Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5623 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 2398/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona della legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore , e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Donato Milanese (MI), alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la SENTENZA, n. cron. 4654/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di ROMA il giorno 28/06/2024. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
24/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 2452/2005, emesso il 22 febbraio 2005, il Presidente del Tribunale di Roma ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE ed a NOME COGNOME di pagare, in solido tra loro, a RAGIONE_SOCIALE la somma di € 6.631,07 , quale preteso credito derivante da saldo di conto corrente bancario, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
Con successivo atto ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE, assumendo che detto decreto ingiuntivo era passato in giudicato a seguito di dichiarazione dolosa, prodotta dall ‘istituto bancario creditore , con riguardo alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ad entrambi i coobbligati, citò RAGIONE_SOCIALE (incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Roma e nel relativo giudizio intervenne pure NOME COGNOME. Essi, dichiarando di agire ex art. 395 cod. proc. civ., così conclusero : ‘ Voglia , contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto ed esaminate le prove prodotte, senza esclusione della declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo stante la sua mancata notificazione, così giudicare : in via preliminare, dichiarare l’inesistenza o quanto meno la nullità del decreto ingiuntivo o comunque la sua inefficacia ex lege prevista in caso di omessa notificazione; in via principale e nel merito, previo accertamento dei vizi insanabili del decreto ingiuntivo n. 2452/2005, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 2452/2005 emesso dal Tribunale di Roma in data 22 febbraio 2005 sul quale si è formato il giudicato esclusivamente a seguito del dolo da parte dell’istante ‘
Costituitasi la convenuta, che chiese dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le avverse pretese o, comunque, rigettarle nel merito, quel
tribunale, con sentenza del 5 aprile RAGIONE_SOCIALE, n. 6790, dichiarò ammissibile l’intervento d el COGNOME e respinse sia la domanda di revocazione proposta dall’attrice e dall’intervenuto , sia quella dagli stessi formulata ex art. 96 cod. proc. civ., condannandoli, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Pronunciando sul gravame promosso contro quella decisione dai medesimo soggetti, l’adita Corte di appello di Roma lo respinse con sentenza del 28 giugno 2024, n. 4654, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, e, per questa, a sua volta, RAGIONE_SOCIALE), ivi intervenuta quale cessionaria pro soluto dei crediti di quest’ultima .
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, tramite la mandataria, RAGIONE_SOCIALE
In data 17/18 giugno 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 24/25 luglio 2025, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno chiesto la decisione del loro ricorso.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale , entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
«Error in procedendo de iure in iudicando e conseguente nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di avere avallato integralmente la decisione assunta dal tribunale capitolino che aveva ritenuto, erroneamente, corretta la notifica del decreto ingiuntivo n. n. 2452/2005 nei confronti di entrambi i soggetti ivi coob bligati. I ricorrenti assumono, tra l’altro, che « La ratio decidendi del Tribunale di Roma, che ha ritenuto il perfezionamento della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE degli atti del procedimento monitorio oggetto di revocazione, è stata fatta integralmente propria dalla
Corte territoriale, che, a sua volta, è incorsa in error . A seguito di tale error , purtroppo è accaduto che anche la Corte di Appello di Roma abbia ritenuto irrilevante l’inesistenza della notifica nei confronti del debitore principale degli atti afferenti all’ingiunzione de qua e, allo stesso tempo, per l’effetto, abbia ritenuta valida ed efficace la medesima ingiunzione n. 2452/2005 nei soli confronti del fideiussore, anziché inesistente. . Evidente è che anche la Corte territoriale, incorrendo in error , non ha svolto il giudizio in conformità alla legge e secondo i principi emanati dalla S.C. Laddove la Corte territoriale non fosse incorsa in error facendo propria la ratio decidendi del Tribunale, avrebbe certamente rilevato sia la nullità assoluta dell’ingiunzione, che ovviamente non ha alcun valore neanche per il fideiussore (stante la sua caratteristica accessoria), sia la nullità assoluta del decreto ex art. 647 c.p.c. rilasciata in assenza della sua unica condizione: il perfezionamento della notifi ca nei confronti dell’effettivo destinatario dell’ingiunzione di pagamento , id est RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è il legittimato passivo necessario, ossia il litisconsorte necessario del procedimento monitorio, e, in quanto tale, non poteva essere estromesso da quel procedimento, rendendosi necessario il perfezionamento della notifica nei suoi confronti a pena di nullità assoluta ( rectius inesistenza) dell’ingiunzione n. 2452/2005 . Incorrendo in error , la CA non ha neanche provveduto a revocare il decreto de quo , a seguito della eccepita mancata produzione del fascicolo monitorio ad opera della controparte (prodotto tardivamente e solo a seguito di eccezione di parte) ;
II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e/o 102 e/o 112 e/o 140 c.p.c. (anche in combinato disposto con l’art. 8 della legge n. 890/82) e/o art. 345 e/o 647 e/o 656 e/o 395, n. 1 e/o 2, c.p.c. e/o art. 1375 c.c. e/o 111 Cost. ». Si sostiene unicamente che « Non sono assolutamente condivisibili le rationes decidendi della Corte di Appello adita, che, violando la normativa ratione temporis vigente con riferimento alla notifica nei confronti del destinatario temporaneamente irreperibile, è conseguenzialmente incorsa nella violazione delle norme di cui sopra. Se la Corte territoriale non fosse incorsa nelle molteplici violazioni di legge a seguito della violazione e/o falsa
applicazione delle norme afferenti al procedimento notificatorio, avrebbe proceduto alla revocazione, essendo evidente in maniera palmare il dolo della controparte e le dichiarazioni false da lui rese. Inoltre, a seguito della mancata tempestiva produzione del fascicolo monitorio, avrebbe dovuto revocare l’ingiunzione per cui è causa per motivi di rito ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei due formulati motivi, l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, rivelandosi fondata la corrispondente eccezione di sua tardività formulata da RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 8 del suo controricorso).
1.1. Invero, i ricorrenti hanno affermato (cfr. pag. 1 del ricorso) che la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4654/2024, oggi impugnata, è stata pubblicata il 28 giugno 2024 e non notificata; il loro ricorso, notificato il 28 gennaio 2025, è stato promosso, dunque, entro il termine cd. lungo previsto, a pena di decadenza, dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
La costituitasi controricorrente, però, ha dedotto e documentato che la sentenza suddetta, in realtà, è stata ritualmente notificata all’AVV_NOTAIO, odierno difensore di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, peraltro già costituito per questi ultimi pure in appello (nonché a RAGIONE_SOCIALE, convenuta ed appellata nei rispettivi primi due gradi di giudizio) il 12 luglio 2024; all’uopo, RAGIONE_SOCIALE ha depositato copia di tale notificazione effettuata, ex lege n. 53 del 1994, dall’AVV_NOTAIO (suo difensore costituito in sede di gravame), corredata dalla sua relazione ( cfr. pec inviata il 12 luglio 2014, munita della ricevuta di consegna nella casella di destinazione).
1.2. Orbene, costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di impugnazioni, se è vero che è onere dell’impugnante provare la tempestività dell’impugnazione, tuttavia, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la parte che nell’ impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine cd. lungo – oggi semestrale, a seguito della modifica di cui alla legge n. 69 del 2009, qui applicabile ratione temporis – di
cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. ha solo l’onere di dimostrare, attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione, che questa è avvenuta entro il semestre precedente l’atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l’annotazione, sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo -all’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. della sua eventuale impugnazione), mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza. A tal fine, è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione (cfr., Cass. n. 7761 del 2011, riferita al termine, all’epoca annuale, di cui all’art. 327, com ma 1, cod. proc. civ., ma applicabile, per evidente identità di ratio, anche dopo la già descritta modifica di quest’ultimo; nel medesimo senso, anche la più recente Cass. n. 24415 del 2020).
Pertanto, in applicazione del principio appena esposto, qui pienamente condiviso, l’odierno ricorso per cassazione risulta ictu oculi tardivo, sicché deve essere dichiarato inammissibile, avendo la controricorrente documentalmente ed efficacemente dimostrato -come si è già riferito -che la sentenza oggi impugnata era stata notificata il 12 luglio 2024, determinando, così, l’applicabil ità del solo termine breve ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ. per la sua impugnazione in questa sede. Termine che, iniziato a decorrere, appunto, il 12 luglio 2014, è definitivamente spirato il giorno 11 ottobre 2024, attesa, altresì, la sospensione feriale applicabile alla materia del contendere» .
Il Collegio reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che i ricorrenti, dopo aver chiesto la decisione del proprio ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ., il 13 febbraio 2026 hanno ritenuto di dover depositare una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. nella quale, tuttavia, non hanno specificamente
confutato quelle conclusioni, né, soprattutto, la documentazione su cui le stesse sono state basate. In detta memoria, infatti, si legge, in proposito ( cfr . pag. 6), soltanto che « Giova evidenziare nell’odierna udienza che la proposta del AVV_NOTAIO della S.C. non si è potuta accettare in quanto la sentenza gravata non è mai stata notificata ad entrambi gli odierni ricorrenti »: circostanza, quest’ultima, palesemente smentita, però, dalla documentazione puntualmente richiamata nella riportata proposta.
Per il resto, la medesima memoria si limita a ribadire, sostanzialmente, le stesse argomentazioni già esposte in ricorso, ma il loro esame resta precluso, evidentemente, dall’accertata tardività di questa impugnazione.
In definitiva , quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del
2023), i ricorrenti suddetti vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del RAGIONE_SOCIALE) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente costituitasi, in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME