Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29565 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29565 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1785-2018 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME e COGNOME, in proprio e quanto a COGNOME NOMECOGNOME NOME NOME e NOME quali eredi di NOME, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione a ed
– ricorrenti –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore
– intimato –
avverso il decreto n. 384/2017 della CORTE d’APPELLO di POTENZA, pubblicato il 7/11/2017;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME e COGNOME, in proprio e quanto a COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME NOME e NOME quali eredi di NOME, hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza n. 384/2017, pubblicato il 7/11/2017, che ha accolto parzialmente la loro domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia;
che il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.
Considerato, in via pregiudiziale, che i ricorrenti hanno notificato il presente ricorso al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO all’indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro delle Imprese e dal Registro Generale degli Indirizzi elettronici e dall’Indice delle amministrazioni pubbliche: EMAIL
che tuttavia tale indirizzo di posta elettronica certificata non è idoneo alla accettazione da parte del destinatario della notificazione del decreto de quo, in relazione al quale il ricorso avrebbe dovuto essere effettuato al diverso indirizzo di posta elettronica EMAIL
che non può ritenersi perfezionato il regolare procedimento di notificazione del presente ricorso; laddove l’intimato Ministero non si è costituito in giudizio;
che, pertanto, se ne deve disporre la rinnovazione, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza;
che la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte assegna ai ricorrenti il termine di trenta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del presente ricorso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.