Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 12281 -2021 R.G. proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Napoli, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 82/2021 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RILEVATO CHE
Con decreto n. 5637/2015 il Tribunale di Napoli ingiungeva all’ ‘RAGIONE_SOCIALE di pagare al ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 69.296,70 a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di convenzione nel mese di settembre 2014, oltre interessi e spese (cfr. ricorso, pag. 1) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.
Si costituiva il ‘RAGIONE_SOCIALE Instava per il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 3996/2019 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione, confermava il decreto opposto e, per l’effetto, condannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 2) .
L’ ‘ARAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE‘ proponev a appello. Resisteva il ‘ Laboratorio di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 82/2021 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello e compensava integralmente le spese del grado.
Evidenziava la Corte di Napoli che l’appellante aveva notificato l’appello tramite p.e.c. e si era poi costituito in giudizio ‘secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici (o ccdd. nativi digitali) ( …), senza tuttavia provvedere a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti, (…) al fine di fornire la prova della tempestività della sua costituzione’ (così sentenza d’appello, pag. 3) .
Evidenziava altresì, la Corte, che l’appellata, a sua volta, benché non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione dell’appellante, non aveva ‘ depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti ‘ (così sentenza d’appello, pag. 3) .
Evidenziava poi che soltanto in data 17.7.2020, successivamente alla celebrazione della ‘prima udienza’, l ‘appellante aveva provveduto, ben vero tardivamente, a depositare la notifica dell’atto di appello nella dovuta forma digitale (formato eml) (cfr. sentenza d’appello, pagg. 3 – 4) .
Evidenziava quindi che l’udienza di prima comparizione e trattazione si era conclusa senza che della notificazione, eseguita mediante p.e.c., dell’atto di appello fosse stata data prova con il deposito degli originali o duplicati dei files e perciò senza che fosse stata fornita dimostrazione entro la medesima udienza della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava dunque, su tale scorta, che l’appello era senz’altro improcedibile (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso tale sentenza. Ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il ‘ Laboratorio di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 -bis e comma 1 -ter , l. n. 53/1994.
Deduce che ha depositato le copie conformi degli atti nativi digitali, il che consentiva ‘una puntuale verifica in merito sia alla correttezza del procedimento notificatorio (…) sia della tempestività della costituzione dello stesso appellante’ (così ricorso, pag. 4) .
Deduce segnatamente che ‘ la copia analogica dell’atto nativo digitale riporta pedissequamente il contenuto dell’ atto telematico, e dunque è sufficiente (…) per effettuare tutti i controlli in merito alla tempestività dell’agire processuale della parte’ (così ricorso, pag. 4) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 347 e 348 cod. proc. civ.
Deduce che la sanzione dell’improcedibilità dell’appello attiene unicamente alla mancata tempestiva costituzione dell’appellante nei termini, non già all’omessa osservanza delle forme di costituzione, e che il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.
Deduce che l’espletato iter notificatorio non è inficiato da alcun vizio ed ha raggiunto lo scopo per il quale è prefigurato (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce quindi che la Corte d’appello ha violato il principio cardine di strumentalità delle forme (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte distrettuale non ha tenuto conto che la controparte non aveva ‘disconosciuto la conformità della copia informale del ricorso all ‘originale notificatole a mezzo p.e.c.’ (così ricorso, pag. 10) .
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ la nullità dell’impugnato dictum per omessa o apparente motivazione, la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
Deduce che la Corte di Napoli ha statuito con motivazione ‘apparente’, segnata da affermazioni a tratti inconciliabili (cfr. ricorso, pag. 12) .
I motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente siccome all’evidenza connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini seguenti.
Dirimente è il riferimento all’elaborazione, in tema, di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di ‘ strumentalità delle forme ‘ processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2024, n. 6583; Cass. (ord) 25.10.2024, n. 27677) .
Ovvero all’insegnamento secondo cui l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempe-
stivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, 1° co. bis , della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. (ord.) 21.6.2023, n. 17711) .
16. Su tale scorta è sufficiente la formulazione dei rilievi che seguono.
Vero è che la Corte di Napoli ha altresì assunto che ‘le stampe delle ricevute di accettazione e consegna della PEC non provano la notifica dell’appello, poiché non consentono al giudice di il documento consegnato e, quindi, di verificare l’oggetto della notifica (operazione, questa, invece, consentita con il deposito dell’atto notificato nel formato digitale eml o msg )’ (così sentenza d’appello, pag. 8, ove il rilievo è ulteriormente esplicitato, puntualizzando che la situazione è analoga a quella che si determina ‘nella modalità cartacea il solo deposito delle ricevute di spedizione e di ricevimento della notifica postale non dimostra la notifica dell’atto se lo stesso non venga depositato, dopo la sua notifica, nel suo originale munito della relazione di notifica (…)’) .
Tuttavia, la stessa Corte napoletana ha dato atto che l’appellante, nel costituirsi in giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, aveva depositato ‘copie su supporto cartaceo (…) della citazione in appello, della relazione di notificazione, delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica’ (così sentenza d’appello, pag. 3) .
Conseguentemente non può che reiterarsi l’assunto di cui all’ordinanza n. 27677/2024 cit. di questa Corte -ove in motivazione è espressamente richiamata l’ordinanza n. 6583/2024 cit. -secondo cui ‘l ‘omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinata-
rio della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di processuali senza vuoti formalismi (…)’ .
Ebbene, la circostanza per cui l’appellata non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione dell’appellante (circostanza di cui la medesima Corte territoriale ha dato atto: cfr. sentenza d’appello, pag. 3) , è indice univoco del fatto che l’appellata ha provveduto alle debite verifiche, ossia ha riscontrato la conformità della citazione in appello, della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica ex adverso prodotti in forma cartacea a quanto notificatole in via telematica (si vedano in senso sostanzialmente analogo le conclusioni del P.M., pagg. 9 – 10) .
18. Del resto, questa Corte ha ulteriormente puntualizzato che la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, 1° co., cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento -è propriamente il caso per cui è la presente controversia dello scopo dell’atto (cfr. Cass. 15.11.2022, n. 333601; in tal occasione questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell’appellante, mediante deposito cartaceo dell’atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC) .
In accoglimento del ricorso la sentenza n. 82/2021 della Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composi-
zione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 82/2021 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa Corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte