Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22983 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/08/2025
dott. NOME COGNOME Consigliere rel. R.G.N.: 2919/2020
dott. NOME COGNOME – Consigliere COGNOME.:
dott. NOME COGNOME
– Consigliere Rep.:
dott. NOME COGNOME Consigliere C.C.: 26/6/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 2919 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Ostuni, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e dell’ avvocato NOME COGNOME che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COMUNE di OSTUNI – c.f./p.i.v.a. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1170/2019 della Corte d’Appello di Lecce,
udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso,
–dato atto che il Comune di Ostuni non si è costituito;
–rilevato che il ricorso, previa autorizzazione ex art. 7 della legge n. 53 del 4.1.1994 con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi n. 39 del 10.11.2011, è stato dall’avvocato NOME COGNOME (difensore della ‘RAGIONE_SOCIALE notificato al Comune di Ostuni a mani dell’avvocato NOME COGNOME, difensore in grado d’appello del medesimo ente comunale;
–dato at to che ai sensi dell’art. 4 , 2° co., della legge n. 53/1994 ‘la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell ‘ordine nel cui albo entrambi sono iscritti’;
–rilevato che la relata di notificazione non fornisce attestazione della previa vidimazione e datazione del l’originale e della copia del ricorso da parte del Consiglio dell ‘ Ordine degli Avvocati di Brindisi;
–dato atto che questa Corte spiega che l’ attività di notificazione svolta dall’avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell’ atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell ‘ osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine, alla previa vidimazione dell ‘ originale e della copia dell’atto nonché all’istituzione e all’impiego del registro cronologico
per la documentazione della consegna della copia) , va considerata nulla e non inesistente (cfr. Cass. 4.4.2001, n. 4986; cfr. altresì Cass. 10.3.2011, n. 5743, secondo cui la notificazione dell ‘ atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall ‘ avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità – non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell ‘ avvocato di eseguire la notificazione in proprio – può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell ‘ intimato, essendo a tal fine irrilevante l ‘ avvenuta consegna dell ‘ atto) ;
–ritenuto, pertanto, che in dipendenza della nullità della notificazione del ricorso per cassazione va ordinata la rinnovazione della medesima notifica;
P.Q.M.
onera il ricorrente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Ostuni;
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.