Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4343 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26860 -2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE – intimati – avverso la decisione n. 92/2019 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/7/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti;
rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la decisione n. 92/2019 con cui la RAGIONE_SOCIALE ha respinto la sua opposizione avverso la delibera del 10/01/2017 con cui la RAGIONE_SOCIALE le ha inflitto la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura ex art. 40 punto 2) D.P.R. 233/1946 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del Codice deontologico dei RAGIONE_SOCIALE (nel testo del 1995 aggiornato al 2014, applicabile ratione temporis );
il ricorso per cassazione è stato notificato alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio , ma presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato in Roma; considerato che
la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica è un organo giurisdizionale che esercita funzioni requirenti e, nel giudizio civile, seppure giudizio di parti, opera in tale funzione a tutela di diritti e interessi rilevanti sul piano pubblicistico e non è, perciò, un’amministrazione pubblica a necessaria difesa RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-non ricorrendo l’ipotesi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 144 cod. proc. civ., la notifica deve essere effettuata presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio;
la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri intimati consente la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica non rituale;
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella sede RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda