R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 13.03.2026 iscritta al n. 90/2026 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 25.06.2026
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'AVV_NOTAIO del foro di Milano, domiciliatario giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME dell'RAGIONE_SOCIALE, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
in
OGGETTO:
Altre controversie in materia di previdenza
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'AVV_NOTAIO del foro di Catania, giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 746 del 2025 del Tribunale di Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 746/2025, pubblicata il 16.9.2025, il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatale il 5.5.2025 e relativa agli avvisi di addebito per crediti n. NUMERO_CARTA del 17.1.2023 per euro 6.897,46, n. NUMERO_CARTA del 31.5.2023 per euro 12.339,26 e n. NUMERO_CARTA del 31.5.2023 per euro 178,22. Il Tribunale ha rilevato che tutti gli avvisi di addebito erano stati notificati via pec nelle date indicate ed al corretto indirizzo della destinataria estratto dall'apposito registro, come evincibile dalle ricevute telematiche di consegna prodotte dall' Inoltre, le ricevute di avvenuta consegna, generate dal sistema, indicavano
espressamente, riportandone il numero, l'avviso di addebito oggetto di notifica e il nominativo del destinatario. La validità della notifica, secondo il primo giudice, non era inficiata dal formato del documento allegato, essendo consentito l'invio di una copia per immagini di un atto in origine composto su carta. Stante la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche, il Tribunale ha ritenuto preclusa ogni eccezione (compresa quella relativa alla dedotta decadenza per l'asserita tardività dell'iscrizione a ruolo) che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999. Essendo intervenuta la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta entro 5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito, il primo giudice ha anche escluso che fosse maturata la prescrizione. Tra l'altro, rispetto agli avvisi di addebito n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, la società ricorrente aveva anche presentato istanze di rateazione (accolte) e provveduto al pagamento di un acconto, riconoscendo quindi il debito. Infine, anche la notifica della intimazione di pagamento era correttamente avvenuta tramite pec, nel cui oggetto era esattamente indicato 'notifica avviso di intimazione n. 01920259003799311000 codice fiscale . Né vi era obbligo di allegare gli avvisi di addebito già notificati da trattandosi di procedimenti notificatori autonomi e indipendenti. Infine, secondo il Tribunale l'indirizzo di posta elettronica usato dall' P.
TABLE
non ingenerare dubbi sul mittente e, ai sensi della norma applicabile,
non doveva essere necessariamente iscritto nei registri normativi.
Con ricorso depositato il 13.3.2026, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento.
Si sono costituiti ed chiedendo il rigetto del gravame.
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno discusso la causa e, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza per assenza di motivazione circa la errata notificazione dell'atto impugnato. In particolare, ha osservato che la notifica dell'intimazione di pagamento proveniva da indirizzo non inserito nei pubblici registri, era priva della relata, dell'oggetto standard 'notifica avviso di addebito' e, nel testo, della dicitura 'ai sensi dell'art. 30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l'avviso di addebito formato dal giorno, mese ed anno'. Inoltre, il file inviato era in formato .pdf privo della firma digitale, mentre invece la conformità all'originale avrebbe dovuto essere assicurata dal funzionario mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 82 del 2005. Secondo parte appellante,
non era stata allegata al messaggio pec l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico dell'intimazione di pagamento contenente gli avvisi di addebito. Per tali motivi, la notifica doveva considerarsi come mai avvenuta e l'Ente notificante era carente del titolo legittimante l'esecuzione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si osserva che la sentenza di primo grado ha ampiamente motivato su tutti i punti oggetto del motivo di gravame, svolgendo argomentazioni che non risultano oggetto di critiche specifiche di parte appellante.
In ogni caso, entrando nel merito, va rilevato che, nella specie, la notifica dell'intimazione di pagamento proviene dall'indirizzo t
di mentre quella degli avvisi di addebito dall'indirizzo t dell' La pec inviata da prodotta in atti insieme alla ricevuta di avvenuta consegna e all'allegato, ha come oggetto 'notifica avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO Codice Fiscale ' e riporta nel testo la seguente frase: 'Con questo messaggio di posta elettronica certificata, notifica l'allegato atto indicato in oggetto.' . Le pec inviate da prodotte in atti insieme alle ricevute di avvenuta consegna e agli allegati, hanno come oggetto 'avviso di addebito n. ….. Gestione Separata…' e riportano nel testo trattarsi di notifica dell'avviso di addebito individuato tramite il numero, con specifica della Gestione, del periodo di riferimento e P.
dell'importo del credito.
Ebbene, la notifica degli atti esattoriali è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73, a norma del quale 'La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. (…).'
In primo luogo, come è reso evidente dalla lettera della disposizione, non è prevista alcuna relata di notifica.
In secondo luogo, il legislatore si è occupato della individuazione del solo indirizzo pec a cui rivolgere la notifica della cartella o dell'avviso, senza nulla dire riguardo all'indirizzo del mittente. Già tale considerazione potrebbe portare di per sé al rigetto dell'eccezione di nullità e/o inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche.
In ogni caso, secondo quanto stabilito da Cass. 18648/23, «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INIPec non inficia 'ex se' la presunzione di riferibilità
della notifica al soggetto da cui esso risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» .
Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in numerose pronunce, tra cui Cass. 16494/24, che ha affermato: «Sul punto, infatti, va data continuità al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica; viene infatti rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra amministrazione e contribuente di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente del registro INI-Pec non inficia 'ex se' la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie sia evidente ictu oculi la provenienza» (nello stesso senso, Cass. 1250/24; Cass. 883/24, Cass, 884/24).
Nel caso di specie, difetta totalmente l'indicazione dei
pregiudizi sostanziali arrecati al diritto di difesa, risolvendosi la censura unicamente nell'asserita violazione di una regola procedurale. A ciò si aggiunga, peraltro, che gli indirizzi utilizzati nella specie da ed riportano espressamente i nomi degli Enti stessi, non lasciando quindi spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
In terzo luogo, si osserva che secondo costante e condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità 'È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante EMAIL è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario' (cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, ord. n. 30922 del 2024, nonché Cass., S.U. n. 10266/2018). Ebbene, nel caso di specie parte appellante non ha mosso specifiche e concrete contestazioni, per cui l'atto deve ritenersi regolarmente comunicato alla società appellante.
Inoltre, si osserva che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo, la c.d. copia informatica. Ne discende che, rientrando nella facoltà del notificante allegare al messaggio trasmesso al contribuente via EMAIL
una copia informatica di altro documento, informatico o cartaceo, ogni eccezione riguardante l'asserita invalidità della notifica per l'utilizzo di un formato piuttosto che un altro, è del tutto infondata e si risolve comunque in una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica.
In ogni caso, per concludere, parte appellante non ha specificamente contestato la conformità degli atti notificati agli originali, prodotti in giudizio da ed e sottoscritti digitalmente o a mezzo stampa dai funzionari incaricati (all. 2 doc. 2, 3 e 4 .
Le notifiche degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento appaiono, in definitiva, regolari, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, la società appellante ha eccepito la nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione in merito alle doglianze attinenti la decadenza e la tardività dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999, nonché la prescrizione dei crediti. In particolare, parte appellante ha osservato che i crediti non erano stati iscritti a ruolo nel termine decadenziale previsto dalla norma citata e che l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre 5 anni dopo la cartella di pagamento. Infine, parte appellante ha aggiunto che l'azione di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c., non era soggetta ad alcun termine decadenziale.
Preliminarmente, si osserva che la doglianza di omessa e/o apparente motivazione è del tutto infondata, avendo il Tribunale puntualmente osservato, da una parte, che l'eccezione di decadenza era preclusa dal decorso del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999 e, dall'altra, che l'intimazione di pagamento era stata notificata entro 5 anni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Nel merito, tali valutazioni vanno pienamente condivise.
Da una parte, risultando gli avvisi di addebito regolarmente notificati, parte ricorrente avrebbe dovuto eccepire la decadenza e la prescrizione già maturata proponendo tempestiva opposizione entro il termine di 40 giorni dalla loro ricezione, come disposto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999. L'odierna azione è invece stata introdotta solo il 21.5.2025, e quindi più di 40 giorni dopo le notifiche degli avvisi di addebito, risalenti al 17.1.2023 e al 31.5.2023.
Dall'altra parte, è evidente come non sia maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica degli avvisi di addebito nel 2023 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 5.5.2025.
Anche il secondo motivo di appello appare, quindi, del tutto infondato.
Con il terzo motivo, ha eccepito la nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione in merito alle doglianze attinenti alla natura RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse da In particolare, la società appellante ha osservato che l'intimazione di pagamento era
carente di motivazione in quanto non indicava la ragione del credito e che non aveva offerto alcuna prova dello stesso.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale ha puntualmente motivato sulle questioni in oggetto, come evincibile dal contenuto della sentenza riassuntivamente supra riportato .
In ogni caso, le doglianze sono infondate anche nel merito in quanto, da una parte, non è necessaria l'allegazione degli avvisi di addebito all'intimazione di pagamento, posto che l'art. 50 d.p.r. 602/ 73 -norma di carattere speciale -prescrive esclusivamente che l'intimazione di pagamento sia conforme al modello approvato con decreto dal RAGIONE_SOCIALE e nessuna contestazione in ordine a tale aspetto è stata formulata in ricorso. In ordine, poi, alla mancata indicazione della ragione del credito, sia sufficiente osservare che dalla mera lettura RAGIONE_SOCIALE pagine che compongono l'intimazione di pagamento si evincono chiaramente i presupposti del credito, essendo stati indicati: a) tutti gli avvisi di addebito sottesi, il dettaglio dei crediti riportati dagli stessi, l'ente pubblico creditore e i periodi di riferimento; b) le specifiche voci debitorie, distinte tra somma originaria, oneri di riscossione e interessi.
Venendo alla prova del credito, trattasi di eccezione di merito inammissibile in questa sede, posto che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46
del 1999.
In conclusione, la sentenza gravata dev'essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
1)rigetta l'appello avverso la sentenza n. 746/2025 del Tribunale di Bergamo;
2)condanna l'appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite sostenute da e liquidate per ciascuna parte in euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori di legge.
RAGIONE_SOCIALE, 25.6.2026
Il Consigliere estensore
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)