Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17559 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17559 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 10879/2021 proposto da:
COGNOME NOME , difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso da sé NOME COGNOME;
e dall’avvocato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4833/2020 del 9/10/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltato il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Ascoltati gli avvocati NOME COGNOME per il ricorrente e NOME COGNOME per il controricorrente.
Fatti di causa
Nel 2010 l’avvocato NOME COGNOME, iscritto al foro di Milano, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il cliente NOME COGNOME per la condanna al corrispettivo di attività professionale. Nel 2013, nelle more del giudizio di primo grado, l’avvocato trasferiva altrove il proprio studio secondario di Roma. Nel 2015 , all’esito del primo grado, il cliente veniva condannato a € 9.000. Egli attivava tempestivamente (alla fine di febbraio del 2015) il procedimento di notifica del l’ atto di appello presso il domicilio che l ‘avvocato aveva originariamente eletto al fine del giudizio, ma la notifica non andava a buon fine entro (in conseguenza del menzionato trasferimento dello studio legale) e l’atto introduttivo veniva restituito al notificante. Alcuni mesi dopo (a luglio del 2015), nella prima udienza del giudizio di appello, la Corte territoriale ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo. Costituitosi l’appellato , egli ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardività. Nel merito ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. All’esito, la Corte di appello ha accolto l’eccezione preliminare dell’appellato, dichiarando l’ appello inammissibile per tardività.
Ricorre in cassazione il cliente, già convenuto e appellante, con tre motivi. L’avvocato , già attore e appellato, resiste con controricorso. A seguito di proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, il ricorrente ha richiesto la decisione. Con ordinanza interlocutoria n. 28899/2023 il Collegio ha rimesso la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Sono pervenute memorie.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo denuncia, sotto un primo profilo, che la notifica sia stata considerata inesistente e non già affetta da nullità sanabile ex
art. 291 c.p.c. Sotto un secondo profilo, si fa valere che la notifica era avvenuta nel rispetto dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 82 r.d. 37/1934. Sotto un terzo profilo, si fanno valere gli orientamenti giurisprudenziali dell’epoca in tema di mancato perf ezionamento della notificazione per caso fortuito. Sotto un quarto profilo, si fa valere che la notificazione era comunque nulla (e non inesistente), poiché promossa in un luogo collegato al destinatario. Si deduce violazione degli artt. 325, 164, 291, 330 c.p.c. e dell’art. 82 r.d. 37/1934.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 291 c.p.c. perché in precedenza era stata ordinata ed eseguita la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello con impedimento di ogni decadenza.
Il terzo motivo denuncia la violazione dei principi del giusto processo, sotto il profilo del diritto ad ottenere una pronuncia di merito e del dovere di adottare interpretazioni tendenti a garantire il raggiungimento di tale finalità. Si deduce violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.
2. -I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Essi non sono fondati.
La parte censurata della sentenza è (in sintesi) la seguente. Notificata la sentenza il 2/2/2015, il termine breve per l’appello è scaduto il 4/3/2015. La notificazione dell’appello a mezzo di ufficiale giudiziario eseguita il 27/2/ 2015 non è andata a buon fine a causa del trasferimento medio tempore dello studio legale presso il quale l’attore appellato aveva eletto domicilio ai fini del giudizio. La notificazione deve ritenersi inesistente, poiché l’avvocato aveva comunicato all’ordine di appartenenza fin dal 25/3/2013 il trasferimento della sede secondaria dello studio legale al nuovo indirizzo. In ogni caso, il mancato perfezionamento della notificazione nel termine di decadenza è imputabile
a negligenza del notificante, poiché è onere della parte l’accertamento del domicilio attuale del notificato e che, fallito il tentativo di notificazione del 27/2/2015, l’appellante avrebbe dovuto diligentemente rinnovare la notificazione, avendo ancora 5 giorni a disposizione per farlo prima della scadenza del termine di impugnazione. La successiva notificazione del 28/7/2015, ancorché autorizzata dalla corte, è stata perciò eseguita a decadenza già intervenuta.
3. -L’ ordinanza interlocutoria n. 28899/2023 ha rimesso il ricorso all ‘ udienza pubblica per la rilevanza nomofilattica della questione se il rilascio di un ordine di sanatoria da parte del giudice, pur erroneo (trattandosi di notifica inesistente per mancata consegna, quindi non suscettibile di essere rinnovata ex art. 291 c.p.c., cfr. Cass. SU 14916/2016 ) abbia comunque destato nell’appellante l’aspettativa ragionevole che l’appello potesse a quel punto concludersi con una decisione nel merito e non con una sentenza d’inammissibilità dell’appello .
4. -Le sezioni hanno affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Cass. SU 13394/2022).
Con riferimento al caso di specie, era dunque esigibile che il notificante, appreso alla fine di febbraio 2015 del mancato perfezionamento della notificazione, si determinasse tempestivamente ed
autonomamente al fine di riattivare il procedimento di notificazione, senza attendere ben quattro mesi (cioè, l’udienza del 22 luglio 2015) per chiedere al giudice l’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione.
Tale negligenza non consente di ritenere meritevole di protezione l’affidamento generato nella parte dall’erroneo rilascio ex art. 291 c.p.c. dell’ordine di rinnovazione della notificazione.
Per completezza di esposizione, osserva il Collegio che non sarebbe applicabile neppure quella giurisprudenza (Cass. SS.UU. 3818/2009, 3960/2009, 14494/2019 e 25339/2015, Cass. 8983/2023) che consente alla parte di riattivare il procedimento notificatorio mediante istanza al giudice ad quem – da depositarsi contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio – volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento.
Infatti, nel caso di specie l’istanza non risulta depositata nel termine previsto per la costituzione della parte (cfr. art. 165 c.p.c., richiamato dall’art. 347 c.p.c.) nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio, ma risulta avanzata direttamente alla prima udienza del 22/7/2015, quindi oltre il termine stabilito per la costituzione della parte.
In questi sensi (quindi con corrispondente correzione della sentenza impugnata), il ricorso è rigettato.
Il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali con riferimento alla disciplina di fattispecie così articolate, verificatesi anteriormente Cass. SU 14594/2016, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, così come giustifica a fortiori la non applicazione dell’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. riformati . Infatti,
Cass. SU 27433/2023 contempla la possibilità che emergano «indici che possano far propendere per una diversa applicazione» di tale disposizione (a ciò si aggiunga che la decisione finale argomenta il rigetto del ricorso sulla base di ragioni non perfettamente coincidenti con quelle poste a fondamento della proposta ex art. 380-bis c.p.c.).
A i sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a no rma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, il 13/02/2024.