Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25334 -2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Pompei, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE NAPOLI RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso la sede di rappresentanza della Regione Campania.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1948/2023 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RILEVATO CHE
Con decreto n. 181/2020 il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva all’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE di pagare al ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 993.060,72, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese, a titolo di pagamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate negli anni 2017 -2018.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.
Si costituiva il ‘RAGIONE_SOCIALE Instava per il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 1716/2020 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e, per l’effetto, condannava l’opposto al pagamento delle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE Napoli 3 Sud’.
Con sentenza n. 1948/2023 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello e compensava integralmente le spese del grado.
Premetteva la Corte che , ‘costituendosi telematicamente innanzi a questa Corte il 12 settembre 2022, il procuratore ad litem dell’appellante depositava telematicamente soltanto la relata di notifica della citazione in appello in formato pdf nonché nello stesso formato le ricevute di avvenuta consegna all’appellata
e ai suoi difensori dell’atto, da cui si evinceva che la citata notifica era avvenuta mediante messaggio di posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53/1994′ (così sentenza d’appello, pag. 2) .
Premetteva altresì che all’esito della prima udienza, in data 20.12.2022, era stato segnalato all’appellante che non aveva dato prova della notifica telematica dell’atto di appello all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 2) .
Premetteva poi che il giorno seguente -il 21.12.2022 -l’appellante aveva provveduto a depositare ‘telematicamente un duplicato informatico in formato msg del messaggio di posta elettronica certificata -contenente l’atto di citazione, la procura, e la relata di notifica – mediante il quale aveva notificato l’appello all’ appellata’ (così sentenza d’appello, pag. 2) .
Evidenziava quindi che l’appellante, costituitosi in giudizio con modalità telematiche all’esito della notificazione telematica dell’atto d’appello, non aveva provveduto a ‘fornire al più tardi nel corso della prima udienza del processo d’appello la prova della notificazione all’appellato della citazione mediante la quale l’ appello deve essere proposto’ (così sentenza d’appello, pag. 4) , sicché la sua costituzione in giudizio doveva essere considerata irrimediabilmente nulla e il suo appello doveva essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, 1° co., cod. proc. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Il ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso tale sentenza; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 9, comma 1 -bis e comma 1 -ter , l. n. 53/1994 e dell’art. 16 -bis , comma 9 -ter , d.l. n. 179/2012; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 165 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 9, comma 1 -bis e comma 1 -ter , l. n. 53/1994 in relazione all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.: la mancata valutazione delle prove delle notifiche a mezzo p.e.c.; la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che , ‘in caso di notificazione a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’ avvenuto recapito del messaggio e degli allegati’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce che ‘la violazione delle forme digitali (…) non integra una causa della notifica (…), ma integra la semplice nullità, che ammette invece la (…) sanatoria’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce in termini più generali che ‘la notifica effettuata alla controparte a mezzo p.e.c. (…) s ‘intende perfezionata ove il notificante provi d’aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute d’avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione sottoscritta digitalmente dal difensore’ (così ricorso, pag. 18) .
Deduce infine che parte appellata non ‘ ha disconosciuto la conformità della copia della stampa pdf all’originale, ma si è ritualmente costituita e nulla ha eccepito al riguardo’ (così ricorso, pag. 19) .
Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini seguenti.
Dirimente è il riferimento all’elaborazione, in tema, di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di ‘ strumentalità delle forme ‘ processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (cfr. Cass. (ord.) 12.3. 2024, n. 6583; Cass. (ord) 25.10.2024, n. 27677) .
Ovvero all’insegnamento secondo cui l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, 1° co. bis , della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. (ord.) 21.6.2023, n. 17711) .
Su tale scorta è sufficiente la formulazione dei rilievi che seguono.
Vero è che la Corte di Napoli ha altresì assunto che ‘ nella fattispecie qui esaminata non è possibile rilevare la data di notifica, in quanto le ricevute di accettazione e consegna in formato analogico con l’attestazione di conformità agli originali analogici (ma non agli originali digitali) non sono univocamente riferibili all’ atto di appello’ (così sentenza d’appello, pag. 13) .
Tuttavia, la stessa Corte napoletana ha dato atto che ‘l ‘appellata, nel costituirsi telematicamente innanzi a questa Corte il 12 dicembre 2022, depositava l’atto di appello in formato pdf ed, in calce, la relata di notificazione nonché l’invio telematico effettuato alla pec dell’ufficio affari legali dell’ ente’ (così sentenza d’appello, pag. 2) .
Conseguentemente non può che reiterarsi l’assunto di cui all’ordinanza n. 27677/2024 cit. di questa Corte -ove in motivazione è espressamente richiamata l’ordinanza n. 6583/2024 cit. -secondo cui ‘l ‘omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di processuali senza vuoti formalismi (…)’ .
Ebbene, la circostanza per cui l’appellata ha tout court provveduto al deposito dell’atto di appello in formato pdf con, in calce, la relata di notificazione, costituisce indice univoco del fatto che l a medesima ‘RAGIONE_SOCIALE ha atteso alle debite verifiche, ossia ha riscontrato che le ricevute di accettazione e consegna in formato analogico ex adverso prodotte erano da riferire alla citazione in appello da essa appellata prodotta (si vedano in senso sostanzialmente analogo le conclusioni del P.M., pagg. 10 – 11) .
Del resto, questa Corte ha ulteriormente puntualizzato che la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, 1° co., cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento -è propriamente il caso per cui è la presente controversia -dello scopo dell’atto (cfr. Cass. 15.11.2022, n. 333601; in tal occasione questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell’appellante, mediante deposito cartaceo dell’atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC) .
In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1948/2023 della Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1948/2023 della Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa Corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte