Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20664 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7347 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALEC.F.: 02053640682), in persona del l’amministratore, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: VLP NTN 54R27 F646R)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: PRN VNC 57P12 C474J)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di L’Aquila n. 1283/2022, pubblicata in data 20 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME ha ottenuto un decreto ingiuntivo dell’importo di € 8.000,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in base a scrittura privata ricognitiva di debito.
L’opposizione della RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dal Tribunale di Pescara.
Oggetto:
PROFESSIONI RICOGNIZIONE DI DEBITO
Ad. 10/07/2025 C.C.
R.G. n. 7347/2023
Rep.
La Corte d’a ppello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimato.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c..
A seguito del deposito di istanza di decisione della società ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Manca la prova della regolare notificazione del ricorso all’intimato, rimasto tale.
La predetta notificazione, secondo quanto assume la parte ricorrente, sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma non è stata prodotta la relativa prova e, cioè, la ricevuta telematica di avvenuta consegna prevista dall ‘ articolo 6, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 , ai sensi dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53: non sono state, cioè, depositate, in modalità telematica, le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato ‘ .eml ‘ o ‘ .msg ‘.
La produzione di una mera copia su supporto analogico (a sua volta digitalizzato) della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, con attestazione di conformità agli originali informatici, non può evidentemente ritenersi idonea allo scopo, non sussistendo (e non essendo neanche allegata) l’impossibilità di fornire la prova della notificazione con le indicate modalità telematiche, unica ipotesi in cui è consentita la produzione di « copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati
Ric. n. 7347/2023 – Sez. 3 – Ad. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna », munita di attestazione di « conformità ai documenti informatici da cui sono tratte », ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis , della legge n. 53 del 1994.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, da una parte, « l’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato -a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità -con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ‘.eml’ o ‘.msg’ e all’inserimento dei dati identificativi nel file ‘datiAtto.xml’, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ‘.pdf’), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile ‘aliunde’, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 ); d’altra parte, si è altresì precisato, con specifico riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione, che « l ‘ omessa produzione di tali ricevute -che può intervenire, ai sensi dell ‘ art. 372 c.p.c., fino all ‘ udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all ‘ adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. -determina l ‘ inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. » (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025).
Nella motivazione della pronuncia da ultimo richiamata si precisa espressamente che il principio in essa affermato non si
pone affatto in contrasto con quello appena più sopra richiamato (cioè, quello espresso da Cass. n. 16189/2023), trattandosi di fattispecie differenti.
In ogni caso, la Corte rileva, in via decisiva ed assorbente, che la questione che si pone nel caso di specie non riguarda affatto le modalità di regolare effettuazione della notificazione del ricorso (e, quindi, la validità di detta notificazione), ma esclusivamente la tempestiva produzione della prova del suo esito.
Di conseguenza, le considerazioni contenute nella decisione da ultimo richiamata risultano senz’altro applicabili, oltre che del tutto condivisibili, in particolare laddove si afferma l’inapplicabilità dell’art. 291 c.p.c. in siffatta situazione, perché si è in presenza di una attività notificatoria incompleta e, pertanto, non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto le Sezioni Unite di questa stessa Corte hanno già avuto modo di chiarire in riferimento all’ analoga ipotesi della mancata produzione dell’ avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta. A questo riguardo, infatti, si è statuito che « la produzione dell ‘ avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell ‘ art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l ‘ ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell ‘ avvenuto compimento delle formalità di cui all ‘ art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell ‘ avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell ‘ avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l ‘ avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all ‘ udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all ‘ adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall ‘ art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell ‘ art.
372, comma 2, c.p.c. » (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015: « in tema di ricorso per cassazione, la prova dell ‘ avvenuto perfezionamento della notifica dell ‘ atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell ‘ avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d ‘ inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l ‘ avvenuto completamento del procedimento »; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018).
In definitiva:
è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, che la prova della regolare notifica del ricorso, se avvenuta a mezzo PEC, deve essere fornita in modalità telematica, cioè mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato ‘ .eml ‘ o ‘ .msg ‘ (a meno che ciò non sia impossibile, nel quale unico caso -nella specie neppure allegato -è possibile produrre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte , ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis , della legge n. 53 del 1994);
di conseguenza, se ciò non avviene, tale prova non può ritenersi regolarmente fornita;
non è possibile, in tal caso, concedere un nuovo termine al fine del suddetto deposito, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., onde -a meno che l’intimato non si sia costituito -si determina l’inammissibilità del ricorso (e ciò anche a prescindere dalla qualificazione del relativo vizio, ed esattamente come in passato, per l’identica situazione delle notificazioni effettuate a mezzo posta,
in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto giudiziario).
L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione dei motivi alla base dello stesso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Non sussistono invece, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dal momento che l’inammissibilità del ricorso risulta dichiarata sulla base di ragioni differenti da quelle poste a base della proposta di definizione accelerata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-