Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33543 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33543 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28358 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
PELLICCIONI NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 632/2020, pubblicata in data 24 agosto 2021 e notificata alla ricorrente in data 1° settembre 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 19/10/2023 C.C.
R.G. n. 28358/2021
Rep.
NOME COGNOME ha contestato una pretesa creditoria iscritta nei ruoli esattoriali dalla Prefettura di Rimini, avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate a suo carico dal Prefetto di Rimini per emissione di assegni senza autorizzazione e/o provvista , sostenendo che non le erano mai state notificate né l’ordinanza prefettizia di irrogazione RAGIONE_SOCIALE suddette sanzioni, né la relativa cartella di pagamento.
La sua domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Rimini. Il Tribunale di Rimini, su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece dichiarata inammissibile.
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 2 novembre 2021; controricorso notificato in data 28 dicembre 2021 e successivamente depositato).
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 60 comma 1 lett. e) e comma 4 dpr n. 60/73, art. 140 c.p.c.. Inesistenza e/o nullità della notifica ». La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha ritenuto
regolarmente perfezionata la notificazione della cartella di pagamento relativa al credito iscritto a ruolo, derivante da sanzioni amministrative irrogate con ordinanza prefettizia e, di conseguenza, ha dichiarato tardiva la sua opposizione avverso detta ordinanza.
Il ricorso è infondato.
2.1 È pacifico che la ricorrente, anteriormente al momento della notificazione della cartella di pagamento di cui si discute, aveva trasferito la propria residenza all’estero, indicando il suo recapito negli Stati Uniti d’America, nella città di New York (al nINDIRIZZO di INDIRIZZO).
La notificazione della cartella è stata regolarmente tentata presso tale recapito, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma ha avuto esito negativo, in quanto non è stato possibi le effettuare la consegna dell’atto alla destinataria.
Essa è stata, quindi, successivamente effettuata secondo le modalità previste dal medesimo art. 60, comma 1, lettera e), del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, cioè mediante affissione dell’avviso del deposito di cui all’art. 140 c.p.c. nell’albo del comune dell’ultimo domicilio.
Il tribunale ha ritenuto regolare il procedimento di notificazione così articolato e ne ha individuato la data del suo perfezionamento nell’11 novembre 2017 (otto giorni dopo l’affissione nell’albo comunale), facendone discendere l’inammissibilità dell’opp osizione avverso la sanzione amministrativa, per tardività, in quanto proposta oltre sessanta giorni dopo detta data.
2.2 La ricorrente sostiene, al contrario, che la notificazione non potrebbe ritenersi regolare, sostanzialmente per due ordini di ragioni:
perché l’attestazione di impossibilità di consegna della lettera raccomandata presso il suo recapito estero era stata redatta sulla stessa busta contenente l’atto spedito, anziché
sull’avviso di ricevimento, il che, a suo dire, non costituirebbe idonea prova dell’esito negativo della notificazione presso detto recapito; assume, in particolare, che in realtà, la lettera non sarebbe stata neanche inoltrata presso il suo indirizzo estero, per motivi non specificati dall’operatore postale locale, e non che ne sia stata effettivamente impossibile la consegna;
b) perché l’affissione presso l’albo comunale sarebbe avvenuta ad oltre un anno di distanza dall’esito negativo della notificazione a mezzo lettera raccomandata presso il suo recapito estero.
2.2.1 Con riguardo al primo dei due profili appena esposti, si osserva che il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha in effetti accertato che, in base a quanto emergente dai documenti proAVV_NOTAIOi, il tentativo di notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito estero della RAGIONE_SOCIALE aveva avuto esito negativo ed ha, in particolare, ritenuto: a) che l’attestazione dell’operatore postale dell’impossibilità di inoltro del plico presso l’indirizzo di recapito stesse ad i ndicare proprio l’impossibilità della consegna al destinatario presso tale indirizzo; b) che la circostanza che l’attestazione medesima fosse stata redatta sulla busta da consegnare e non sull’avviso di ricevimento non potesse ritenersi tale da escludere la validità dell’attestazione stessa e, comunque, l’esito negativo della notificazione.
Si tratta di un accertamento di fatto cui il giudice del merito è pervenuto sulla base della prudente valutazione RAGIONE_SOCIALE prove documentali.
Esso è, del resto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Le censure della ricorrente si risolvono, nella sostanza, nella contestazione di un siffatto accertamento di fatto, nonché nella
sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
2.2.2 Il secondo profilo RAGIONE_SOCIALE censure più sopra esposte è, invece, inammissibile nella presente sede in quanto la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non precisa se, in quale atto, in quali esatti termini ed in quale fase processuale del giudizio di merito essa avesse avanzato la relativa questione (quella, cioè, del tempo trascorso tra l’esito negativo della notificazione all’estero a mezzo del servizio postale e l’affissione dell’avviso presso l’albo comunale, ai fini della le gittimità di quest’ultima notificazione ).
Si tratta, d’altronde, di una questione che richiede evidentemente accertamenti di fatto e, dunque, è da escludere che essa possa essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, in conseguenza dell’irregolare costituzione dell’unica amministrazione controricorrente.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-