Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29468 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29468 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17072/2021 R.G. proposto da:
dott. ing. NOME COGNOME (CF CODICE_FISCALE), in proprio e quale amministratore delegato cessato della RAGIONE_SOCIALE; dott. ing. NOME COGNOME (CF CODICE_FISCALE) quale amministratore delegato e legale rappresentate RAGIONE_SOCIALE; dott. ing. NOME COGNOME (CF CODICE_FISCALE) tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1195/2020 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 22.12.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva
Il Tribunale rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME, ex amministratore delegato, avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale la Città Metropolitana di Genova aveva intimato il pagamento della somma di € 15.020,00 a titolo di sanzione p er non essere dotato del previsto provvedimento autorizzativo l’impianto di depurazione di reflui urbani di Lavagna, così violando l’art. 124 del d. lgs. n. 152/2006.
La Corte d’appello di Genova dichiarò l’appello dei sanzionati improcedibile per le seguenti ragioni: il ricorso in appello, unitamente al decreto fissativo dell’udienza, non risultava essere stato notificato alla parte appellata, la quale, appreso della esistenza dell’impugnazione solo dalla comunicazione della cancelleria del provvedimento di trattazione in forma scritta dell’udienza, si era costituita al solo fine di eccepire la mancanza di chiamata in giudizio.
Avverso la decisione d’appello i sanzionati ricorrono sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Città Metropolitana di Genova.
I ricorrenti con i primi due motivi tra loro correlati denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, co. 2 e 24 Cost, 435 e 112 cod. proc. civ., 6 CEDU.
Questo, in sintesi, l’assunto impugnat orio.
La causa era stata iscritta a ruolo il 7/3/2019, la prima udienza fisata per il 22/4/2020 era stata rinviata d’ufficio al 9/12/2020, l’appellata, autorizzata a visionare provvisoriamente il Fasciolo, si era costituita con comparsa di risposta del 2/1 1/2020. L’avvenuta costituzione aveva sanato qualunque nullità e la Corte locale aveva errato a non apprezzare l’effetto sanante della costituzione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
I ricorrenti, indi, dalla pag. 23 del ricorso si intrattengono sulle ragioni, che a loro dire, avrebbero dovuto comportare la illegittimità dell’inflitta sanzione, esponendo un terzo motivo, articolato in più profili.
1.1. Il complesso censuratorio è infondato.
Va riscontrato un corposo filone giurisprudenziale, evocato in parte dalla sentenza d’appello che, in caso di assenza (‘ id est ‘ inesistenza) di notifica, anche avuto riguardo al rito del lavoro, non è consentito assegnare nuovo termine ex art. 421 cod. proc. civ. (S.U. n. 20604/2008, Cass. nn. 8752/2010, 20613/2013, 6159/2018, 9404/2018, 24797/2019).
Si rileva, tuttavia, un indirizzo, secondo il quale nel rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa l’assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l’eventuale inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito (Sez. L., n. 2621, 1/2/2017, Rv. 643071, la quale richiama Cass. n. 1483/2015 e S.U. n. 5700/2014; si veda anche Cass. nn. 1483/2015 e 7350/2019).
Il Collegio reputa di aderire al primo, consolidato indirizzo.
La rinnovazione presuppone ontologicamente la esistenza di un atto, pur affetto da vizio anche grave, quale la nullità. Proprio perciò il primo comma dell’art. 291 cod. proc. civ. prevede che se il giudice <> fissa all’attore un termine per la <>. Occorre, quindi, che in primo luogo sussista la
chiamata in giudizio (la citazione, o il ricorso) e che la notificazione sia sussistente, sia pure affetta da patologia che ne procuri la nullità.
Nel caso in esame la parte ricorrente in appello ha omesso del tutto di notificare il ricorso in uno al decreto di fissazione dell’udienza e, quindi, non si tratterebbe di procedere alla rinnovazione di un atto viziato, bensì di autorizzare il compimento di un atto omesso del tutto.
In altri termini, la portata della norma subirebbe un’estensione non giustificata dal contenuto letterale e logico della disposizione, diretta a permettere di ‘ salvare ‘ notificazioni esperite, ma viziate e non già di porre rimedio a una radicale manchevolezza, da attribuirsi alla scelta omissiva della parte. Non pertinente risulta, pertanto, la giurisprudenza di legittimità evocata dalla parte ricorrente, concernente la ben diversa ipotesi nella quale ‘ malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3 ‘.
Peraltro, se è pur vero, come evidenziato dalla citata Cass. n. 2621/2017, che una tale opzione, in sé potrebbe non costituire un ostacolo alla ragionevole durata del processo, non è neppure vero il contrario. Per un verso, la pronuncia in rito potrebbe risultare avere portata definitiva del giudizio, stante che la possibilità di promuovere un nuovo giudizio costituirebbe solo una opzione ipotetica. Per altro verso, importerebbe l’epilogo definitivo del giudizio nei casi in cui occorra rispettare termini decadenziali di legge.
Sotto altro profilo, non può attribuirsi alla costituzione della controparte effetto sanante, essendosi questa costituita al solo fine di eccepire la mancata chiamata nel giudizio d’appello.
La soluzione qui divisata non viola affatto gli artt. 101, 112 e 435 cod. proc. civ. Il contraddittorio, invero, non risulta attivato
proprio a causa della condotta della parte, la quale ha omesso, appunto, di attivarlo.
Tantomeno si versa in ipotesi di omessa pronuncia, in quanto pronuncia si è avuta, sia pure in rito, non potendo il giudice decidere nel merito, proprio a cagione della mancata evocazione in giudizio della parte appellata.
Non risulta pertinente il richiamo all’art. 435 cod. proc. civ., che disciplina il procedimento d’appello nel rito del lavoro.
L’art. 6 CEDU non risulta leso, in quanto la parte non risulta essere stata privata delle proprie garanzie difensive, dovendo addebitare solo a sé stessa l’epilogo processuale.
La denunzia di violazione di norme costituzionali è inammissibile, stante che la violazione di esse non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573/2020, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014).
Il terzo motivo resta, ovviamente, assorbito, dal rigetto dei primi due motivi.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 settembre 2023