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Notifica PEC Cassazione: la prova in .eml è decisiva

Una società propone ricorso in Cassazione ma non fornisce la prova della notifica PEC Cassazione nei formati richiesti (.eml/.msg). La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che la copia cartacea non basta e che il vizio non è sanabile, impedendo la prosecuzione del giudizio.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Notifica PEC Cassazione: La Prova in Formato .eml o .msg è Decisiva per l’Ammissibilità

Nel processo civile telematico, la precisione formale è tutto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale rispettare le regole tecniche per la notifica PEC Cassazione, pena la drastica conseguenza dell’inammissibilità del ricorso. Questa ordinanza sottolinea che la prova della notifica non può essere fornita con una semplice copia scannerizzata, ma richiede il deposito dei file originali in formato “.eml” o “.msg”. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.

I fatti di causa

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo di 8.000,00 euro ottenuto da un creditore, il Signor Rossi, nei confronti della società Alfa S.a.s., sulla base di una scrittura privata di ricognizione di debito. La società si opponeva al decreto, ma la sua opposizione veniva rigettata sia dal Tribunale di primo grado sia dalla Corte d’Appello.

Non arrendendosi, la società Alfa S.a.s. decideva di presentare ricorso per cassazione. La notifica del ricorso al Signor Rossi veniva effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Tuttavia, al momento del deposito degli atti, la società non allegava le prove della notifica nei formati digitali richiesti dalla legge, un dettaglio che si rivelerà fatale per le sorti del ricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale: la società ricorrente non ha fornito la prova della regolare notificazione del ricorso alla controparte. Sebbene la notifica fosse avvenuta via PEC, mancava il deposito delle ricevute telematiche di accettazione e di avvenuta consegna nei formati nativi “.eml” o “.msg”.

La Corte ha specificato che la produzione di una mera copia su supporto analogico (cioè una stampa scannerizzata e poi digitalizzata in PDF) della ricevuta non è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica, a meno che non si dimostri un’impossibilità tecnica a produrre i file originali, circostanza neppure allegata nel caso di specie.

Le rigide regole sulla prova della Notifica PEC Cassazione

La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte. L’atto notificato a mezzo PEC deve essere depositato telematicamente insieme alle relative ricevute nei formati specifici previsti. Solo questi formati, infatti, contengono i dati informatici necessari a verificare l’integrità del messaggio, la data e l’ora di consegna e la piena disponibilità dell’atto per il destinatario. Questo garantisce il corretto instaurarsi del contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa.

Un file in formato diverso, come un “.pdf”, non permette tali verifiche e, pertanto, non costituisce prova idonea della notifica. L’omessa produzione dei file “.eml” o “.msg” non è una semplice nullità sanabile, ma determina l’inesistenza stessa della prova della notifica, rendendo impossibile per il giudice considerare il procedimento regolarmente instaurato.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza costante. Il punto centrale è che la questione non riguarda la validità della notificazione in sé, ma l’onere della prova del suo corretto espletamento. Tale prova deve essere fornita secondo precise modalità telematiche.

Gli Ermellini hanno chiarito che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l’articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita. Tale omissione, secondo la Corte, non può essere sanata, nemmeno se la controparte non si costituisce in giudizio.

La Corte ha tracciato un parallelo con la notifica a mezzo posta tradizionale, dove la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata ha la stessa conseguenza fatale: l’inammissibilità del ricorso. In entrambi i casi, cartaceo o digitale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è un requisito essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione.

Le conclusioni

L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto: nel processo telematico, la forma è sostanza. La corretta gestione delle notifiche PEC e, soprattutto, la loro prova attraverso il deposito dei file nativi “.eml” o “.msg”, è un adempimento non derogabile. Un errore su questo punto procedurale può vanificare le ragioni di merito, anche le più fondate, portando a una declaratoria di inammissibilità che chiude definitivamente le porte del giudizio. La diligenza nell’adempimento delle formalità digitali è, oggi più che mai, un presupposto indispensabile per la tutela dei diritti dei propri assistiti.

È sufficiente depositare una copia scannerizzata della ricevuta di notifica PEC per provarne l’avvenuta consegna in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la produzione di una mera copia su supporto analogico (come una scansione in PDF) della ricevuta di accettazione e consegna non è idonea a provare la notifica, a meno che non sia dimostrata l’impossibilità di produrre i file originali.

Cosa succede se la prova della notifica PEC in Cassazione non viene fornita nei formati corretti (.eml o .msg)?
La mancata produzione delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi “.eml” o “.msg” determina l’inammissibilità del ricorso. Questo perché tali formati sono gli unici a consentire la verifica della disponibilità informatica dell’atto e del corretto perfezionamento della notifica.

Se si omette di depositare le ricevute PEC in formato .eml o .msg, il giudice può concedere un termine per sanare il vizio?
No, secondo la Corte, l’omessa produzione di tali ricevute non costituisce una mera nullità sanabile con la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Si tratta, invece, di un’attività notificatoria incompleta che porta direttamente all’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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