Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29565 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29565 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1785-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quanto a COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME quali eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione a ed
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
– intimato –
avverso il decreto n. 384/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di POTENZA, pubblicato il 7/11/2017;
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quanto a COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza n. 384/2017, pubblicato il 7/11/2017, che ha accolto parzialmente la loro domanda di equa riparazione proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che il RAGIONE_SOCIALE non si è costituito in giudizio.
Considerato, in via pregiudiziale, che i ricorrenti hanno notificato il presente ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO, all’indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro delle Imprese e dal Registro Generale degli Indirizzi elettronici e dall’Indice delle amministrazioni pubbliche: EMAIL;
che tuttavia tale indirizzo di posta elettronica certificata non è idoneo alla accettazione da parte del destinatario RAGIONE_SOCIALE notificazione del decreto de quo, in relazione al quale il ricorso avrebbe dovuto essere effettuato al diverso indirizzo di posta elettronica EMAIL ;
che non può ritenersi perfezionato il regolare procedimento di notificazione del presente ricorso; laddove l’intimato RAGIONE_SOCIALE non si è costituito in giudizio;
che, pertanto, se ne deve disporre la rinnovazione, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza;
che la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte assegna ai ricorrenti il termine di trenta giorni, dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, per la notificazione del presente ricorso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.