Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3902 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 10233 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Comune di Minturno , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Minturno (LT), INDIRIZZO C.F. e P. IVA P_IVA rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al ricorso e delibera di G.M. n.44 del 7/02/2019, dall’Avv. NOME COGNOME nato a Casanova (Argentina) il 15/12/1952, C.F. CODICE_FISCALE iscritto nell’Albo speciale dei Cassazionisti dal 21/02/1997, con notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica EMAIL. Fax. NUMERO_TELEFONO, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, Roma (Studio NOME COGNOME).
Ricorrente
contro
Comune di Latina , Codice Fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore – Dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME (Codice Fiscale CODICE_FISCALE) dell’Avvocatura Comunale (il
quale dichiara ai sensi di legge il proprio indirizzo E-mail: EMAIL ed il numero di Fax NUMERO_TELEFONO per le relative comunicazioni), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (indirizzo PEC EMAIL, giusta delega a margine del Controricorso, rilasciata ai sensi dell’art. 31, comma secondo, lett. c) dello Statuto Comunale, in virtù di Deliberazione della Giunta Municipale.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Latina-INDIRIZZO INDIRIZZO (C.F. P_IVA – P.IVA P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, come da procura speciale in calce al controricorso dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. MNT CODICE_FISCALE telefax 0114369655 p.e.c. EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE – telefax NUMERO_TELEFONO p.e.c. avvocato EMAIL pec.EMAIL), eleggendo domicilio fisico in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e domicilio digitale all’indirizzo PEC EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5932 depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- Il Comune di Latina ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di quella città il Comune di Minturno e la società RAGIONE_SOCIALE chiedendo in via principale la condanna del Comune di Minturno al pagamento di lire 307.675.100 a titolo di ‘ sovrapprezzo ‘ dovuto a
fronte del collocamento di rifiuti urbani nella discarica sita in località INDIRIZZO (LT) e gestita dalla RAGIONE_SOCIALE; in via gradata il riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. di pari somma, in ragione dell’indebito arricchimento del Comune di Minturno; in via ulteriormente gradata, per il caso di già intervenuto versamento da parte del Comune di Minturno alla RAGIONE_SOCIALE dell’importo dovuto, la condanna di quest’ultima al pagamento delle somme costituenti il predetto sovrapprezzo sui rifiuti conferiti nella discarica.
2 .- A tal fine parte attrice ha esposto che con ordinanza n° 3 del 1° febbraio 1994, successivamente reiterata, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio aveva ordinato che i rifiuti solidi urbani e quelli speciali, assimilati ai primi, prodotti da tutti i Comuni della Provincia di Latina, venissero smaltiti e riversati presso la discarica di Borgo Montello (LT); che la predetta ordinanza aveva determinato altresì che l’Amministrazione Comunale di Latina potesse incrementare, a titolo di ristoro, per il peso imposto al proprio territorio, la tariffa di smaltimento dovuta agli enti locali utilizzatori, con un sovrapprezzo successivamente determinato dalla stessa Regione Lazio in lire 10 per ogni chilogrammo di rifiuto effettivamente conferito in discarica; che il sovrapprezzo era versato dai Comuni alla società RAGIONE_SOCIALE e da essa, una volta effettivamente percepito, riversato al Comune di Latina; che il Comune di Minturno non aveva versato le menzionate lire 307.675.100 a titolo di sovrapprezzo sui rifiuti conferiti nella discarica.
3 .- Si è costituita in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE la quale ha chiesto il rigetto delle domande, affermando di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, e ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti del Comune di Latina per un maggior credito di Lire 2.246.810.893 derivante dagli smaltimenti dei rifiuti effettuati.
In data 29 novembre 2000 il Comune di Latina e la società RAGIONE_SOCIALE hanno stipulato una transazione, con la quale hanno definito tutti i contenziosi tra essi pendenti.
4 .- Il Tribunale di Latina, con sentenza n° 11/2012, ha dato atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra il Comune di Latina e RAGIONE_SOCIALE e, dopo aver accertato che il Comune di Minturno, nonostante la regolarità della notifica, non si era mai costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia, condannandolo al pagamento della somma di euro 83.266,69, oltre interessi con decorrenza dal 29 ottobre 1998.
5 .- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune soccombente, deducendo un vizio di nullità per mancata rituale notificazione dell’atto di citazione, della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale e del rinvio d’ufficio della prima udienza di comparizione, e lamentando l’infondatezza della pronuncia nel merito, per avere l’Ente comunale provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto al Comune di Latina per i titoli dedotti in giudizio per il tramite della IndRAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
6 .- La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Minturno e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata.
Il giudice del gravame, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondato il motivo di appello con cui il Comune di Minturno aveva lamentato la nullità della sentenza di primo grado, atteso che: l’atto di citazione in giudizio del Comune di Latina, era pienamente conforme alle disposizioni contenute nell’art. 163 cod. proc. civ., era corredato di relata di notifica sottoscritta dall’Ufficiale Giudiziario, il quale aveva attestato di aver notificato copia dell’atto al Comune di Minturno in data 16 novembre 1999, inviandola per mezzo del servizio postale al domicilio del convenuto; i rinvii d’ufficio di udienze e la sostituzione del Giudice Istruttore non figuravano nell’elenco tassativo di atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ., per i quali occorreva
la notifica personale al contumace; la comparsa di costituzione della Ind.eco, contenente domanda riconvenzionale, seppur in astratto rientrante nell’elenco di cui all’art. 292 cod. proc. civ., sulla scorta del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non necessitava di essere notificata al Comune di Minturno, in quanto conteneva domande riconvenzionali rivolte soltanto nei confronti del Comune di Latina e, pertanto, né la decisione di accoglimento, né quella di rigetto di tali domande avrebbe potuto pregiudicare la situazione processuale del Comune di Minturno.
La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto condivisibile l’ iter logico seguito dal Tribunale per giungere alla condanna del Comune di Minturno, atteso che, per un verso era onere dell’Ente comunale dimostrare di avere già pagato quanto dovuto, per altro verso la produzione depositata in grado d’appello dal Comune doveva ritenersi inammissibile, per la sua novità, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.
7 .- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Minturno, affidandolo a quattro motivi.
Resistono con distinti controricorsi sia il Comune di Latina che la società RAGIONE_SOCIALE che concludono per la reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il Comune di Latina e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8 .- Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 292 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto la validità della sentenza di primo grado, sul presupposto che non fosse necessario notificare al Comune di Minturno la comparsa di costituzione della RAGIONE_SOCIALE contenente domanda riconvenzionale nei confronti del Comune di Latina.
Afferma il ricorrente, infatti, che, coinvolgendo le domande riconvenzionali anche la posizione del Comune di Minturno, la notifica della comparsa di costituzione della Ind.eco al Comune sarebbe stata necessaria per garantire la propria posizione in giudizio.
9 .- Il mezzo è inammissibile.
È, infatti, ben noto ( ex multis : Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2018, n° 8697) che le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima.
Ora, il Comune ricorrente deduce che la riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbe ‘ coinvolto ‘ anche la sua posizione, ma tale affermazione non è supportata da una sufficiente trascrizione (ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) della comparsa di risposta dell’impresa privata e, in particolare, delle conclusioni e delle domande da questa rassegnate.
Anche a prescindere da tale carenza (ossia della trascrizione o, almeno, di una sufficiente illustrazione della comparsa di risposta della Ind.eco), il preteso ‘ coinvolgimento ‘ del Comune di Minturno pare derivi, secondo le prospettazioni del ricorrente, dal fatto che la Ind.eco era deputata a raccogliere il sovrapprezzo da tutti i Comuni conferenti per poi versarlo al Comune di Latina.
Ma anche all’esito di tale operazione ortopedica delle difese del ricorrente, non è dato comprendere quale sarebbero le pretese svolte dalla Ind.eco che avrebbero reso necessaria la notificazione della sua comparsa di risposta al Comune contumace.
Inoltre, il coinvolgimento in virtù del quale occorre notificare la comparsa di risposta al contumace, attiene al rapporto dedotto in giudizio, ma non ad un generico fatto storico (nella specie il fatto che si applicasse il sovraprezzo), rispetto al quale vi è un interesse del contumace di mero fatto.
10 .- Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 292 cod. proc. civ. in relazione all’art. 215 dello stesso codice, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n° 5, per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in ragione della mancata notificazione al Comune di Minturno contumace dell’atto di transazione del 29 novembre 2000, stipulato tra il Comune di Latina e la RAGIONE_SOCIALE
11 .- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
La questione non risulta affrontata in alcuna parte della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa ( ex multis : Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, Cass. 32804).
In secondo luogo, è evidente che la transazione intervenuta nel corso del giudizio tra Comune di Latina ed Ind.eco non è qualificabile come scrittura privata avente rilievo probatorio che il Comune di Minturno aveva diritto a conoscere ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ. (come integrato da Corte cost. n° 317/1989), giacché la stessa, oltre ad essere stata sottoscritta tra terzi, ha avuto la sola funzione processuale di far dichiarare al tribunale la cessazione della materia del contendere tra l’attore e la convenuta impresa privata.
12 .- Col terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 292 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 260 cod. proc. civ. e 90 delle relative disp. att., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di
appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in ragione della mancata comunicazione al Comune di Minturno, contumace, da parte del c.t.u. dell’inizio delle operazioni peritali: evenienza che non avrebbe consentito all’attuale ricorrente di produrre la documentazione in suo possesso attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto al Comune di Latina.
13 .- Il mezzo è destituito di ogni fondamento, posto che -anche a prescindere dalla erronea sussunzione di esso sotto il disposto dell’art. 360 n° 5 del codice di rito la questione posta col motivo non risulta dalla sentenza impugnata: pertanto, come già sopra detto (precedente paragrafo 11), il Comune avrebbe dovuto indicare in quale atto del giudizio d’appello lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
In secondo luogo, il ricorrente deduce, nella sostanza, la nullità della sentenza (derivante dalla predicata nullità della consulenza) allegando che tale vizio gli avrebbe impedito di produrre la ‘ documentazione in suo possesso ‘.
Il rilievo è del tutto sfornito di pregio, in quanto la c.t.u. non può essere strumentalmente utilizzata per dare ingresso a documenti non prodotti entro i termini perentori per le istanze istruttorie.
Deve, infatti, rammentarsi che la contumacia del Comune di Minterno è stata volontaria (non essendo stato impugnato il capo di sentenza che ha accertato la regolare notificazione della citazione) e che, pertanto, non sarebbe stata applicabile nei suoi confronti nemmeno la rimessione in termini prevista dall’art. 294 del cod. proc. civ.
Infine, tenuto conto di quanto sopra, va aggiunto che non appare qui invocabile il precedente citato dal ricorrente (Cass., sez. VI-1, 26 settembre 2012, n° 16413).
Infatti, a prescindere dalla constatazione che il precedente citato enuncia solo obiter l’obbligo di comunicazione dell’inizio delle ope-
razioni peritali al contumace e che la c.t.u. in quella vicenda aveva ad oggetto accertamenti ematici o genetici su una delle parti (dunque da svolgere fisicamente sul corpo del contumace), pare al collegio preferibile un altro orientamento (Cass., sez. I, 26 settembre 2012, n° 12578, con menzione di altri precedenti) secondo il quale la disposizione dell’art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. (secondo cui il consulente tecnico, che a norma dell’art. 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere) deve essere coordinata con quella dell’art. 292 cod. proc. civ., relativa alla notificazione e comunicazione di atti al contumace.
Questo articolo, dopo avere elencato nel primo comma gli atti (ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali) da notificare al contumace e precisato nel secondo che le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale, espressamente dispone, nel capoverso successivo, che tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione; mentre l’art. 136 ribadisce che il cancelliere fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice.
D’altra parte, non sono configurabili, rispetto all’ordinanza di nomina e conferimento dell’incarico al consulente e allo svolgimento delle operazioni di quest’ultimo, le esigenze -che trovano tutela nella suddetta elencazione di atti da notificare al contumace -della regolarità del contraddittorio, in relazione a domande altrimenti ignorate dalla controparte contumace, e della necessità di rendere quest’ultima edotta di attività processuali da compiere personalmente. Infine, l’art. 91 delle disp. att. cod. proc. civ. induce a rilevare che, ai sensi del capoverso di tale articolo, il cancelliere deve dare co-
municazione delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio al consulente di parte ” regolarmente nominato “: nomina che, in tutta evidenza, presuppone la costituzione in giudizio della parte.
Col che è confermato che il consulente di ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell’inizio delle operazioni peritali.
14 .- Col quarto motivo il Comune deduce la ‘ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ‘, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello condiviso l’ iter motivazionale del Tribunale, nonché la valutazione delle prove raccolte in primo grado, senza rilevare gli errori decisivi commessi dal c.t.u. nella redazione della perizia, consistiti nel non essersi recato presso gli uffici Comune di Minturno onde verificare gli importi da questo dovuti, nell’aver accertato il credito del Comune attore sulla sola base della documentazione in atti e di quella ricevuta dalla Ind.eco e dalla incomprensibile limitazione temporale dell’indagine svolta dal consulente (che avrebbe circoscritto gli accertamenti contabili al solo periodo febbraio 1997 -giugno 1997, mentre avrebbe dovuto indagare anche per il periodo 3 maggio 1994 -31 maggio 1999).
15 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto si sostanzia nella critica all’elaborato peritale e, prima ancora, al perimetro delle indagini del consulente: censure, tutte, che avrebbero dovuto essere svolte nel corso delle operazioni di consulenza o, al massimo, entro la successiva difesa.
Inoltre, va nuovamente precisato che le questioni poste dal ricorrente non risultano dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che anche per queste il Comune avrebbe dovuto indicare tempo e luogo di loro ingresso nel processo.
16 .- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente, per la qui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, coe modi-
ficato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 83,2 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del Comune di Minturno, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna il Comune di Minturno a rifondere ai controricorrenti le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del Comune di Minturno, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025, nella camera di consi-