Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13221 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13221 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27349 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO (C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimatiper la cassazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 827/2022, pubblicata in data 16 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dal locale agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE) per crediti iscritti a ruolo dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 24/04/2024 C.C.
R.G. n. 27349/2022
Rep.
La domanda -dopo un ‘ iniziale dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario -è stata accolta dal Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata .
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 330 c.p.c. in relazione all’ articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
La ricorrente deduce che gli atti di appello sono stati notificati all’ AVV_NOTAIO, quale suo procuratore costituito in primo grado, nonostante questi fosse al momento delle notificazioni sospeso dall’RAGIONE_SOCIALE Barcellona Pozzo di Gotto.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha adeguatamente documentato che l’AVV_NOTAIO COGNOME era sospeso dall’albo fin da tempo anteriore ed immediatamente prossimo al momento della notificazione RAGIONE_SOCIALE atti di appello, la quale, pertanto, siccome eseguita a chi aveva -sia pur solo temporaneamente -perduto lo status di AVV_NOTAIO e quindi la capacità di rappresentare adeguatamente la parte (Cass. Ord. n. 21359 del 06/10/2020, Rv. 659158 – 01), è da ritenersi nulla.
Ciò determina la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e impone la cassazione della relativa sentenza con rinvio, affinché detto giudizio sia rinnovato.
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-