Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15962-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME la rappresenta e difende, giusta procura notarile in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6225/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Lette le memorie della controricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2366/2016 che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore di COGNOME NOME.
Il Tribunale rilevava che l’opposizione non era stata notificata nel termine di legge, in quanto, avendo indirizzato la notifica dell’opposizione presso il domicilio eletto da parte della opposta in sede monitoria, l’avviso di ricevimento recava l’indicazione della mancata consegna del plico, per irreperibilità della destinataria.
Successivamente non risultava esperita alcuna altra attività da parte dell’opponente.
Nella specie doveva ritenersi che la notificazione non andata a buon fine fosse in realtà inesistente e che l’inammissibilità dell’opposizione non poteva reputarsi sanata per effetto della costituzione dell’opposta, la quale avrebbe avuto efficacia sanante solo ex nunc , non impedendo quindi la già maturata decadenza.
Nella fattispecie, l’opponente si era limitata ad attendere la celebrazione dell’udienza senza né riattivare il procedimento di notifica né richiedere al giudice la fissazione di un nuovo termine a tal fine.
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 6225 del 16 ottobre 2019 ha rigettato l’appello.
Disattese le eccezioni pregiudiziali di validità della procura alle liti dei difensori dell’appellante, la sentenza osservava che la notifica dell’atto di opposizione era ritornata al mittente per irreperibilità del destinatario, sicché nella fattispecie si verteva in un’ipotesi di notifica inesistente, in quanto meramente tentata, mancando altresì la prova che la citazione fosse stata trasmessa in altro modo al difensore dell’opposta.
Né rilevava che l’iscrizione a ruolo fosse avvenuta prima del ritorno dell’atto da notificare al mittente, avendo portata decisiva l’attesa dell’opponente che avrebbe invece dovuto autonomamente riattivarsi per il perfezionamento della notifica.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di un motivo.
L’intimata resiste con controricorso ed ha depositato memorie in prossimità dell’adunanza .
Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 141, 164, 638 e 645 c.p.c. in ordine alla qualificazione come inesistente della notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si evidenzia che la notifica era stata effettuata presso il domicilio eletto in Roma del difensore della parte intimante e che effettivamente l’agente postale aveva restituito l’atto dando atto dell’irreperibilità del destinatario.
Nella fattispecie, come peraltro opinato da altri provvedimenti del Tribunale di Roma relativi ad altri giudizi di opposizione, non può ritenersi che si abbia una notifica solo tentata, e ciò anche alla luce della salvaguardia del principio della scissione RAGIONE_SOCIALE effetti
della notifica, avendo la ricorrente adempiuto a quanto dalla stessa esigibile.
Non può, quindi, ritenersi corretto il richiamo del giudice di appello ai principi in tema di cd. notifica inesistente.
Inoltre, non deve trascurarsi la circostanza che l’opposta si era in ogni caso costituita e che quindi l’eventuale invalidità della notifica è da reputarsi sanata ex art. 156 c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Nella fattispecie, è evidente che si è avuto solo un tentativo di notificazione, dato che in sede di esecuzione del relativo procedimento è emerso che il destinatario non era reperibile nel luogo per cui la notificazione era stata richiesta e, dunque, la notificazione non si è perfezionata e ciò né validamente né irritualmente, cioè in modo nullo. Poiché il procedimento notificatorio non si era perfezionato, avendo l’ufficiale giudiziario attestato che il destinatario non era rinvenibile in loco, l’esercizio del potere di opposizione non si poteva reputare verificato.
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “quando viene tentata la notificazione di un’impugnazione ovvero di un’opposizione per la cui proposizione l’ordinamento richiede che si realizzi, appunto con la notificazione dell’atto di impugnazione o opposizione, prima il “contatto” con la controparte e dopo quello con il giudice adito (mediante il deposito e l’iscrizione a ruolo) e il procedimento notificatorio non si perfeziona perché il destinatario risulta trasferito in altro luogo ovvero non rinvenuto in quanto irreperibile, poiché la notificazione non si è perfezionata e, dunque, non ha determinato i suoi effetti secondo il modello legale correlato al procedimento notificatorio prescelto, l’esercizio del diritto di impugnazione non può dirsi avvenuto e, dunque, il
relativo diritto, ferma la possibilità di un nuovo esercizio nel termine cui è soggetto, ove questo scada, deve intendersi consumato, fatta salva, se ne ricorrano le condizioni, la possibilità dell’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c.”. Come osservato da Cass. n. 25403/2019, la fattispecie della notifica solo tentata non è in alcun modo riconducibile alla tematica su cui sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 2016, sancendo che: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”. Ciò, sulla premessa generale che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme RAGIONE_SOCIALE atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il
potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi RAGIONE_SOCIALE esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (conf. Cass. n. 17336/2019; Cass. n. 23760/2020).
Questi principi, infatti, come traspare dall’inciso finale, suppongono che una notificazione si sia comunque perfezionata, sebbene in un luogo che risulti sbagliato, cioè non conforme al luogo in cui doveva effettuarsi. In questo caso la notificazione è nulla e non inesistente. Nel caso che si giudica, invece, la notificazione non si è, come s’è detto, perfezionata nel luogo in cui era stata indirizzata.
Assume tuttavia parte ricorrente che in realtà era erronea la declaratoria di irreperibilità del difensore della controparte all’indirizzo cui era stata indirizzata la notifica, posto che era emerso che lo stesso aveva ivi conservato la sua elezione di domicilio, ma, atteso il mancato perfezionamento della notifica, rimasta, per quanto, detto, allo stadio del mero tentativo, risulta invocabile il diverso principio di cui a Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016 secondo cui: “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di
tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
La ricorrente quindi, una volta appreso dell’esito infausto del primo tentativo di notifica, avrebbe dovuto autonomamente riattivarsi per una seconda notifica, e ciò anche per l’ipotesi in cui fosse maturato il termine per l’oppos izione, ma pur sempre nel rispetto del termine pari alla metà di quello prescritto per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha invece preferito restare inerte, attendendo la celebrazione della prima udienza, confidando nella concessione di un termine per la rinnovazione da parte del giudice.
Né appare possibile invocare, come ricordato, il principio della scissione del perfezionamento della notificazione in senso distinto per il notificante e per il destinatario, perché il suo operare suppone pur sempre che il perfezionamento per il destinatario si sia verificato. E, perché operi la categoria della nullità del procedimento notificatorio e non quella dell’inesistenza, è sempre e comunque necessario che un perfezionamento del procedimento dal punto di vista che dovrebbe essere riferito al destinatario si sia verificato, sebbene in modo irrituale.
Va altresì ricordato che (Cass. n. 17336/2019) la notificazione, nella specie di un atto di appello, non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente ” in rerum natura “, ossia per totale mancanza materiale dell’atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato, né di riattivazione del relativo
procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell’RAGIONE_SOCIALE avvocati (conf. Cass. n. 23760/2020; Cass. n. 7280/2024; Cass. n. 9182/2023).
Tali precedenti la cui portata appare sicuramente estensibile anche all’ipotesi in cui la notifica serva ad assicurare il rispetto del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, ammettono però una possibilità di riattivazione del procedimento notificatorio, nonostante l’esito infausto della prima notifica nel caso in cui possa riscontrarsi un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore ed tutte le altre nelle quali l’ufficiale giudiziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, non abbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l’esito negativo per un fatto non imputabile al richiedente (così, Cass. S.U. n. 3818/2009).
Le critiche della ricorrente non appaiono in grado di inficiare la correttezza della soluzione cui è pervenuto il giudice di merito che ha riscontrato il mancato perfezionamento della prima notifica, eseguita presso il domicilio del difensore dell’opposta, e che ha inteso sanzionare non un errore correlato all’indicazione del luogo ove effettuare la notifica, ma piuttosto, una volta che l’esito era rimasto allo stato del mero tentativo, anche laddove si voglia reputare configurabile un errore dell’addetto alla notifica, l’inerzia mantenuta successivamente, avendo la ricorrente omesso di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio,
preferendo invece, in contrasto con gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, attendere lo svolgimento della prima udienza, e determinando la maturazione sia del termine per l’opposizione sia di quell’ulteriore termine (pari alla metà del primo) concesso per la tempestiva riattivazione della notifica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Atteso il rigetto del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi 3.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.