Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14191 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19373/2024 R.G. proposto da:
NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO, -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE II,
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.507/2024 depositata il 6.2.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che il ricorso di NOME NOME (nato nel DATA_NASCITA), NOME, NOME e NOME é stato notificato in data 5.9.2024 all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha patrocinato in secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE II all’indirizzo EMAIL statoEMAILit, che è l’indirizzo per la corrispondenza relativa all’attività legale, mentre l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è EMAIL.rm(at)EMAIL (vedi in tal senso Cass. ord. 28.2.2023 n. 6025) e da ciò deriva la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso all’intimata RAGIONE_SOCIALE; considerato che nel caso di ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa P.A., la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto ” ex tunc “, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. ord. 28.2.2023 n. 6025); rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare con alcune recenti pronunce, che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun AVV_NOTAIO ha indicato al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal registro e che, poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326
c.p.c. la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel (ReGIndE) (Cass. n.13224/2018; Cass. n. 30139/2017);
considerato che in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: ” Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 – ud. 18-09-2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun AVV_NOTAIO ha indicato al RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Elettronici (ReGIndE) gestito dal RAGIONE_SOCIALE. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ” (Cass. n. 3709/2019);
rilevato che facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato destinato alla corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘attività legale, diverso da quello inserito nel ReGIndE utilizzabile per le notificazioni, non è idonea ad una corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
considerato ulteriormente, che il ricorso non risulta notificato ai litisconsorti necessari, COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio e nei confronti dei quali va integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.;
ritenuto, quindi che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione all’RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo pec ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it, e per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, già contumaci nel giudizio di secondo grado,
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso all’indirizzo pec RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutte da effettuarsi, a cura di parte ricorrente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dalla presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025