Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19846/2024 R.G. proposto da:
COGNOME Avv. NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO;
Intimata –
Avverso l ‘ ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3208/2024 depositata il 05/02/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Rilevato che:
Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., depositata il 23/06/2012, il Tribunale di Treviso (sezione di Conegliano) condannò NOME COGNOME a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE euro
REVOCAZIONE
48.908,00, oltre accessori e spese del giudizio, a titolo di saldo di un appalto di lavori di finitura di opere edili.
La Corte d’appello di Venezia , nella resistenza della società (in concordato preventivo) , in parziale accoglimento dell’appello di NOME COGNOME ridusse la condanna alle spese e confermò, per il resto, la decisione del Tribunale di Treviso.
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo non ha svolto difese.
Questa Corte, con ordinanza n. 3208/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso;
la ricorrente ha impugnato per revocazione l’ordinanza della Cassazione, sulla base di un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato una memorie prima dell’udienza.
Considerato che:
L’unico motivo di impugnazione per revocazione denuncia l’errore di fatto ex artt. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c.
Il motivo poggia sulla premessa che il ricorso per cassazione del 05/04/2019, in duplice copia, era stato notificato, in data 08/04/2019, presso il domicilio di INDIRIZZO 30172 Venezia-Mestre (c/o studio avv. NOME COGNOME, eletto dalla società convenuta, con il conferimento della procura alle liti, nella comparsa di costituzione in appello, e che sulla facciata anteriore delle due buste (contenenti i ricorsi per cassazione) risultavano chiaramente indicati la parte destinataria (la società resistente), i procuratori costituiti e il domicilio eletto preceduto dall’acronimo c/o. In particolare , una busta recava: ‘RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME c/o INDIRIZZO
30172 VeneziaMestre’; un’altra busta recava: ‘RAGIONE_SOCIALEAvv. Dan. COGNOME c/o INDIRIZZO, 30172 VeneziaMestre’ .
Donde, ad avviso della ricorrente, la validità della notifica, eseguita nel rispetto dell’art. 3 comma 1 lett. b), legge n. 53 del 1994. E, tuttavia, in data 02/05/2019 il ricorso era stato restituito per ‘ irreperibilità del destinatario ‘ , con conseguente nuova notifica, in data 07/05/2019, al medesimo domicilio eletto (in INDIRIZZO, 30172 Venezia-Mestre), con esito positivo.
E questo significa che l’esito negativo della prima notifica non era minimamente addebitabile alla parte notificante.
Dopodiché, la parte richiama il punto 2 delle ‘Ragioni della decisione’ dell’ordinanza revocanda di questa S.C. n. 3208/2024, che in via pregiudiziale ravvisa l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto: ‘ La notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, a causa di una dimenticanza della parte notificante. Il procedimento di notifica è stato avviato l’8/4/2019, ultimo giorno utile. La causa è stata promossa nel 2006 e la sentenza di appello, depositata l’8/3/2018, non è stata notificata. Scadeva così l’8/4/2019 il termine d’impugnazione, computato in un anno con l’aggiunta di 31 giorni, a partire dal 9/3/2019, di sospensione feriale dei termini. È accaduto che il destinatario della notificazione era stato indicato nell’avvocato NOME COGNOME uno dei due difensori della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, ma l’indirizzo indicato (INDIRIZZO Venezia) era quello dello studio dell’avvocato domiciliatario, avvocato NOME COGNOME il cui nominativo non figurava – in aggiunta a quello dell’av vocato COGNOME nella scrittura dell’indirizzo. Nei due luoghi dell’avviso di ricevimento è riportato infatti: «Avv. NOME COGNOME c/o INDIRIZZO, cosicché l’avviso è stato restituito con spuntata la casella: «irreperibilità del destinatario», poiché appunto ivi non trovava sede alcun avvocato con quel nome. La prova del
nove è data dal fatto che il 7/5/2019 è stata riavviata la notifica, con la corretta aggiunta del nominativo del domiciliatario, Avv. COGNOME accanto a quello dell’Avv. COGNOME La notifica è andata a buon fine, ma il termine era già scaduto. Pertanto, il mancato perfezionamento tempestivo della notifica è imputabile ad una negligenza della parte ricorrente, che ha poi vanamente invocato la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione (cfr. Cass. SU 14594/2016), la quale presuppone il «caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante ‘ .
La ricorrente lamenta che la Corte sarebbe incorsa in una svista, nell’ erronea percezione della realtà su un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dai documenti di causa, lì dove ha ritenuto che, in difetto dell’aggiunta del domiciliatario (avv. COGNOME, l’indirizzo di INDIRIZZO corrispondente al domicilio che l’appellata aveva eletto in appello, potesse ritenersi sede del ‘destinatario della notificazione …avvocato NOME COGNOME – la quale, in realtà, da nessuna parte era indicata come destinataria -al punto da legittimare l’esito negativo della notifica zione per irreperibilità del destinatario con la motivazione che ‘ivi non trovava sede alcun avvocato’ di nome NOME COGNOME
1.1. il motivo è inammissibile;
le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 – 01) hanno recentemente ribadito che «n tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell ‘art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di
discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
Nel caso in esame, l’ordinanza di cui è chiesta la revocazione non è viziata da errore di fatto.
L ‘ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito e correttamente interpretato i fatti (processuali) attinenti al l’ iter della notificazione; poi, con un apprezzamento giuridico che sfugge al perimetro della revocazione, da un lato ha preso atto del dato di fatto, certo e inconfutabile, che la notificazione non è andata a buon fine per ‘irreperibilità del destinatario’, dall’altro ha ricondotto l’esito negativo della notifica alla negligenza della ricorrente, responsabile di non aveva indicato, sugli atti da notificare, il nome dell’avv. COGNOME quale domiciliatario della società appellata, ciò che incontrovertibilmente ha impedito, al soggetto incaricato, di consegnare la busta e ha quindi reso impossibile il perfezionamento della notifica.
Erronea omissione, quella attribuibile alla parte notificante, a cui, sottolinea l’ordinanza n. 3208/2024, in ragione della negligenza della parte ricorrente, è divenuto impossibile rimediare con la seconda notificazione, inutilmente perfezionatasi quando il termine per proporre ricorso per cassazione era scaduto;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di revocazione, al quale la società intimata non ha partecipato;
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione