Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13091 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13091 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 09256/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura su foglio separato, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
nonché di
NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’ art. 86 cod. proc. civ., con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
e di
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE; rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 164/2022, della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27 gennaio 2022, notificata ad istanza di NOME COGNOME il 2 febbraio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con citazione notificata il 1° marzo 2013 (e iscritta a ruolo in data 8 marzo 2013: procedimento r.g.n. 4364/13), NOME COGNOME oppose dinanzi al Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 668/2013 emesso dal medesimo Tribunale e notificatogli in data 21 gennaio 2013, su istanza dell’Avv. NOME COGNOME avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali;
con citazione notificata il 5 luglio 2013 (e iscritta a ruolo in data 8/07/2013: procedimento r.g.n. 12543/23), il sig. COGNOME oppose anche il decreto ingiuntivo n. 4254/2013, pure questo emesso dal Tribunale di Bologna e notificatogli il 29 maggio 2013, su istanza dell’Avv. NOME COGNOME sempre in ragione del l’allegato mancato pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali;
in entrambi i giudizi, in seguito riuniti, l’opponente domandò -previa sospensione della loro esecutività -la revoca dei provvedimenti
monitori e propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti dei due legali per inadempimento professionale, lamentando gravi errori commessi durante l’espletamento dei loro mandati;
i professionisti opposti, costituendosi in giudizio, eccepirono l’inammissibilità delle opposizioni , rilevando come le stesse, ai sensi dell’art 14 del d.lgs. n. 150/2011, avrebbero dovuto essere proposte con ricorso ai sensi dell’allora vigente art. 702bis cod. proc. civ., anziché con atto di citazione; chiamarono in manleva la loro compagnia assicurativa, RAGIONE_SOCIALE s.p.a., che si costituì eccependo l’inoperatività della polizza , quanto alla domanda accessoria di garanzia, e aderendo alle difese dei professionisti, quanto alla domanda risarcitoria;
il Tribunale di Bologna, con ordinanza dell’ 11 aprile 2014, ritenne che le difese dell’opponente, insieme con la domanda riconvenzionale risarcitoria da questi spiegata, avessero ampliato il thema decidendum , rendendo inapplicabile il d.lgs. n. 150/2011; dispose, quindi, la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario;
3.1 il giudizio di primo grado fu definito con la sentenza n. 72/2017 con cui il Tribunale felsineo, ribadita, preliminarmente, la tempestività delle opposizioni ed esclusa l’applicabilità del disposto di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, nel merito accertò la negligenza professionale di entrambi gli avvocati e revocò i decreti ingiuntivi opposti; rigettò, tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME per insussistenza del danno e compensò le spese del rapporto processuale tra gli opposti e l’opponente, che fu invece condannato a rimborsare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa;
4. avverso questa sentenza proposero appello gli avvocati NOME e NOME COGNOME deducendone, in rito, la nullità per violazione dell’art. 14 d. lgs. n. 150/2011 (per avere erroneamente reputato non applicabile il rito speciale e per non aver dichiarato inammissibili le opposizioni irritualmente e tardivamente proposte) e contestando, nel merito, il giudizio di accertamento della loro responsabilità professionale;
NOME COGNOME propose appello incidentale, censurando la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria e quella di condanna alle spese nei confronti di Generali Italia s.p.a.;
sostenne l’ammissibilità delle opposizioni proposte con citazione, avuto riguardo all’avvenuto ampliamento dell’oggetto del giudizio per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale di responsabilità professionale, invocando, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 4 d. lgs. 150/2011;
nelle more del giudizio d’appello l’ Avv. NOME COGNOME è deceduto e il procedimento è proseguito con i suoi eredi;
con sentenza 27 gennaio 2022, n. 164, la Corte d ‘ appello di Bologna ha accolto la censura di rito articolata con l’impugnazione principale e, in riforma della decisione di primo grado, assorbite le altre censure e rigettato il gravame incidentale, ha dichiarato inammissibili le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 668/2013 e n. 4254/2013 proposte da NOME COGNOME, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti;
la Corte territoriale, sulla premessa che , ai sensi dell’ art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l ‘ opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall ‘ avvocato per prestazioni giudiziali era regolata dal rito sommario di cognizione di cui agli artt.702bis ss. cod. proc. civ., il cui atto
introduttivo aveva la forma del ricorso, ha ritenuto che, in ossequio al principio dell’unicità del rito sancito dalla giurisprudenza di legittimità (è stata citata la sentenza n. 12411/2017 di questa Corte), le controversie aventi ad oggetto i compensi per le prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile devono essere sempre trattate con il rito di cui al citato art. 14 d.lgs. 150/2011, involgano esse, o no, l’accertamento dell ‘ an debeatur ;
l a Corte d’appello ha, peraltro , aggiunto che, in applicazione del principio di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito erroneamente prescelto, stabilito dall ‘art. 4, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta con atto di citazione è comunque da reputare utilmente esperita qualora la citazione stessa sia stata notificata entro il termine di quaranta giorni, di cui all’art. 641 cod. proc. civ., decorrente da quello della notificazione del provvedimento monitorio opposto;
ciò posto, la Corte di merito ha dichiarato inammissibili entrambe le opposizioni proposte da NOME COGNOME per un verso giudicandole tardive in quanto proposte oltre il suddetto termine di quaranta giorni, per l’altro ritenendo che l’omesso mutamento del rito da parte del giudice di prime cure fosse « definitivamente ostativo alla produzione degli effetti sostanziali e processuali delle opposizioni irritualmente introdotte » (pag.5 della sentenza impugnata);
per la cassazione della decisione della Corte emiliana ricorre NOME COGNOME sulla base di tre motivi;
rispondono con distinti controricorsi NOME COGNOME gli eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) e RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Considerato che
1. con il primo motivo viene denunciata «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D. Lgs. 150/2011 in relazione all’art. 645 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: erronea statuizione circa la tardività delle opposizioni a decreto ingiuntivo» ;
la sentenza impugnata è censurata per avere dichiarato inammissibili le opposizioni ai decreti ingiuntivi proposte da NOME COGNOME con atto di citazione, anziché con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., sull’erroneo presupposto che l’omesso mutamento del rito da parte del giudice di prime cure fosse « definitivamente ostativo alla produzione degli effetti sostanziali e processuali » della domanda, che si sarebbero altrimenti prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; tale statuizione avrebbe violato il disposto dell’art. 4 d. lgs. 150/2011, il quale invece farebbe salvi i predetti effetti, nell’ipotesi di osservanza delle norme del rito erroneamente prescelto , a prescindere dalla circostanza che venga o meno disposto il mutamento di rito ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 4;
il ricorrente evidenzia che, nella fattispecie, i termini per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, secondo le norme del rito erroneamente prescelto, erano stati rispettati, dal momento che la citazione in opposizione al decreto n. 668/13 era stata notificata il trentottesimo giorno dalla sua notificazione (e iscritta a ruolo il quarantaquattresimo), mentre quella avverso il d.lgs. n. 4254/13 era
stata notificata il trentasettesimo giorno dalla sua notificazione (e iscritta a ruolo il quarantesimo);
erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ne avrebbe dichiarato l’inammissibilità ;
con il secondo motivo viene denunciata «Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 641 e 645 c.p.c. in relazione agli artt. 149 e 156 c.p.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva e inammissibile l’opposizione avverso il D.I. 4254/13» ;
il ricorrente censura specificamente l’erroneità del giudizio espresso dalla Corte d’ appello in ordine alla reputata tardività del l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4254/13, notificato ad istanza dell’ Avv. NOME COGNOME per essere stato attribuito rilievo, non al la data di consegna del plico all’ufficio postale ( 5 luglio 2013), bensì a quella di ricezione dello stesso da parte del destinatario (10 luglio 2013);
ribadisce che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere tempestiva questa opposizione, dal momento che la stessa, pur introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, era stata non solo notificata ma pure iscritta a ruolo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
con il terzo motivo viene denunciata «Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D. Lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto applicabile il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. in forza dell’art. 14 D. Lgs. 150/2011 anziché il giudizio ordinario a cognizione piena» ;
i l ricorrente censura la sentenza d’appello per avere reputato applicabile il rito speciale, pur in presenza di un ampliamento del thema
decidendum rispetto alla mera fattispecie di contestazione della liquidazione degli onorari professionali;
sostiene che allorché, come nella specie, la controversia non resti circoscritta alla individuazione del quantum dell’onorario spettante all’avvocato ma l’oggetto del giudizio venga allargato all’ an debeatur o, addirittura, oltre i limiti della domanda di pagamento del corrispettivo della prestazione intellettuale (per mezzo della proposizione di una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale), tornerebbe applicabile il rito ordinario;
in relazione al secondo motivo di ricorso, i controricorrenti eccepiscono la nullità dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, per violazione del disposto di cui all’ art. 9 della legge n. 53 del 1994 (in tema di ‘ Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati ‘) ;
la delibazione di questa eccezione assume carattere logicamente prioritario;
5.1. l’art. 9 della legge n. 53 del 1994 prevede che, nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull ‘ originale del decreto ingiuntivo o della sentenza dell ‘ avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell ‘ art.645 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 123 disp. att. cod. proc. civ., il notificante deve provvedere, contestualmente alla notifica , a depositare copia dell ‘ atto notificato nel fascicolo d ‘ ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute;
i controricorrenti deducono che tale adempimento non sarebbe stato posto in essere dall’ opponente e che, pertanto, nella fattispecie, l’irrituale atto di citazione in opposizione non avrebbe realizzato la
‘ presa di contatto ‘ con il giudice come prescritto dalla legge, né avrebbe consentito l’instaurazione del contra ddittorio a causa della scelta del rito ordinario;
sostengono che dalla descritta violazione sarebbe conseguita la nullità dell’atto di citazione in opposizione , ai sensi dell’art. 11 della medesima legge n. 53 del 1994;
5.2. va preliminarmente rilevato che l’ eccezione in esame era già stata sollevata nel primo grado di giudizio dal controricorrente NOME COGNOME (cfr. le pagg. 18-19 della comparsa di risposta nella causa r.gn. 4364/2013), sicché non può trovare applicazione il principio affermato da questa Corte in relazione all’art. 157, terzo comma , cod. proc. civ., secondo cui, salve le specifiche ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale o di litisconsorzio necessario processuale determinato dall’ordine del giudice , non solo la parte che ha dato causa alla nullità con il suo comportamento ma anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non può dedurre il vizio come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 21381 del 2018);
5.3. ciò rilevato, la critica formulata dai controricorrenti pone due questioni di particolare rilievo giuridico, ovverosia, in primo luogo, quella di precisare la portata precettiva della disposizione di cui all’art.9 della legge 53/1994 e, in secondo luogo, quella di individuare le conseguenze di carattere sanzionatorio connesse alla sua eventuale violazione;
in ordine al primo aspetto, la disposizione in parola va evidentemente interpretata in relazione alla ratio e alla finalità complessiva del corpus normativo in cui è inserita;
con la legge 21 gennaio 1994, n. 53, infatti, è stata riconosciuta agli avvocati la facoltà di effettuare in proprio la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali;
per effetto di questo riconoscimento, l’avvocato è entrato nel novero dei soggetti qualificati del procedimento notificatorio, potendo, a determinate condizioni, compiere personalmente attività di notificazione in tutto e per tutto pa rificabile a quella dell’ufficiale giudiziario;
d i conseguenza, in qualità di ‘pubblico ufficiale’ (art. 6 legge n.53 del 1994), egli è tenuto a compiere gli adempimenti richiesti dalla legge, tra cui quelli funzionali a realizzare l’immediata presa di contatto con il giudice , già previsti dall’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. , in precedenza riservati all’ufficiale giudiziario ;
con riguardo al secondo aspetto (ovverosia l’individuazione della sanzione processuale per la violazione dell’illustrato precetto normativo), si pone il problema se l’omissione o il ritardo del deposito della copia dell’atto notificato determini la nullità della notificazione effettuata;
l’art.11 della legge n.53 del 1994, nel prevedere la nullità, rilevabile d’ufficio, non la collega specificamente alla predetta omissione, ma la commina , in via generale, per l’ipotesi in cui « non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti », oltre che con riguardo ai casi in cui manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge o vi sia incertezza sulla persona consegnataria dell ‘ atto o sulla data della notifica;
5.4. dinanzi a siffatta previsione, va rammentato che, secondo le regole generali in tema di nullità degli atti processuali -il cui fondamento risiede nella contaminazione del principio di rigorosa
tassatività ( pas de nullité sans texte ) con quello del pregiudizio effettivo ( pas de nullité sans grief ) -, è possibile pronunciare la nullità per inosservanza di forme di un atto del processo nei soli casi previsti dalla legge e che, comunque, «la nullità non può mai essere pronunciata, se l ‘ atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» (art.156 cod. proc. civ.);
il principio di tassatività delle nullità postula la sussistenza di una precisa norma di procedura a carattere sanzionatorio, espressione della valutazione preventiva del legislatore in ordine all’incidenza del vizio formale sul raggiungimento dello scopo dell’atto e sul pregiudizio generato dall’inosservanza delle forme del processo ;
la questione del carattere tassativo della disposizione sanzionatoria dell’art. 11 della legge n. 53 del 1994 in relazione al precetto di cui al precedente art. 9 (ovverosia, la questione se la norma sanzionatoria esprima la valutazione legislativa dell’indispensabilità delle formalità di cui al l’ art.9, ai fini del raggiungimento dello scopo della notificazione, nonché la conseguente qualificazione in termini di nullità -e non di mera irregolarità – del vizio derivante della loro eventuale violazione) assume, anche per l’ insussistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, la dignità di ‘ questione di diritto di particolare rilevanza’, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale;
ritiene inoltre il Collegio che la complessità della questione renda necessario richiedere all’Ufficio del Massimario un adeguato approfondimento, oltre che sulla questione medesima, nella sua specificità, anche, più in generale, in relazione allo stato della
giurisprudenza e della riflessione dottrinale sulla portata del principio di tassatività delle nullità e sui relativi limiti.
Per Questi Motivi
La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, con rinvio della causa a nuovo ruolo e separata richiesta all’Ufficio del Massimario di una relazione descrittiva dello stato complessivo della giurisprudenza e della riflessione dottrinale sulla questione illustrata in motivazione e sulla portata generale del principio di tassatività delle nullità processuali e i relativi limiti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione