIL, anche la mancanza assoluta della firma digitale sulla relata di notificazione non è causa di nullità; (viii) l’appellante non ha dedotto la difformità della copia notificata della sentenza di primo grado rispetto all’originale né ha lamentato una lesione del proprio diritto di difesa, a causa della rappresentata irregolarità del procedimento notificatorio, ed ha invocato la nullità al solo fine di ottenere una rimessione in termini per l’impugnazione ; (ix) essendo incontestata la piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario, la notifica effettuata, anche se, in tesi, irregolare, va ritenuta idonea ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione;
NOME COGNOME ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza d’appello ; NOME COGNOME resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. In prossimità dell ‘ adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha chiesto che la causa sia trattata in pubblica udienza; anche la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
Considerato che:
preliminarmente, ritiene il Collegio che le questioni di diritto da esaminare non richiedano la trattazione della causa in pubblica
udienza perché la controversia non presenta profili nomofilattici e questa sezione ha già esaminato e risolto con ordinanza all’esito di adunanza in camera di consiglio tematiche analoghe a quelle sottese ai seguenti motivi di ricorso;
1. il primo motivo di ricorso principale , censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che, in data 09/10/2015, fosse stato notificato un duplicato informatico della sentenza di primo grado, senza considerare, per un verso, che l’avvocato dell’appellata, che pure dichiarava di notificare un duplicato, in realtà aveva notificato la scansione di un documento cartaceo; per altro verso, che, a norma del comma 9bis , dell’art. 16 bis, del d.l. n. 179 del 2012, il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su sistema diverso contenga la stessa sequenza di ‘ bit ‘ del documento informatico di origine, il che significa che il documento informatico per essere considerato tale deve essere originato da un documento ‘nativamente’ informatico e non dalla semplice scansione di un documento cartaceo. Sotto altro profilo, il ricorrente rimarca che il principio del raggiungimento dello scopo, richiamato dalla Corte di Bari al fine di riconoscere la validità della notificazione della sentenza a mezzo EMAIL, non può operare nel caso di specie in mancanza di un requisito essenziale, quale la presenza all’interno della notifica di una
copia conforme della sentenza e di una valida firma digitale sulla relata di notifica;
il secondo motivo , critica l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il procedimento notificatorio era corretto per la conformità della firma digitale apposta sulla relata di notificazione da parte dell’avvocato notificante. Il ricorrente rileva che tale enunciato non trova riscontro nel rapporto di verifica della firma digitale, prodotto dal difensore della controparte , dal quale si evince l’invalidità della firma in quanto nello stesso rapporto è indicato che la modalità di firma è ‘ PAdES ‘ Basic, mentre il formato ‘ PAdES ‘ Bes è l’unico formato, oltre al ‘ CAdES ‘, ammesso dalle specifiche dell’art. 12, comma 2, del provvedimento DGSIA del 16/04/2014, richiamato dall’art. 11 del d.m. n. 44 del 21/02/2011;
il terzo motivo riproduce i seguenti motivi di appello sui quali la Corte di Bari avrebbe omesso di pronunciare: (i) ‘E rronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dell’atto redatto dal AVV_NOTAIO in data 26.06.1997. Violazione degli artt. 1362 e 793 c.c. ‘; (ii) ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie ‘;
il quarto motivo [«ex art. 360 n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti, 1418, 1424 e 769 del Codice Civile. Ex art. 360 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti»] , anch’esso riproduttivo di un motivo di appello non esaminato dalla Corte distrettuale, ascrive al Tribunale di Bari di avere qualificato il contratto come vitalizio alimentare e/o assistenziale anziché come donazione (modale) a causa dell’erronea applicazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti, cod. proc. civ.;
il quinto motivo , anch’esso riproduttivo di un motivo di appello non esaminato dalla Corte distrettuale, ascrive al Tribunale di Bari di avere accolto la domanda subordinata di parte attrice e di avere dichiarato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inesatto adempimento del convenuto, con connessi obblighi restitutori ( ex art. 1458, cod. civ.), sebbene la stessa parte avesse sempre adempiuto gli obblighi di assistenza morale e materiale verso gli anziani fratelli COGNOME;
con l’unico mot ivo di ricorso incidentale condizionato , per l’ipotesi di accoglimento di alcuno dei primi due motivi d i ricorso principale, la controricorrente ripropone i motivi di appello incidentale non esaminati dalla Corte di Bari perché assorbiti per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello principale;
il primo e il secondo motivo di ricorso principale, suscettibili di esame congiunto perché attengono alle medesime questioni di diritto, non sono fondati, il che esime il Collegio dallo scrutinio degli altri motivi di ricorso, principale e incidentale condizionato;
sinteticamente, tre sono le principali critiche che il ricorrente rivolge alla sentenza d’appello: non avere colto che l’atto notificato il 09/10/2015 non costituiva un ‘ duplicato informatico ‘ della sentenza in formato cartaceo; avere erroneamente riconosciuto l’operatività del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; non avere rilevato il vizio della firma digitale – in formato ‘ PAdES ‘ Basic e non in formato ‘ PAdES ‘ Bes – del difensore dell’attrice nella notificazione, in data 09/10/2015, della sentenza di primo grado al difensore del convenuto;
per un’esigenza di completezza espositiva, è utile esaminare in sequenza i tre rilievi;
in primo luogo, trattandosi nella specie della notifica a mezzo EMAIL della scansione della sentenza di primo grado in formato cartaceo (la circostanza, allegata dal ricorrente, non è negata dalla controparte), in connessione con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 19/09/2022, n. 27379, la quale ha chiarito che il ‘ duplicato informatico ‘ , come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis , comma 9bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest ‘ ultimo non emerge dall’uso di segni grafici – la firma digitale è infatti una sottoscrizione in ‘ bit ‘ la cui apposizione, presente nel ‘ file ‘ , è invisibile sull ‘ atto analogico cartaceo -ma dall ‘ uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l ‘ impronta del ‘ file ‘ originario con il duplicato), è evidente che la sentenza notificata a mezzo EMAIL non costituisce il ‘ duplicato informatico ‘ di un documento nativo digitale. In quest’ottica, pertanto, è necessario correggere la motivazione della decisione della Corte di Bari (il cui
esito, invece, è conforme a diritto) che fa riferimento alla notifica di un ‘ duplicato informatico ‘ che, in realtà, non esiste;
11. in secondo luogo, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello enunciato da Cass. Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, per il quale l’ irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella fattispecie al vaglio delle Sezioni Unite, in ‘ estensione.doc ‘ , anziché in ‘ formato.pdf ‘ ) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell ‘ atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Nella specie, tale aspetto, per così dire sostanziale, sarebbe da solo sufficiente al fine di escludere la possibilità della declaratoria di nullità della notificazione a mezzo PEC della sentenza di primo grado, della quale, come afferma il giudice d’appello (cfr. pag. 5 della sentenza), è incontestata la piena conoscenza da parte del convenuto, il quale, aggiunge la Corte di Bari, non ha lamentato alcuna lesione del proprio diritto di difesa, a causa della prospettata irregolarità del procedimento notificatorio, ed ha soltanto chiesto la rimessione in termini per l’impugnazione;
12. terzo, questa Corte ha precisato che «n tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo ‘ CAdES ‘ e di tipo ‘ PAdES ‘ sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ‘ .p7m ‘ e ‘ .pdf ‘ , posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standard , parimenti abilitati» ( ex multis , Cass. 29/11/2018, n. 30927).
Dunque, dagli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte si trae il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione di una sentenza a mezzo EMAIL, è senz’altro valida la firma digitale in formato
‘ PAdES ‘ , che significa PDF Basic, rispetto alla quale il formato ‘ PAdES-BES ‘ (o ‘ PAdES ‘ Part 3) costituisce una mera variante avanzata che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe. Ne consegue, nella specie, che il procedimento notificatorio non è viziato da alcuna irregolarità quanto alla firma digitale della relata di notifica del difensore dell’attrice;
13. tuttavia, tornando alla sentenza, il baricentro della motivazione, che consente finanche di sopire i dubbi, prudenzialmente espressi dalla Corte di Bari, circa un’ipotetica irregolarità della notificazione, consiste nel fatto che da un lato il sig. COGNOME non ha mai contestato che la notifica della sentenza di primo grado sia stata effettivamente ricevuta dal suo difensore e dall’altro che la sig.ra COGNOME ha prodotto la ricevuta di accettazione della notificazione della sentenza, a mezzo EMAIL, in data 09/10/2015, all’indirizzo del difensore (EMAIL) e la ricevuta di consegna della notificazione della sentenza, a mezzo PEC, in data 09/10/2015, al medesimo indirizzo (EMAIL).
In relazione a tale aspetto, la giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di notificazione al difensore mediante invio dell ‘ atto tramite EMAIL, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali, ai sensi dell ‘ art. 1335, cod. civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all ‘ utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31/10/2017, n. 25819). Inoltre, è stato affermato (Cass. 24/09/2020, n. 20039) che, in caso di notificazione della sentenza a mezzo EMAIL, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di
conformità, è idonea a certificare l ‘ avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell ‘ esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. Tenendo conto di questi princìpi di diritto, va posto l’accento sulla constatazione che (lo ricorda il giudice di appello) il sig. COGNOME non ha mai lamentato di non avere avuto piena conoscenza della sentenza di primo grado, notificata a mezzo PEC al suo difensore in data 09/10/2015;
in conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso principale e assorbiti – in senso improprio, il che accade quando la decisione di una questione escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre -i restanti motivi di ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, conclusivamente, il ricorso principale è rigettato e quello incidentale condizionato è assorbito;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 30 novembre 2023.