Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11210 Anno 2025
STAZZI MIRKO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 12041/2023 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il proprio studio, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
avverso la sentenza n. 16993/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 17.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 26.2.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Considerato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico articolato motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe, che accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro COGNOME‘ (di seguito, l’Istituto) -annullò l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., depositata il 24.10.2018, in danno del debitore esecutato NOME COGNOME
ha svolto difese, con controricorso, soltanto l’Istituto, mentre NOME COGNOME è rimasto intimato;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
il ricorso per cassazione è stato notificato a NOME COGNOME in data 22.5.2023 ai sensi della legge n. 53/1994, a mezzo raccomandata a/r, con consegna al ‘portiere dello stabile ‘, presso la Casa circondariale di Cassino, ove il predetto COGNOME era al tempo detenuto;
la notifica così effettuata è nulla, perché – a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale (si veda, sul punto, Cass. pen., Sez. Un., n. 12778/2020) – manca una specifica regola per le notificazioni a detenuti nell’ambito del codice di procedura civile e della stessa legislazione speciale,
N. 12041/23 R.G.
sicché ( ovviamente esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni procedurali penalistiche) non possono che trovare applicazione le regole ordinarie e, dunque, l’art. 7, comma 3, della legge n. 890/1982 (per effetto del richiamo disposto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 53/1994), secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, ‘ l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente ‘ , attività che (prevista a pena di nullità: tra molte, v. Cass. n. 22095/2023 e Cass. n. 21725/2012) non risulta essere stata espletata nella specie;
– del resto, questa Corte ha già affermato – benché con decisione risalente – che ‘ In tema di notificazioni, l’art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza ‘ (Cass. n. 9279/1998); – ancora, sulla prevalenza delle risultanze della residenza anagrafica (c.d. polo residenziale fittizio) in tema di notifiche di atti processuali civili ex artt. 139 o 149 c.p.c. a collaboratore di giustizia trasferito in località protetta – tema ovviamente contiguo, seppur diverso, rispetto a quello che occupa – si è pronunciata questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 33208 del 2018; – dunque, stante la nullità della notifica del ricorso nei confronti del predetto
NOME COGNOME occorre ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. entro
N. 12041/23 R.G.
il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicato l’onere del ricorrente di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a detto ordine ;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando procedersi alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della