Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2776 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6055 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE-BOJANO (C.F.: P_IVA), in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: RPB PQL 72E16 B519F)
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO (C.F.: 80001610700), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Campobasso n. 240/2020, depositata in data 22 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Il RAGIONE_SOCIALE di Campobasso e Bojano ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di
Oggetto:
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TARDIVITÀ APPELLO
Ad. 15/01/2025 C.C.
R.G. n. 06055/2021
Rep.
San Giuliano del Sannio, per l’ importo di € 22.700,72, a titolo di contributi consortili e rate di mutuo insolute.
L’opposizione dell’ente ingiunto è stata accolta dal Tribunale di Campobasso, che ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’ente debitore al pagamento della minor somma di € 19.111,40.
La Corte d’a ppello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’appello del consorzio, in quanto tardivamente proposto, ritenendo decorso il cd. termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 c.p.c., sull’assunto che lo stesso consorzio aveva notificato la sentenza di primo grado, a tal fine, al difensore del comune, facendo decorre detto termine per entrambe le parti. Ricorre il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Campobasso e Bojano, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il Comune di San Giuliano del Sannio. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 e anche in relazione all ‘ art. 325 cpc ». Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell ‘ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 e anche in relazione all ‘ art. 325 cpc ».
I primi due motivi sono connessi e, come tali, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Ric. n. 6055/2021 – Sez. 3 – Ad. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
1.1 L’ente ricorrente deduce che la corte d’a ppello avrebbe ritenuto tardivo il suo atto di appello « desumendo l’esistenza ed il perfezionamento della notifica telematica al procuratore costituito del Comune dalla mera produzione di una relata di notifica scansionata all’interno della comparsa di costituzione e della copia della sentenza di primo grado allegata alla stessa ». In tal modo, avrebbe « applicato erroneamente la legge n. 53/94 art. 3 bis, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 e l’art. 325 c.p.c. », in quanto, ai fini della dimostrazione del perfezionamento delle notifiche eseguite a mezzo P.E.C. (modalità pacificamente posta in essere nella specie), non può ritenersi sufficiente l’allegazione della mera relazione di notificazione, ma occorre produrre le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio P.E.C. al destinatario.
1.2 In proposito, va ribadito che, ai fini della prova del regolare perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo P.E.C., deve essere prodotta la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, contenente in allegato l’atto da notificare, oltre che la relata di notificazione, dal momento che la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui viene generata tale ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi degli artt. 3 bis , comma 3, e 9 , comma 1 bis , della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024, Rv. 672896 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024, Rv. 671338 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 25686 del 04/09/202, Rv. 668884 -02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021, Rv. 661904 -01; Sez. L, Sentenza n. 16421 del 19/06/2019, Rv. 654239 -01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018, Rv. 649947 -01; Sez. 3, Sentenza n. 7900 del 30/03/2018, Rv. 648310 – 01).
Va, inoltre, opportunamente precisato che tale ricevuta è un atto digitale e deve, quindi, essere, di regola, prodotta in modalità telematica (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, Rv. 668164 – 02), salvo i casi eccezionali in cui, non essendo possibile procedere al deposito con modalità telematiche, è ammessa la produzione di una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione della loro conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell ‘ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, da parte del difensore abilitato, come previsto dall’art. 9, comma 1 bis , della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (copie su supporto analogico che, comunque, nel caso di specie, non risultano, peraltro, neanch’esse prodotte).
La mera produzione di (una copia su supporto analogico) della relazione di notificazione, redatta dal legale notificante, dunque, non può certamente ritenersi prova dell’avvenuto perfezionamento di una notificazione a mezzo P.E.C., diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell ‘ art. 360 comma 1 cpc n. 3 in relazione alla legge n. 53/94 art. 3 bis e al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 e anche in relazione all ‘ art. 2697 cc ».
L’ente ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che « la contestazione da parte del Consorzio doveva riguardare specificamente la documentazione prodotta dall’appellato » a sostegno dell’assunto per cui la sentenza di primo grado era stata notificata al difensore del comune (così facendo decorrere il termine breve per l’appello), senza, però, considerare che era stato specificamente contestato il fatto stesso dell’avvenut a notificazione, essendo stata chiaramente eccepita la mancanza della prova dell’effettivo
perfezionamento della stessa; in tal modo, sarebbero stati violati anche i principi sulla distribuzione dell’onere della prova, in quanto la dimostrazione del fatto costituito dal perfezionamento di una determinata notificazione va fornita, ai sensi dell’a rt. 2697 c.c., da chi tale fatto abbia allegato.
Anche questo motivo è fondato.
2.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30744 del 21/12/2017, Rv. 647006 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019, Rv. 652900 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020, Rv. 657014 – 01).
2.2 Nella specie, non vi è dubbio che il fatto allegato dall’ente appellato (e, cioè, il fatto che la sentenza di primo grado fosse stata effettivamente notificata dal consorzio appellante al difensore costituito per il comune appellato in primo grado, così determinando la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello per entrambe le parti) era stato oggetto di contestazione, in quanto l’ente comunale aveva certamente dedotto « la mancanza di prova dell’avvenuta notifica »: ne dà atto la stess a corte d’appello , nella sentenza impugnata, a pag. 2, righi 25/28.
2.3 Di conseguenza, il rilievo della corte d’appello per cui « l’appellante non ha specificamente contestato la documentazione prodotta dall’appellato relativa alla notificazione della sentenza », e la conseguente conclusione per cui « nessuna specifica contestazione è stata effettuata in relazione all ‘ avvenuta ricezione della relata e della sentenza » costituiscono affermazioni non conformi a diritto e, anzi, anche logicamente contraddittorie.
Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell ‘ art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3 in relazione agli artt. 479 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 137 e s.s., art. 285 c.p.c. in combinato disposto con l ‘ art. 140 c.p.c., art. 325 e art. 326 c.p.c. ».
Con il quinto motivo si denunzia « violazione dell ‘ art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3 in relazione all ‘ art. 153 c.p.c. e anche in relazione agli artt. 479 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 137 e s.s., all ‘ art. 285 c.p.c. in combinato disposto con l ‘ art. 140 c.p.c., art. 325 e art. 326 c.p.c .».
Il quarto ed il quinto motivo del ricorso restano assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi, che impone la cassazione con rinvio della decisione impugnata.
I primi tre motivi del ricorso sono accolti, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-