Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16522/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1505/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. -La società RAGIONE_SOCIALE ha eseguito lavori su immobili della RAGIONE_SOCIALE, a cagione dei quali ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di parte del corrispettivo convenuto. La committente ha proposto opposizione, spiegando altresì una domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dalla erronea esecuzione di alcuni lavori.
Ma RAGIONE_SOCIALE ha contemporaneamente proposto altra causa per il pagamento di ulteriori voci di spese e di corrispettivi.
I due procedimenti sono stati riuniti, ed il Tribunale di Bergamo ha rigettato sia le domande principali che quella riconvenzionale.
1.2. -Contro questa decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, notificandolo una prima volta presso il difensore della RAGIONE_SOCIALE, ad un indirizzo a cui la destinataria è risultata irreperibile. Poi, alla prima udienza, ha chiesto ed ottenuto dalla Corte di Appello un nuovo termine per rinnovare la notifica, nel rispetto del quale l’ha eseguita.
Ma la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato tardiva la seconda notifica, disposta su sua ordinanza di rinnovazione, ed ha di conseguenza dichiarato inammissibile l’appello.
1.3. -Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con un solo motivo, di cui chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALE, con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
-Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 350 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che era stata la stessa corte di merito a concedere nuovo termine per la notifica, in applicazione dell’articolo 350 c.p.c.: rilevato, cioè, che la notifica non era andata a buon fine per una causa non imputabile a chi notificava, il giudice di merito ha ritenuto di dover concedere nuovo termine per rinnovazione, con la conseguenza che la successiva decisione di ritenere la
rinnovazione come inutile, e di conseguenza inammissibile l’appello, doveva intendersi errata.
Il motivo è fondato.
È pacifico che la stessa Corte di Appello, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, ha concesso termine affinché fosse rinnovata, entro il 20 settembre 2017.
RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a notificare dunque nuovamente l’appello, nel rispetto di quel termine, e lo ha fatto il 2 settembre 2017.
È principio di diritto che <> (Cass. 10273/ 2014; Cass. 279/ 2017).
È stata la stessa Corte di Appello a disporre la rinnovazione concedendo termine per farlo, con la conseguenza che non poteva poi dichiarare la notifica comunque tardiva.
Né rileva la regola secondo cui quando la notifica non va a buon fine è onere della parte di riprendere il procedimento entro un congruo termine (la metà di quello previsto dall’articolo 325 c.p.c.) (tra le tante Cass. 4418/ 2019), pena l’inammissibilità, poiché questa regola presuppone che non sia stato lo stesso giudice a regolare la rinnovazione, a disporre cioè una rinnovazione entro un certo termine, poiché in tal caso, delle due l’una: o la rinnovazione è stata disposta correttamente, ad esempio perché è stata riconosciuta una causa di rimessione in termine, ed allora è illegittima la successiva decisione di considerare tardiva la notifica, fatta nel rispetto del termine assegnato; oppure la rinnovazione è stata disposta in modo irregolare, per errore, ed allora, atteso il principio sopra riportato, il giudice deve revocare l’ordinanza illegittima di rinnovazione della notifica e concedere nuovo termine. Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10/06/2024.