Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20043/2024 R.G. proposto da :
EMAIL), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; P.E.C. EMAIL)
e NOME COGNOME (CCODICE_FISCALEFCODICE_FISCALE; P.E.C. EMAIL) in virtù di procura speciale del 12 settembre 2024 autenticata dal AVV_NOTAIO
CONTRO
. EMAIL)
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE 384/2024 depositata il 26/02/2024.
n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE gestione delle infrastrutture RAGIONE_SOCIALE) e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (ReRAGIONE_SOCIALE Federativa del Brasile, in qualità di garante della RAGIONE_SOCIALE), tre decreti ingiuntivi di pagamento a titolo di corrispettivo dell’incarico di progettazione del collegamento ferroviario(TAV) tra Rio de Janeiro e San Paolo, commissionato alla RAGIONE_SOCIALE: il primo decreto ingiuntivo dell’importo di euro 261.771.392,40 emesso dal Tribunale di Montevarchi in favore della RAGIONE_SOCIALE (al tempo in bonis ); il secondo decreto ingiuntivo richiesto per lo stesso importo
ed emesso per una somma inferiore (euro 15.000.000,00), nei confronti della ReRAGIONE_SOCIALE Federale Brasiliana (in qualità di garante della RAGIONE_SOCIALE) e da quest’ultima opposto dinnanzi al Tribunale stesso, eccependo, per quanto qui di interesse, l’inesistenza della notifica nei propri confronti; il terzo decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ReRAGIONE_SOCIALE Federale Brasiliana (RFB) per la differenza (euro 246.771.392,40).
RFB ha proposto actio nullitatis avverso il terzo decreto ingiuntivo eccependo l’inesistenza della notifica nei propri confronti. Il Tribunale ha respinto la domanda e confermato il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Firenze adita da RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato nulla la notifica del decreto e ammissibile l’opposizione della RFB ex art. 650 c.p.c., respingendola nel merito. La ReRAGIONE_SOCIALE Federale Brasiliana ha proposto ricorso per cassazione, in via principale, affidato tre motivi e, in via incidentale, anche il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28573/2021 ha dichiarato l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo con conseguente sua inefficacia e, in accoglimento del primo motivo di ricorso di RFB, ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto rinviando alla Corte d’appello di Firenze. Segnatamente, nella sentenza n. 28573/2021 si è affermato che l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo preclude al giudice la possibilità di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in quanto l’accertamento dell’inesistenza della notificazione determina il consolidamento della presunzione di abbandono del titolo.
Riassunta la causa, la Corte d’appello di Firenze ha dato atto dell’inesistenza della notificazione e statuito sulle spese, sul rilievo che «l’inesistenza della notificazione e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, preclude l’esame della fondatezza nel merito
delle pretesa creditoria racchiusa nel decreto, tra le quali è compresa anche quella inerente il giudicato, che integra una questione di merito. Il giudizio di rinvio, pertanto, dovrà vertere esclusivamente sulla questione relativa alle spese di lite , così come disposto nel dispositivo della sentenza del Supremo Collegio».
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RFB affidandosi a un motivo. Il Fallimento ITAPLAN ha proposto ricorso incidentale condizionato. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, 645 e 653 c.p.c., l’erronea statuizione sull’oggetto del giudizio di rinvio e l’omessa pronuncia di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 47/2012. Parte ricorrente rileva che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le domande di RAGIONE_SOCIALE, tuttavia non ha provveduto espressamente sulla revoca del decreto ingiuntivo, conseguenza dell’inefficacia del decreto e dell’accoglimento dell’opposizione, secondo consolidata giurisprudenza. Deduce che la revoca del decreto ingiuntivo, quale conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo di RFB, rappresenta una statuizione indefettibile.
2. -Con il ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 392, 393 e 394 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. La parte deduce che ove la Corte di Cassazione ritenesse ammissibile il ricorso di RFB, in ogni caso, dovrebbe cassare la sentenza di rinvio con ulteriore rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per avere limitato il perimetro di cognizione esclusivamente alle spese legali e non al merito della pretesa
creditoria del Fallimento, con conseguente violazione del principio della domanda e dei principi che riguardano il giudizio di rinvio.
3. -Il ricorso principale è inammissibile.
Nella sentenza impugnata vi è accertamento di inefficacia del decreto ingiuntivo posto che si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 28573/2021, che non ha richiesto al giudice del merito un nuovo esame della controversia, ma ha affermato che «l’inesistenza della notificazione (e conseguente inefficacia) del suddetto decreto, che è oggetto dell’azione ordinaria di accertamento proposta da RFB, preclude l’esame delle questioni inerenti alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria racchiusa nel decreto» , frase che la Corte di merito ha replicato nella sua sentenza. Nella stessa sentenza n. 28573/2021, questa Corte ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale di RFB entrambi diretti a contestare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che ne è precluso l’ esame per non essere il decreto stato notificato, e quindi inefficace.
Pertanto, la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è statuizione ormai affermata, sia in sede di legittimità che di merito così come è affermato che, di conseguenza, è precluso l’esame delle questioni inerenti la fondatezza nel merito delle questioni creditorie.
Diversamente da quanto deduce parte ricorrente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice del rinvio non è in questo caso una statuizione necessaria, posto che la parte aveva proposto in via ordinaria (con il rimedio della opposizione tardiva) una domanda volta a far accertare e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo, avendo inutilmente esperito il rimedio di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. Ciò le è consentito (sul punto v. oltre alla stessa Cass. n. 28573/2021, anche Cass. n.
12614 del 2014), dal momento che la statuizione ex art. 188 disp att. non è definitiva, ma non muta il contenuto della domanda tendente appunto ad un accertamento di inefficacia. Nell’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, se ritiene di non confermare il titolo formatosi nella fase monitoria, lo revoca e procede all’accertamento della pretesa creditoria; ma in questo caso l’accertamento di inefficacia per inesistenza della notificazione è satisfattivo della richiesta principale e preclusivo di qualsiasi altro passaggio diretto all’accertamento di merito.
Di conseguenza deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale e resta assorbito il ricorso incidentale condizionato subordinato esplicitamente all’accoglimento del ricorso principale. Le spese del giudizio si compensano tra le parti tenendo conto dell’esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME