Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9358 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14387/2021 R.G. proposto da: COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliati digitalmente ex lege
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME domiciliata digitalmente ex lege
-controricorrente – nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Napoli n. 1020/2021, pubblicata in data 18 marzo 2021 e notificata il 22 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda avanzata da Banca di Credito Cooperativo di Flumeri società cooperativa e dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., gli atti del 4 febbraio 2016 e del 16 ottobre 2014, con cui i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano rispettivamente imposto ai beni immobili di loro proprietà un vincolo di destinazione ex art. 2645ter cod. civ. a favore della RAGIONE_SOCIALE e, poi, conferito gli stessi nel costituito fondo patrimoniale.
In esito a gravame proposto dai soccombenti, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità del gravame .
Ha, in sintesi, osservato che: -il procuratore degli appellanti aveva notificato l’appello tramite p.e.c., costituendosi poi in giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici (cd. nativi digitali), ossia la citazione in appello, la relazione di notificazione, le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica, senza l’asseverazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico, ma non aveva provveduto a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti; -la prova della notifica dell’appello non poteva essere ricavata nemmeno dal comportamento dell’appellata costituita, la quale, pur
non avendo sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellanti, non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti; -solo in data 4 dicembre 2020, con il deposito della comparsa conclusionale, la difesa degli appellanti aveva depositato le ricevute di accettazione e di consegna con la prova della notifica in formato eml.
Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 2016 e ritenendo che dovessero essere coordinati con le disposizioni riguardanti le notificazioni in forma telematica, la Corte territoriale è pervenuta ad affermare l’improcedibilità dell’appello, sul rilievo che la prova della notificazione mediante p.e.c. della citazione introduttiva del giudizio d’appello doveva essere fornita entro l’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ. con modalità telematiche, aggiungendo che non si trattava di mera inosservanza delle forme della costituzione, posto che l’omessa produzione dei documenti in formato digitale ( eml o msg ) impediva di esaminare l’atto consegnato e, quindi, di effettuare i dovuti controlli previsti dall’art. 350 cod. proc. civ. ; ha precisato, altresì, che in ogni caso la nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ. poteva essere sanata, anche su rilievo del giudice, solo entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 cod. proc. civ., mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, o nel caso in cui l’appellato si fosse costituito senza contestare la conformità della copia all’originale , sempreché dagli atti emergesse il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con quattro motivi.
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri società cooperativa resiste mediante controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹ Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. -Violazione o falsa applicazione artt. 101, 350 e 352, comma 2, c.p.c. ›› , per avere la Corte d’appello disatteso l’istanza , dagli stessi avanzata in comparsa conclusionale, di fissazione dell’udienza di discussione orale e per avere omesso di instaurare il contraddittorio sulla specifica questione di improcedibilità del gravame, rilevata d’ufficio.
1.1. La censura è infondata sotto entrambi i profili denunciati.
1.2. Con specifico riferimento al primo, è ben vero che questa Corte, superando un precedente orientamento -secondo cui l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 cod. proc. civ., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, giacché l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutelerebbe l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria -ha espresso il principio secondo cui ‹‹L’art. 352, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi espressi da Cass. ss.uu. n. 36596 del 25/11/2021, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza
emessa senza tale fissazione; l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all’esito dell’esame delle memorie di replica, anche in forma orale, costituisce, infatti, ex se un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, senza necessità che siano precisati gli argomenti che sarebbero stati svolti nelle difese orali ›› (Cass., sez. 1, 24/01/2023, n. 2067; Cass., sez. 2, 01/08/2023, n. 23353; Cass., sez. 3, 22/03/2024, n. 7845).
Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso de quo , in quanto il giudice d’appello ha posto in rilievo che gli allora appellanti non avevano avanzato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione orale all’udienza di precisazione delle conclusioni, come prescritto dal citato art. 352 cod. proc. civ., ma solo in comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, cosicché, del tutto correttamente, ha resp into l’istanza.
1.3. Anche il secondo profilo di doglianza è infondato.
Non è ravvisabile nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, «a pena di nullità», un termine «per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione»), trattandosi di decisione fondata su questione di diritto e di natura processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio.
In proposito questa Corte ha già più volte chiarito che la «questione» rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della previa sottoposizione alle parti del rilievo d’ufficio è solo quella «di fatto», oppure «mista di fatto e diritto» (cfr., Cass., sez. 5, 23/05/2014, n. 11453), in quanto il rilievo d’ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una
sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (cosiddette “della terza via” o “a sorpresa”), posto che su questioni di tal natura le parti sono ex ante facultate -sulla base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell’ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti -al più ampio esercizio del contraddittorio; né, rispetto a questioni relative alla sussunzione di una fattispecie sotto l’una o l’altra norma, o a una norma interpretata in un senso o nell’altro, è possibile che sia dato alle parti modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie. E nell’ambito delle questioni di diritto, le quali per loro natura non debbono essere sottoposte al previo contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le questioni processuali (v. Cass., sez. 2, 16/10/2017, n. 24312; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2011, n. 9591; Cass., sez. 3, 22/02/2016, n. 3432); ciò che del resto è coerente con l’ampio spettro di controllo che l’ordinamento prevede per gli errores in procedendo , per i quali non solo è possibile il ricorso per cassazione ( ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ma addirittura la Corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale, avendo accesso alla documentazione di lite (v., in termini, Cass., sez. 2, 16/10/2017, n. 24312; Cass., sez. 6 -3, 30/06/2020, n. 12978).
Tanto più ciò deve affermarsi allorquando, come nella specie, la questione posta inerisca alla procedibilità dell’impugnazione, che dev’essere d’ufficio controllata dal giudice.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 cod. proc. civ., i ricorrenti sottolineano che, nella specie, non è ravvisabile nullità per vizio di forma, essendo stata tempestivamente depositata copia dell’atto di appello notificato , corredato dalla prova dell’avvenuta notifica consistente nella copia analogica della p.e.c. di notifica e relativa ricevuta di accettazione e consegna.
Con il terzo motivo la decisione impugnata è censurata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU, 47 della Carta UE, 165 e 347 e 348 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 82/2005, art. 23, comma 2, e 2, comma 6 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ›› .
Pur riconoscendo di avere eseguito la notifica dell’appello a mezzo p.e.c. del 12 febbraio 2020, provvedendo alla costituzione in giudizio in data 19 febbraio 2020 mediante deposito della copia analogica dell’atto e della ricevuta di accettazione e consegna munite dell’attestazione di conformità, i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello ha affermato che ‹‹ la prova della notifica dell’appello non poteva essere ricavata nemmeno dal comportamento dell’appellata costituita›› , considerato che la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, costituendosi in giudizio, non solo non aveva contestato la regolare costituzione dell’appellante, ma aveva anzi dichiarato la data della notifica dell’appello e depositato nel fascicolo telematico l’atto di appello notificato, co n relata di notifica e p.e.c. di spedizione; a supporto di tale assunto invocano la sentenza delle Sezioni Unite n. 22438/2018, che ha espressamente escluso la sanzione dell’improcedibilità nel caso di ricorso notificato a mezzo p.e.c. come originale telematico e depositato in copia analogica priva di attestazione di conformità o con attestazione priva della sottoscrizione autografa (unitamente alle copie dei messaggi p.e.c., della relata di notifica e della procura) nell’ipotesi in cui il controricorrente, pur se costituitosi tardivamente, abbia depositato copia analogica, o anche nell’ipotesi in cui si verifichi il mancato disconoscimento, da parte del controricorrente destinatario della notificazione, della conformità della copia analogica all’originale telematico, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, art. 23, comma 2.
Evidenziano pure che la sentenza delle Sezioni Unite è richiamata
dalla Corte d’appe l lo, che tuttavia ne ha escluso l’applicabilità in ragione dell’obbligo di deposito telematico degli atti sussistente in capo alle parti nel giudizio di appello.
Con il quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 116, 347 e 348 cod. proc. civ.
Nel censurare la decisione impugnata là dove la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’appello, per non ‹‹ essere stata fornita rituale prova della notifica dell’impugnazione e della tempestività della sua costituzione ›› , i ricorrenti si dolgono che sia stata attribuita alla p.e.c. ed alla ricevuta eml una valenza probatoria insostituibile, in contrasto con i principi desumibili dal dato normativo e sistematico, ed evidenziano che, contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, avevano proceduto al deposito in formato eml della p.e.c. di spedizione, di accettazione e di consegna della notifica.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, perché sotto plurimi profili vengono con essi proposte censure attinenti al percorso logico giuridico compiuto sul piano ermeneutico nell’impugnata sentenza per addivenire alla soluzione della improcedibilità del gravame e sono fondati per quanto di ragione.
5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte con pronuncia n. 16598/2016, scrutinando la questione degli effetti connessi all’inottemperanza nel termine dell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ. dell’obbligo di depositare l’originale dell’atto di citazione notificato alla controparte allorché l’appellante si sia costituito a mezzo della cd. “velina”, hanno enunciato i seguenti principi di diritto (ribaditi anche in più recenti arresti, Cass., sez. 6 -1, 15/11/2022, n. 33601; Cass., sez. 2, 21/06/2023, n. 17711; Cass., sez. 3, 12/03/2024, n. 6583), che il Collegio ritiene possano trovare applicazione anche in relazione al caso in discussione:
«la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme … ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell’inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell’operatività del principio della sanatoria per l’eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso»; 2) «le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate nell’art. 347, comma 1, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all’art. 156 c.p.c. e segg., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l’esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire»; 3) «qualora l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli, poiché l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell’appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata».
5.2. Ora non è contestato nella specie che gli odierni ricorrenti, allora appellanti, dopo avere notificato l’atto di impugnazione a mezzo p.e.c., all’atto della costituzione in giudizio, avvenuta in data 19 febbraio 2020, abbiano depositato copie su supporto cartaceo di vari documenti informatici, ed in particolare della relazione di notificazione
e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica; ed, ancora, che l’appellata Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa si sia costituita in giudizio senza sollevare in comparsa di costituzione alcuna contestazione circa la ritualità della costituzione degli appellanti ed anzi espressamente dichiarando la data di notifica dell’atto di appello e depositando, in via telematica, l’atto di appello ad essa notificato.
Da tali premesse la Corte d’appello non avrebbe potuto far derivare le conseguenze esiziali da essa argomentate, da un lato, perché l’improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione, dall’altro, perché, trattandosi di vizio di forma, la nullità che ne consegue risulta sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellato senza che questo eccepisca nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzione dell’appellante.
5.3. La contraria soluzione accolta dai giudici di appello, ancorché possa trovare un qualche fondamento nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, qual è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente, si discosta invero dai principi enunciati dalla sentenza Cass., Sez. Un. n. 8312 del 2019, che, riprendendo argomentazioni svolte dalla precedente pronunzia Cass., Sez. Un. n. 22438 del 2018, sottolinea l’esigenza in linea generale di pervenire ad un’interpretazione maggiormente improntata a salvaguardare il “diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) ‘.
Con tali pronunce le Sezioni Unite hanno inteso evitare qualunque vulnus agli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost., i quali concorrono ad attribuire il massimo rilievo all’effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento
del principale scopo del processo, tendente ad una decisione di merito (Cass., sez. U, 11/07/2011, n. 15144).
Nel chiaro intento di privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, le Sezioni Unite hanno sottolineato come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate “in ambiente di ricorso analogico”, sicché non sono del tutto compatibili “in ambiente di ricorso nativo digitale”. Partendo da tale constatazione, nella sentenza n. 24438 del 2018 sopra citata, hanno desunto che, per quel che concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle regole applicabili, onde evitare che l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati “in ambiente di ricorso analogico”, risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso “ambiente digitale”.
Sulla base di tali considerazioni hanno, quindi, chiarito che ‹‹ il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter legge n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli›› .
La Corte territoriale, dichiarando l’improcedibilità dell’appello, non ha fatto applicazione dei suindicati principi.
In accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di
ricorso, rigettato il primo motivo, la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata , con rinvio alla Corte d’ Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione