Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13656 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13656 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9827/2024 R.G. proposto da :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 121/2023 depositata il 08/11/2023, RG 54/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 84 del 2022 il Tribunale di Pordenone ha accertato il diritto del controricorrente, ufficiale giudiziario, ad essere assunto in Area funzionale III, profilo professionale di Funzionario UNEP, condannando il Ministero ad attribuirgli tale superiore inquadramento ed a risarcirgli il danno patrimoniale causato con il suo pregresso inadempimento, come quantificato, nonché per il periodo successivo.
La Corte d’Appello ha accolto in parte l’ impugnazione del Ministero (modificando la data di decorrenza dell’attribuzione al lavoratore dell’inquadramento richiesto, spostandola in avanti al 1° luglio 2019) e ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere inquadrato come Funzionario UNEP di Area III, Fascia retributiva F1, sin dal 1/7/2019, e ha condannato il Ministero della Giustizia ad attribuirgli tale superiore inquadramento dalla suddetta decorrenza, con erogazione del trattamento economico corrispondente. Ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare al lavoratore le differenze retributive e gli arretrati maturati, come liquidati.
Il giudice di appello ha affermato che l’art. 21quater del d.l. 83/2015 è norma precettiva e non norma programmatica e pertanto non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria)
al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l ‘ accesso dall’esterno.
Quanto alla copertura finanziaria, ha osservato che essa era già prevista dall’art. 21-quater, comma 5, del d.l. 83/2015, che aveva stanziato i fondi necessari per realizzare le finalità del comma 1.
Il giudice di appello ha osservato che con il successivo accordo stipulato il 26 aprile 2017, recepito con d.m. 9 novembre 2017, l’Amministrazione si è poi impegnata (art. 6 comma 1, lettera g) a “definire l’intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all’esito delle procedure selettive, avviate con i ‘pubblici avvisi’ del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 -quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo”.
Ha quindi affermato che alla data del 30/6/2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire di scorrere la graduatoria già approvata, fino ad arrivare alla posizione del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero della giustizia prospettando un motivo di ricorso.
Resiste con controricorso il lavoratore.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 -quater del d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, e dell’Accordo del 26 aprile 2017, intervenuto tra l’Amministrazione e le parti sociali, recepito dal D.M. 9 novembre 2017.
Assume il ricorrente che la Corte di Appello di Trieste ha riconosciuto al dipendente ‘il diritto ad essere inquadrato come Funzionario UNEP di Area III, Fascia retributiva F1, sin dal 1/7/2019, basandosi sull’errato presupposto che l’art. 21 -quater del d.l. 83/2015 sia ‘norma precettiva e non meramente programmatica’.
Diversamente, prospetta il ricorrente, dovrebbe essere riconosciuta alla norma di cui al citato art. 21quater d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, natura meramente programmatica, non precettiva: ciò comporta che, con essa, il legislatore non ha attribuito alcun diritto agli interessati, atteso che si è invece limitato ad autorizzare un’attività della pubblica amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
Medesimo valore programmatico, deduce il ricorrente, deve essere riconosciuto anche A ll’accordo del 26 Aprile 201 7, intervenuto tra l’ Amministrazione e le parti sociali.
Detto accordo, di rilievo e complesso, muove dalla necessità di provvedere a una rimodulazione del personale o meglio dei profili professionali. A ll’interno dei numerosi impegni previsti, e della fondamentale programmazione, le parti, nelle premesse, hanno indicato che occorre adottare ogni intervento possibile al fine di assicurare la definizione dell’intero processo di attuazione della riqualificazione tra le Aree, e hanno indicato all’art . 6, punto g, dell’accordo la data del 30 giugno 2019 quale termine per definire tale attuazione. L’attività oggetto degli impegni da parte dell’amministrazione era subordinata ai criteri previsti dalla stessa normativa pattizia, che espressamente, proprio alla lettera g dell’articolo 6, disponeva che fosse necessario agire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 -quater .
Ad avviso del ricorrente, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza di appello, non si può affermare che l’ Amministrazione abbia assunto l’impegno di provvedere sulla
posizione di tutti gli idonei della procedura selettiva, inquadrandoli nella III Area funzionale, entro e non oltre il 30 giugno 2019. Ciò, in quanto l’impegno assunto dall’ Amministrazione era subordinato espressamente al rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 -quater . Pertanto, il termine di cui all’A ccordo del 26 aprile 2017 non può considerarsi perentorio risultando l’esaurimento della II Area funzionale vincolata ai limiti di cui all’articolo 21 -quater , cit.
Il motivo di ricorso si incentra sull’interpretazione dell’art. 21quater , cit., che assume rilievo rispetto alla questione del carattere perentorio o del carattere programmatico dell’Accordo del 26 aprile 2017.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
2.2. La vicenda oggetto del giudizio si inserisce in una evoluzione normativa e contrattuale relativa all’inquadramento e alla progressione giuridica ed economica riconosciuta agli Ufficiali Giudiziari.
2.3 . Viene in rilievo l’art. 21 -quater (Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria) del D.L. 83/2015, che è stato inserito dalla legge di conversione n. 132 del 2015.
Lo stesso (testo vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ) ha previsto: ‘Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure
interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 21 del presente decreto.
Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articol o’.
Il suddetto comma 5 è stato modificato dall’articolo 1, comma 780, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il legislatore, infatti, ha sostituito le parole ‘a decorrere dal 2016’ con ‘ per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l’anno 2019, di euro 19.898.345 per l’anno 2020, di euro 19.610.388 per l’anno 2021, di euro 19.589.491 per l’anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall’anno 2023’ . Si è così evidenziato il rilievo della copertura della spesa e della relativa autorizzazione.
2.4. Questa Corte, con l’ordinanza n. 16999 del 2023 , ha già affermato che per la giurisprudenza di legittimità, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell’art. 15 del CCNL del 16 febbraio 1999 del Comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell’Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l’integrazione della disciplina con a tti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 20 del predetto CCNL; neppure la pubblicazione dell’avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione.
Questa Corte, con la suddetta ordinanza, ha poi evidenziato che ‘D’altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza
che, nella specie, l’illegittimità degli atti compiuti derivava non dall’iniziativa unilaterale del Ministero, ma dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa ‘.
L ‘ ordinanza n. 16999 del 2023 h a statuito che l’art. 21 -quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un’attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D’altronde, lo stesso 21 -quater cit. espressamente dispone che ‘ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive’.
2.5. Dunque, l ‘impegno assunto dall’Amministrazione con l’Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio ‘al rispetto di quanto previsto dall’art. 21 -quater D.L. 83/2015 ‘, che come si è sopra riportato, ha senz’altro previsto procedure ‘riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)’, ma lo ha espressamente consentito ‘nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica’ e nel rispetto del ‘rapporto tra posti ris ervati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno ( … ) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento ( … ) ‘.
Sicché, al l’ Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all’art. 21quater , cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell’Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso.
Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall’art. 21 -quater, cit., sia in ordine
alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21quater , cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio.
Il ricorso deve essere accolto. La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda introduttiva del giudizio.
Atteso il successivo intervento della pronuncia di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 16999 del 2023), rispetto al sorgere della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del l’intero processo (v., Cass., n. 24234 del 2016).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro