Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 531 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11328-2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma , alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
– intimata – avverso la sentenza, n. cronol. 5620/2020, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 12/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, contro la sentenza del 12 novembre 2020, n. 5620, con cui la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile, perché tardiva, l’opposizione da lui promossa contro la sanzione di € 100.000,00 irrogatagli dalla RAGIONE_SOCIALE con delibera del 6 aprile 2011, n. 17745. La RAGIONE_SOCIALE non svolge difese in questa sede.
1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne perfezionatasi in data 30 aprile 2011 la notificazione della delibera predetta, avvenuta tramite il servizio postale, nei confronti del COGNOME e tardivo l’atto di opposizione da lui notificato alla RAGIONE_SOCIALE solo il 14 dicembre 2011, oltre quindi, il termine di 60 giorni (decorrente appunto dal 30 aprile 2011) di cui all’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 per il ricorrente che risieda all’estero .
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 149 c.p.c., dell’art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per nullità della notifica del 1430 aprile 2011, eseguita nei confronti del Sig. COGNOME in INDIRIZZO, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », ascrive alla corte capitolina di aver erroneamente ritenuto perfezionatasi, nei confronti del COGNOME, il 30 aprile 2011, la notificazione della delibera del 6 aprile 2011, n. 17745, eseguita a mezzo posta ed irrogativa della sanzione da lui opposta, malgrado tale notificazione fosse stata effettuata presso l’indirizzo di quest’ultimo in Forio INDIRIZZO, all a INDIRIZZO, benché la RAGIONE_SOCIALE fosse stata edotta dell’avvenuto suo
Ric. 2021 n. 11328 sez. M1 – Ad. 14-12-2022 -2-
trasferimento all’estero, per cui la notificazione si sarebbe dovuta eseguire ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ.. Altrettanto erroneamente, poi, la corte aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento della medesima notificazione, la prova della sola spedizione al destinatario della raccomandata di avviso di deposito risultante dall’annotazione del relativo numero di spedizione sulla ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione dell’atto e non anche la prova dell’effettiva ricezione di detta raccomandata, cd. CAD, da parte del medesimo destinatario, mediante la produzione della relativa ricevuta di ritorno: ciò in difformità da quanto poi sancito da Cass., SU, n. 10012 del 2021.
Esso si rivela fondato alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Giova premettere che nella sentenza impugnata si legge, tra l’altro ( cfr . pag. 3-4), che la corte distrettuale, « all’udienza del 15.2.2018, aveva i nvitato la RAGIONE_SOCIALE a produrre l’originale dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto impugnato e la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a depositare la relativa documentazione. Dall’esame della documentazione prodotta risulta che la RAGIONE_SOCIALE aveva spedito l ‘atto impugnato per la notifica il 14 aprile 2011. La relativa notifica, eseguita a mezzo del servizio postale, non era stata effettuata a mani proprie del destinatario, né di altra persona abilitata a riceverlo, e l’agente postale, da un lato, aveva depos itato il plico presso l’ufficio postale, e, dall’altro, aveva dato comunicazione dell’avvenuto deposito (CAD), dandone avviso al destinatario, come si evince sia dall’avviso di ricevimento sia dalla relativa annotazione sul plico ». È evidente, dunque, che, così opinando, la stessa aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento della menzionata notificazione, la prova della sola spedizione al destinatario della raccomandata di avviso di deposito risultante dall’annotazione del relativo numero di spe dizione sulla ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione dell’atto e non anche dell’effettiva ricezione di detta raccomandata, cd. CAD, da parte
del medesimo destinatario, mediante la produzione della relativa ricevuta di ritorno.
2.2. Rileva, però, il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, risolvendo il contrasto sottopostole dall’ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020 (se, nell’ambito della notifica a mezzo posta, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria la prova del la cd. prima raccomandata, contenente l’avviso di accertamento notificando, con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell’avvenuta spedizione della cd. seconda raccomandata prescritta dall’art. 8, comma 4, l. n. 89 0 del 1992, oppure sia necessario il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, cd. CAD), hanno sancito che, « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa ».
2.2.1. Lo scarto interpretativo tra i diversi orientamenti si fondava essenzialmente sulla struttura di questo particolare procedimento notificatorio, il cui perfezionamento si fonda su un doppio principio: il primo, per cui ‘ La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data
Ric. 2021 n. 11328 sez. M1 – Ad. 14-12-2022
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ‘ ( cfr . art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nella versione introdotta dall’art. 2, comma 4, lett. c] , n. 3, del d.l. n. 35 del 2005, prima delle modificazioni introdotte dall’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e dall’art. 1 della legge n. 145 del 2018); il secondo, per il quale, tra i contenuti dell’avviso di ricevimento della cd. CAD , è d’obbligo ‘ l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito ‘ dell’atto notificando presso l’ufficio postale ( cfr . art. 8, comma 2, seconda parte, della legge n. 890 del 1982, come introdotto dall’art. 2, comma 4, lett. c] , n. 1, del d.l. n. 35 del 2005).
2.2.2. Secondo un più risalente orientamento, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale cd. diretta, in caso di assenza temporanea del destinatario era sufficiente, che il notificante producesse in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della cd. CAD. Tale impostazione, sulla base di un’interpretazione letterale delle disposizioni richiamate e, in particolare, della duplice previsione di un effetto perfezionativo, ha ricavato che il presupposto fattuale richiesto fosse la semplice produzione dell’attestazione di spedizione della cd. CAD contenuta nel primo avviso di ricevimento.
2.2.3. Un più recente indirizzo interpretativo, invece, nella medesima ipotesi, riteneva necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della cd. CAD e che, a tal fine, fosse onere a carico del notificante produrre in giudizio il relativo avviso di ricevimento. Tale indirizzo, facendo, viceversa, principalmente perno sulla previsione dell’effetto perfezionativo di cui al comma 4 dell’art. 8 dell a legge n. 890 del 1992, ne forniva una diversa connotazione giuridica, qualificandolo come ‘ provvisorio ‘ e sospensivamente condizionato alla verifica da
effettuarsi giudizialmente sull’effettivo ricevimento dell’avviso della seconda raccomandata.
2.3. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di risolvere il contrasto dando seguito al più recente orientamento, secondo un’interpretazione sistematica del dettato normativo nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata. Tale lettura lascia immodificato l’assioma che la procedura di notificazione postale, nell’ipotesi di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, prevede la comunicazione di avvenuto deposito, ma affida ad essa un ruolo essenziale, al fine di garantire la conoscibilità intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando stesso. Partendo da questa premessa, secondo le Sezioni Unite è, in ogni caso, impossibile prescindere dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui non prevedeva che, nelle ipotesi di rifiuto di ricezione o di firma del registro di consegna o di assenza di persona idonea al ritiro, non venisse data la comunicazione stessa e che lo fosse con una raccomandata con avviso di ricevimento ( cfr . Corte Cost. n. 346 del 1998).
2.3.1. In queste ipotesi, in cui non si realizza alcuna consegna ma solamente il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, la legge con maggior rigore ha previsto che di questo adempimento ne venga data comunicazione al destinatario da parte dell’agente notificatore. Detta comunicazione può avvenire secondo due differenti e concorrenti modalità: con l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica, immissione nella cassetta postale, e con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.3.2. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, nella citata sentenza n. 10012 del 2021, come tale e più rigido sistema di perfezionamento della
notifica non sia affatto previsto, invece, nella differente ipotesi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario. In tale ultimo caso la legge, infatti, ritiene sufficiente la spedizione a quest’ultimo di una raccomandata ‘ semplice ‘ che gli dia la notiz ia dell’avvenuta notificazione ( cfr . art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982; art. 139, comma 4, cod. proc. civ.). La ragione di questa più semplificata disciplina riposa sulla circostanza che, in tali ultime fattispecie, non solo, una consegna vi è stata, ma risulta anche effettuata nelle mani di soggetti, quali il familiare, il portiere, il dipendente, il personale di servizio, l’addetto alla casa, che hanno un determinato tipo di rapporto, ritenuto dal legislatore funzionale alla comunicazione della notificazione.
2.3.3. Restando sotto il profilo della lettura costituzionalmente orientata, le Sezioni Unite hanno rilevato, inoltre, come l’art. 140 cod. proc. civ. sia stato dichiarato illegittimo (Corte Cost. n. 3 del 2010) nella parte in cui prevedeva il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di ‘ irreperibilità o di rifiuto di ricevere ‘ del destinatario e delle persone addette alla casa sulla base della sola spedizione della raccomandata cd. informativa dell’avvenuto deposito dell’ atto notificando presso la RAGIONE_SOCIALE comunale, anziché con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.
2.3.4. Nella prospettiva sistematica, le Sezioni Unite hanno evidenziato, altresì, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi del citato art. 140 cod. proc. civ., secondo cui la prova del perfezionamento della notifica deve essere fornita attrav erso la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
2.3.5. La previsione della spedizione della cd. CAD, secondo le Sezioni Unite, sia nella notifica effettuata secondo la procedura codicistica da parte dell’ufficiale g iudiziario a mezzo dell’agente postale, sia nella notifica postale, riposa, dunque, su un’identica ratio legis , fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, comma 2, Cost.) tesa a fornire al destinatario della notificazione una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’ art. 1 della legge n. 890 del 1982.
2.3.6. Nelle ipotesi, quindi, di mancata consegna dell’atto notificando al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, solo dall’esame concreto dell’atto il giudice del merito e, ove si trat ti di atto processuale, anche giudice di legittimità, può esprimere un ragionevole e fondato giudizio sull’effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario. In tal modo, si è detto, si trova quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario dell’atto , essendo richiesto al soggetto attivo del procedimento notificatorio il deposito di un atto dallo stesso facilmente acquisibile.
2.3.7. La procedura di notificazione secondo le previsioni dell’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 890 del 982 realizza, quindi, una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva di cui la produzione dell’avviso di ricevimento della cd. CAD costituisce l’indefettibile prova del suo perfezionamento.
2.4. La soluzione adottata nella sentenza oggi impugnata non è coerente, dunque, con le appena riportate argomentazioni delle Sezioni Unite, sicché l’odierno ricorso del COGNOME va accolto e la sentenza predetta va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma,