Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21039 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
sul ricorso 23027/2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
CECERE AURELIO
– intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2030/2020 depositata il 08/06/2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME si duole -e ne chiede per questo la cassazione sulla base di due mezzi -del deliberato adottato in suo danno dalla Corte d’Appello di Napoli, che, con la sentenza qui impugnata, ne ha dichiarato improcedibile l’appello per inosservanza del termine di costituzione di cui all’art. 348 cod. proc. civ. La COGNOME, rilevava infatti il decidente, si era costituita depositando, tra l’altro, copie analogiche degli originali digitali delle ricevute di accettazione e di consegna prive, tuttavia, della prescritta attestazione di conformità, si ché non era possibile accertare quando l’appello fosse stato notificato e, di conseguenza, la tempestività della costituzione, a nulla inoltre rilevando il successivo deposito della copia digitale dell’atto di appello notificato, in quanto eseguito dopo la conclusione dell’udienza di prima comparizione allorché la causa era stata trattenuta in decisione, e l’avvenuta costituzione della controparte senza contestazioni sul punto, dato che neppure questa aveva proceduto al deposito del duplicato del messaggio informatico mediante il quale l’appello le era stato notificato.
Non resiste alla proposta impugnativa la parte intimata che non ha svolto attività processuale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo ricorso -con cui si lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 19 TUE, dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 46 Reg. UE 910/2014 e dell’art. 348 cod. proc. civ. perché l’impugnata decisione, nel dichiarare improcedibile il proposto atto di gravame, risulterebbe lesiva del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale consacrato nei detti principi, tanto più laddove, in spregio ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono presiedere all’applicazione delle restrizioni in materia di accesso al Tribunale, avrebbe denegato ogni
effetto sanante alla costituzione dell’appellato sebbene questi sin dall’ incipit del proprio atto avesse indicato che l’appello gli era stato notificato il 15.11. 2018, si ché di conseguenza la costituzione in giudizio avvenuta il 26.11.2018 (lunedì) non si sarebbe potuta reputare tardiva -; ed il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione degli artt. 20 e 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. perché l’impugnata decisione, nel dichiarare improcedibile il proposto atto di gravame, non avrebbe ritenuto decisivo il principio enunciato da questa Corte con riferimento all’analogo problema postosi con riferimento al ricorso per cassazione ed avrebbe ritenuto parimenti privo di decisività il comportamento concludente della controparte, sebbene questa non avesse sollevato alcuna contestazione circa la conformità dell’atto digitale in proprio possesso e quello depositato analogicamente nella cancelleria del giudice d’appello -esaminabili congiuntamente, svolgendo la medesima censura, sono fondati e vanno pertanto accolti.
Pur se effettivamente non si rendano applicabili alla specie i principi affermati da SS.UU. 22438/22, poiché, malgrado essa si sia pronunciata in relazione all’improcedibilità del ricorso per cassazione sancita dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. ed abbia ascritto effetto sanante alla condotta del controricorrente, segnatamente allorché, costituendosi, questo non abbia formulato alcuna contestazione, il caso trattato nell’occasione aveva ad oggetto il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo EMAIL, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter , l. 21 gennaio 1994 n. 53 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, è convinzione del collegio che dal precedente citato -nonché dai precedenti che ne sono seguiti e che si sono pronunciati con più
diretto riferimento all’improcedibilità di cui all’art. 348 cod. proc. civ. escludendola non solo nel caso in cui la costituzione dell’appellante avvenga con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell’originale (Cass., Sez. VI-I, 15/11/2022, n. 33601), ma anche nel caso -indubbiamente assai più prossimo a quello che ne occupa -in cui avvenuta la notificazione dell’appello a mezzo PEC, l’appellante, costituendosi analogicamente, abbia omesso di depositare gli originali o i duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione (Cass., Sez. III, 12/03/2024, n. 6583) -si possa ritrarre l’insegnamento che nell’interpretazione delle norme importanti ragioni di inammissibilità o di improcedibilità a carico delle parti, si debba aver riguardo, insieme al principio della strumentalità delle forme, in guisa del quale l’irregolarità di una condotta processuale non può essere mai fonte di preclusione allorché l’atto abbia raggiunto il suo scopo, ai principi a più ampio spettro, che campeggiano segnatamente, oltre che negli artt. 24 e 111 Cost., nel diritto sovranazionale, dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’accesso ad un tribunale, di tal ché una diversa impostazione, che conduca, invece, alla conclusione abbracciata dal nostro decidente, risulta manifestamente in contrasto con questo quadro di riferimento e non può che essere doverosamente cassata.
Accolto perciò il ricorso e cassata, come detto, la decisione impugnata, la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10.7.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME