Notifica Avvocatura di Stato: L’Errore che Può Costare Caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettori su un aspetto cruciale della procedura civile: la corretta notifica Avvocatura di Stato nei giudizi contro le Amministrazioni Pubbliche. Un errore apparentemente formale può avere conseguenze determinanti sull’esito di una causa, come dimostra l’ordinanza interlocutoria n. 8408 del 2024. Questo caso evidenzia come la precisione nelle notifiche non sia un mero cavillo, ma un requisito fondamentale per la validità del processo.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una pesante sanzione pecuniaria, pari a 474.259,00 euro, irrogata a un imprenditore e alla sua società s.r.l. per la violazione dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, una norma chiave in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante.
I soggetti sanzionati si sono opposti al provvedimento, ma la loro opposizione è stata rigettata dalla Corte di Appello territoriale, che ha confermato la sanzione. Non dandosi per vinti, l’imprenditore e la società hanno deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso avverso la sentenza d’appello.
L’Errore Procedurale: L’importanza della corretta notifica Avvocatura di Stato
È proprio in questa fase che si è verificato l’intoppo procedurale. Il ricorso per cassazione, anziché essere diretto all’organo competente a rappresentare l’Amministrazione Finanziaria in quella sede, è stato notificato a un ufficio errato.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare preliminarmente gli atti, ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale di Genova. Tuttavia, la legge (in particolare, l’art. 11 del R.D. del 30 ottobre 1933) stabilisce chiaramente che, per i giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni superiori come la Corte di Cassazione, la rappresentanza e la difesa dello Stato spettano all’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma. La corretta notifica Avvocatura di Stato doveva quindi essere indirizzata a quest’ultima e non all’ufficio territoriale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte, attraverso un’ordinanza interlocutoria, non ha deciso il merito della controversia (cioè se la sanzione fosse legittima o meno), ma si è fermata a esaminare questo vizio di procedura. I giudici hanno sottolineato come la notifica all’Avvocatura Distrettuale, anziché a quella Generale, costituisca una violazione delle norme che regolano il patrocinio dello Stato. Questo tipo di errore incide direttamente sulla corretta instaurazione del contraddittorio, ovvero sul diritto della controparte (il Ministero) di essere regolarmente informata del ricorso per potersi difendere.
L’ordinanza, pur non pronunciando una decisione definitiva, funge da monito e mette in pausa il procedimento, evidenziando una criticità che potrebbe portare a una declaratoria di inammissibilità o nullità del ricorso stesso se non sanata nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Conclusioni
Questo caso offre una lezione fondamentale per tutti gli operatori del diritto: nel contenzioso contro la Pubblica Amministrazione, l’attenzione ai dettagli procedurali è massima. L’identificazione del corretto destinatario della notifica, specialmente quando si tratta dell’Avvocatura dello Stato, non è un dettaglio trascurabile. Una notifica Avvocatura di Stato errata può compromettere irrimediabilmente le ragioni del proprio assistito, vanificando un intero percorso giudiziario. L’ordinanza interlocutoria serve a ricordare che la forma, nel diritto processuale, è essa stessa sostanza.
A chi deve essere notificato un ricorso per cassazione contro un’Amministrazione dello Stato?
Secondo l’art. 11 del Testo Unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, il ricorso deve essere notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, che ha la competenza esclusiva per i giudizi davanti alle giurisdizioni superiori.
Qual è stato l’errore procedurale commesso dai ricorrenti in questo caso?
I ricorrenti hanno notificato il ricorso per cassazione all’Avvocatura Distrettuale di Genova, un ufficio territoriale, invece che all’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, che era l’organo legalmente competente a ricevere l’atto.
Qual era l’oggetto della sanzione originaria impugnata?
La sanzione originaria era di 474.259,00 euro, applicata per la violazione dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, una norma relativa alle limitazioni sull’uso di denaro contante e titoli al portatore.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8408 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
O R D I N A N Z A I N T E R L O C U T O R I A
sul ricorso iscritto al n. 25630/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE .
Intimato avverso la sentenza n. 691/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30. 5. 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
La Corte,
visto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 4. 6. 2019, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO/2019.
n. 691/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30. 5. 2019, che, in accoglimen to RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da l RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato l’opposiz ione avverso il decreto del 29. 9. 2015, che aveva applicato nei loro confronti la sanzione di euro 474.259,00 per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007;
rilevato che il ricorso risulta notificato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione all ‘RAGIONE_SOCIALE, anziché all ‘RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, come previsto dal l’art. 11 r.d. 30. 10.