Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 10/08/2025
dottNOME NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel. R.G.N.: 2919/2020
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere Cron.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– Consigliere COGNOME:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere C.C.: 26/6/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 2919 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Ostuni, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE OSTUNI – c.f./p.iP_IVAvP_IVA – in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1170/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Lecce,
udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso,
–dato atto che il Comune di Ostuni non si è costituito;
–rilevato che il ricorso, previa autorizzazione ex art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 4.1.1994 con delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 39 del 10.11.2011, è stato dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (difensore RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE) notificato al Comune di Ostuni a mani RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore in grado d’appello del medesimo ente comunale;
–dato at to che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , 2° co., RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53/1994 ‘la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia RAGIONE_SOCIALE‘atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia RAGIONE_SOCIALE‘atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ordine nel cui albo entrambi sono iscritti’;
–rilevato che la relata di notificazione non fornisce attestazione RAGIONE_SOCIALEa previa vidimazione e datazione del l’originale e RAGIONE_SOCIALEa copia del ricorso da parte del RAGIONE_SOCIALE;
–dato atto che questa Corte spiega che l’ attività di notificazione svolta dall’AVV_NOTAIO munito di procura mediante consegna di copia RAGIONE_SOCIALE‘ atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e RAGIONE_SOCIALE ‘ osservanza RAGIONE_SOCIALEe modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ordine, alla previa vidimazione RAGIONE_SOCIALE ‘ originale e RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALE‘atto nonché all’istituzione e all’impiego del registro cronologico
per la documentazione RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALEa copia) , va considerata nulla e non inesistente (cfr. Cass. 4.4.2001, n. 4986; cfr. altresì Cass. 10.3.2011, n. 5743, secondo cui la notificazione RAGIONE_SOCIALE ‘ atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall ‘ AVV_NOTAIO, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità – non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa RAGIONE_SOCIALEa facoltà RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO di eseguire la notificazione in proprio – può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione RAGIONE_SOCIALE ‘ intimato, essendo a tal fine irrilevante l ‘ avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE ‘ atto) ;
–ritenuto, pertanto, che in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione va ordinata la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa medesima notifica;
P.Q.M.
onera il ricorrente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione al Comune di Ostuni;
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.