Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33017 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33017 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
contro
versia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
7 . Il collegio all’esito dell’udienza camerale del 30 settembre 2021 ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327, 325, 330 e 141 c.p.c. e dell’art. 82 r.d. n. 37
del DATA_NASCITA per aver la Corte d’Appello affermato la tardività dell’impugnazione nonostante la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio dopo il tentativo di notifica presso il procuratore domiciliatario, non trovato perché trasferito altrove.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza della Corte d’Appello si fonda su due distinte rationes decidendi . La prima riguarda l’imputabilità della tardiva notifica dell’appello alla parte notificante quale causa di preclusione della possibilità di rimessione in termini per il suo rinnovo. La seconda, svolta ad abundantiam , ha ad oggetto la tardività della ripresa del procedimento notificatorio da parte della ricorrente.
Le censure di parte ricorrente involgono entrambe le statuizioni ma risulta evidente il carattere preliminare della prima censura che in quanto infondata determina l’inammissibilità della seconda volta ad affermare la tempestività della seconda notifica.
Infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla imputabilità della omessa prima notifica dell’atto di appello, è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha operato una chiara distinzione fra l ‘ ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività RAGIONE_SOCIALE e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi dell’ art. 83 r.d. 22.1.1934 n. 83) nel luogo dove ha sede il giudice. Nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre nel secondo caso il difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum (cfr. Cass., Sez. U., 24/7/2009 n. 17352). In proposito deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 14594/2016), nel ribadire il precedente citato hanno affermato nuovamente che, in caso di errore nel domicilio preso il quale effettuare la notifica zione (nella specie, dell’atto di appello), occorre tenere differenziate due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività RAGIONE_SOCIALE nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia, posto che, «nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale sia l’effettivo domicilio RAGIONE_SOCIALE del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso,
ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818). Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso … in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell’art. 82)». In buona sostanza, come confermato anche dalla giurisprudenza successiva, qualora risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento (Cass. n. 15056/2018).
In conclusione deve ribadirsi che in caso di mancata notifica al difensore che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale
dove si svolge la controversia per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, tramite la riattivazione del processo notificatorio con immediatezza e lo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate (Cass. Cass. n. 20527/2017), posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica.
Come evidenziato dal Procuratore Generale , nell’odierno giudizio la parte appellata era rappresentata e difesa da tre avvocati, due di Roma e il terzo di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, presso il cui studio era stato eletto domicilio. La notifica dell’atto di appello è stata tentata presso il vecchio domicilio senza accertare se nel frattempo l’AVV_NOTAIO avesse trasferito altrove il proprio studio. Cosa che invece era successa, con trasferimento di detto studio ad Albano Laziale, dunque sempre all’interno del circondario di RAGIONE_SOCIALE. Pare evidente che l’appellante avesse l’agevole possibilità, attraverso la consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE, di avvedersi di tale mutamento di domicilio. La circostanza che vi fossero altri avvocati di Roma non sposta i termini della questione, perché resta il dato della presenza di un procuratore nominato appartenente a quel foro, i mutamenti del cui studio, luogo di domicilio eletto, erano agevolmente riscontrabili.
Deve pertanto ritenersi che giustamente sia stato ritenuto tardivo l’appello, non essendo applicabile il principio di Cass. SU 14594/16 per difetto del requisito della non imputabilità al notificante.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 5500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione