Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3015-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Corte d’Appello di Roma;
– intimato – avverso la sentenza n. 4040/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.09.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME impugnava la sentenza n. 4041/2021 con la quale la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia, resa dal Tribunale di Roma, di rigetto dell’opposizione avverso ordinanza -ingiunzione emessa dal RAGIONE_SOCIALE per
l’irrogazione della sanzione di €25.823,00, in ragione dell’omessa dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute in occasione della consultazione politica svoltasi il 24 e 25 febbraio2013.
A sostegno della decisione, la Corte territoriale affermava, per quel che qui ancora rileva, che dalla documentazione allegata risultava la corretta notifica, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., della diffida di cui all’art. 15, comma 8, legge 10 dicembre 1993, n. 515. A giudizio della Corte, nella stessa data di notifica presso il luogo di residenza de ll’appellante (16.03.2015), pur non risultando sbarrata l’apposita casella sull’avviso di ricevimento nella prima raccomandata, era stata spedita una seconda raccomandata (cfr. «n. 43 avviso di ricevimento dell’atto spedito dall’RAGIONE_SOCIALE in data 16 marzo) », rispetto alla quale si era, dunque, compiuto il termine di giacenza.
Avverso la predetta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.
Restava intimato il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico mezzo di ricorso si deduce violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla notifica della diffida di cui all’art. 15, comma 8, legge n. 515/1993, censurabile ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. La ricorrente contesta la validità della notifica della diffida ad adempiere, in quanto nella relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, non si rinviene alcuna annotazione in merito all’invio della raccomandata a/r di avvenuto deposito prescritta dall’art. 140 del codice di rito, ed è assente la comunicazione che l’Uff. giud. avrebbe dovuto inviare alla COGNOME, poiché è stata prodotta solo una fotocopia della busta scannerizzata, ma senza il contenuto.
In sostanza, la ricorrente lamenta che, poiché la relata fa piena prova di quanto in essa dichiarato, l’omessa menzione di un’attività che
l’U.G. avrebbe dovuto svolgere non può essere sopperita da una prova per presunzioni o da ulteriori atti successivi.
1.1. Il motivo è fondato. La valutazione di regolare perfezionamento nei modi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. della notifica dell’avviso di accertamento contenuta nella gravata decisione non è conforme a diritto. Invero, la relazione di notifica (riprodotta nel ricorso introduttivo in ossequio al principio dell’autosufficienza) non reca alcuna attestazione del notificante in relazione al compimento dell’ultimo adempimento prescritto dall’art. 140 cod. proc. civ., ovvero dell’invio di raccomandata A.R.
La Corte del merito ha ritenuto di potere desumere tale adempimento, avuto riguardo alla fotocopia della busta di raccomandata «restituita al mittente», ritenendo riferibile detta raccomandata alla relata di notifica, stante il «richiamo proprio dell’avviso n. 43 cit., contenuto nella busta restituita al mittente per compiuta giacenza».
Va di contro rilevato che il collegamento tra busta e relata di notifica ex art.140 cod. proc. civ. non è sorretto da alcun elemento, dato che l’indicazione del nNUMERO_DOCUMENTO non identifica in modo univoco la spedizione e, soprattutto, non vale ad attestare l’invio da parte dell’Uff. giud. della comunicazione di cui all’art. 140, ultima parte, cod. proc. civ. Ed invero, secondo costante orientamento, l’attività del notificante deve risultare dalla relata, che costituisce l’unico mezzo con il quale può essere provata l’attività di notificazione, stante la procedimentalizzazione della stessa, come prevista per legge. Il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell’atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione dell’art -140 c.pc. (e nell’ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore, unica ed
esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, dalla spedizione di una seconda raccomandata) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22333 del 2021, Rv. 661961 -01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16899 del 31/07/2007, Rv. 600937 -01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7160 del 16/05/2002, Rv. 554475 – 01).
L’accoglimento del ricorso per le illustrate ragioni comporta la dichiarazione di illegittimità della diffida che, assolvendo alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l’illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio (Cass. Sez. 2, n. 17751 del 21.06.2023, richiamata anche in memoria del ricorrente; Cass. Sez. 1, Ord. n. 28262 del 2019; Cass. 01.04.2008 n. 8443; Cass. 17.03.2008, n. 7138), rende illegittima anche l’ordinanza -ingiunzione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE in data 11.09.2015, con la quale veniva applicata nei confronti di NOME COGNOME la sanzione amministrativa pecuniaria di €25.823,00 .
In definitiva, il RAGIONE_SOCIALE cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza -ingiunzione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 11.09.2015 nei confronti di NOME COGNOME.
Si procede alla determinazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza -ingiunzione emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 11.09.2015 nei confronti di NOME COGNOME;
condanna alle spese di lite la RAGIONE_SOCIALE, così liquidate: a) per il giudizio presso il Tribunale di Roma in €2.000,00, oltre esborsi in euro 180,00, ed oltre accessori di legge; b) per il giudizio presso la Corte d’ Appello di Roma in €.1.900,00, oltre esborsi per euro 180,00, oltre accessori di legge; c)per il giudizio di legittimità, euro 2200,00, oltre esborsi per euro 200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda