Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36034 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36034 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25183-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ultimo difensore
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 835 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 19 aprile 2017 (R.G.N. 47/2017).
R.G.N. 25183/2017 Cron.
Rep.
C.C. 28/09/2023
giurisdizione Pensione di anzianità. Decadenza. Neutralizzazione della contribuzione.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La COGNOME NOME COGNOME ha chiesto di ricalcolare la pensione di anzianità corrisposta dal novembre 2001 e, in particolare, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 264 del 1994, ha chiesto di escludere i periodi di contribuzione meno favorevoli, riguardanti il lavoro domestico prestato dal 1992 al 1999.
Il Tribunale di Lecco ha respinto la domanda, evidenziando che la neutralizzazione dei periodi di contribuzione meno favorevoli è circoscritta al quinquennio che precede la data del conseguimento della pensione di anzianità.
-Con sentenza n. 835 del 2017, depositata il 19 aprile 2017, la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame della COGNOME NOME COGNOME e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a riliquidare la pensione di anzianità, «considerando ai fini del calcolo la sola contribuzione necessaria per il perfezionamento del relativo diritto», e a «corrispondere le differenze maturate sui ratei pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale oltre interessi dalle scadenze al saldo».
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che non si deve tener conto della contribuzione versata «dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo», allorché comprometta la misura delle prestazioni.
I giudici d’appello puntualizzano che tale principio ha portata più ampia e non si applica soltanto in relazione al «quinquennio antecedente la data di effettivo pensionamento».
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano , con ricorso notificato il 25 ottobre 2017 e affidato a due motivi, illustrati da memoria.
-La COGNOME NOME COGNOME replica con controricorso, notificato il 29 novembre 2017.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera d ), numero 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 252 disp. att. cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare ammissibile un’azione giudiziaria intrapresa il 26 giugno 2015, allorché era già vanamente decorso il termine triennale di decadenza sancito dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e operativo a far tempo dal 6 luglio 2011 anche per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore (art. 252 disp. att. cod. civ.) e per le azioni di adempimento delle prestazioni riconosciute solo in parte.
Tale decadenza, «posta a presidio dell’interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie» (pagina 7 del ricorso per cassazione), sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il limite del giudicato interno, nella specie insussistente, e potrebbe essere impedita solo con l’instaurazione del giudizio, «atto che non ha equipollenti» (pagina 13 del ricorso).
1.1. -Giova premettere che la decadenza eccepita dalla parte ricorrente concerne obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione d ‘ interessi costituzionalmente rilevanti , tutelati dall’ art. 38 Cost., e dev’essere, perciò, ricondotta alla disciplina dell ‘ art. 2969 cod. civ.
La decadenza, in quanto preordinata a salvaguardare l’ interesse pubblico alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è anche rilevabile d’ufficio, salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2023, n. 2740, con precipuo riguardo alla decadenza disciplinata dall’art. 42, comma 3, del decreto -legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326).
Nella specie, a fronte della radicale contestazione delle pretese e dell’assenza di statuizioni univoche in ordine alla decadenza, tale limite non si frappone alla disamina del profilo preliminare prospettato nella prima doglianza.
1.2. -Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
1.3. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che la parte controricorrente non induce a rimeditare, la decadenza triennale di cui al novellato art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere (Cass., sez. VIL, 6 maggio 2021, n. 11909).
Tale ipotesi si ravvisa anche nel caso di specie, in cui la parte controricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione di anzianità corrisposta dal novembre 2001.
Alla stregua dei principi generali dell ‘ ordinamento (art. 252 disp. att. cod. civ.), ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all ‘ entrata in vigore della novella e risulta
ancorata al 6 luglio 2011 (in tal senso, in termini generali, già Cass., S.U., 22 luglio 2015, n. 15352).
1.4. -Questa Corte è ferma nel riconnettere alla sola proposizione dell’azione giudiziaria l’effetto d’impedire la decadenza e nel considerare irrilevante la mera presentazione della domanda amministrativa (Cass., sez. lav., 12 agosto 2021, n. 22820): è l’instaurazione del giudizio l’atto che la legge impone di compiere nel termine fissato a pena di decadenza.
1.5. -Si deve rimarcare, infine, che la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati, precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass., sez. lav., 17 giugno 2021, n. 17430).
1.6. -La Corte territoriale, nel trascurare il vaglio dei profili inerenti alla decadenza, ha disatteso tali principi di diritto, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.
-Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
2.1. -L’RAGIONE_SOCIALE, in primo luogo, censura la sentenza d’appello per avere espunto dalla retribuzione pensionabile alcuni periodi di contribuzione ridotta, pur se collocati oltre i cinque anni anteriori alla decorrenza della pensione.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 82 del 2017, avrebbe ribadito in maniera inequivocabile l’operatività della neutralizzazione entro i limiti dell’ultimo quinquennio.
2.2. -Il ricorrente osserva, inoltre, che la pensione spettante alla COGNOME, erogata a partire dal novembre 2001, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 503 del 1992, che ha esteso il «periodo di calcolo della retribuzione pensionabile» (pagina 19 del ricorso).
Non sarebbero pertinenti, dunque, i principi affermati dal giudice delle leggi in relazione a un sistema che considera «solo l’ultimo e limitato periodo lavorativo, in quanto presumibilmente più favorevole
per il lavoratore» (pagina 20 del ricorso), con la conseguente irragionevolezza dell’inclusione dei periodi di retribuzione ridotta percepita nell’ultimo quinquennio. Tale irragionevolezza non si ravviserebbe in un sistema che amplia «l’arco di tempo entro il quale si deve determinare la retribuzione pensionabile» (pagina 20).
-Anche la seconda doglianza coglie nel segno, in entrambi i profili di censura in cui si articola.
3.1. -Nella sentenza n. 82 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, volta a estendere la ‘neutralizzazione’ dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell’ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione.
La Corte costituzionale ha soggiunto che l ‘intervento auspicato dal rimettente «si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto , e sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto ), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori. A fronte di una previsione, incentrata sulla valutazione delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio, e del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che ha inteso porre rimedio alle incongruenze del meccanismo di calcolo della retribuzione pensionabile nell’arco temporale indicato , il giudice rimettente non illustra le ragioni che allineano alle rime costituzionalmente obbligate l’estensione della ‘neutralizzazione’ anche oltre il quinquennio» (punto 2.3. del Considerato in diritto ).
In coerenza con le indicazioni delineate dal giudice delle leggi, questa Corte ha affermato che l ‘ esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta, allorché non siano necessari ai fini del perfezionamento dell ‘ anzianità contributiva minima, persegue
l’obiettivo di evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un ‘ attività lavorativa meno retribuita nell ‘ ultimo quinquennio.
Il principio di neutralizzazione, tuttavia, può operare solo all ‘ interno del periodo indicato dall ‘art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, e non anche in relazione a periodi diversi.
Ne deriva che il predetto principio non si applica al montante contributivo minore, che esuli dal periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e riguardi periodi precedenti l ‘ ultimo quinquennio di contribuzione (Cass., sez. lav., 29 settembre 2021, n. 26442; in termini analoghi, più di recente, Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29967, menzionata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa).
L’irragionevolezza di un meccanismo che conferisce rilievo a periodi di più esigua retribuzione, anche quando l’anzianità contributiva minima sia stata già raggiunta, si apprezza proprio nell’ultimo quinquennio, che il legislatore ha prescelto come arco temporale di riferimento in quanto tendenzialmente più favorevole e che, per un’evidente eterogenesi dei fini, in determinati frangenti può pregiudicare il lavoratore, in antitesi con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.
3.2. -Fondato è anche il secondo profilo di censura.
Questa Corte ha delimitato in maniera rigorosa l’operatività della neutralizzazione e, a tale riguardo, ha rilevato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il primo gennaio 1993 sono determinati in ossequio alla disciplina recata dal d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l ‘ importo della pensione il più possibile aderente all’effettiva consistenza di quanto il lavoratore ha percepito nel corso della sua vita lavorativa.
Ne consegue che, rispetto a tali trattamenti, non opera il rimedio della neutralizzazione dei periodi contraddistinti da retribuzione ridotta,
anche con riferimento ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 1993, abbiano maturato un ‘ anzianità superiore a quindici anni.
Tale rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, mira a evitare un decremento della prestazione previdenziale nell ‘ assetto legislativo delineato dall ‘ art. 3 della legge n. 297 del 1982, incardinato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo usualmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro (Cass., sez. lav., 2 novembre 2018, n. 28025, che sviluppa il percorso argomentativo tracciato da Cass., sez. lav., 3 novembre 2016, n. 22315; negli stessi termini, di recente, la già richiamata sentenza n. 29967 del 2022).
3.3. -Da tali principi di diritto, che la controricorrente non critica in maniera persuasiva, la Corte territoriale si è discostata, nell’attribuire rilievo, ai fini della neutralizzazione, a periodi più risalenti rispetto al quinquennio e nel pretermettere la peculiarità del nuovo assetto congegnato dal d.lgs. n. 503 del 1992.
-In ultima analisi, il ricorso dev’essere accolto , con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
-La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, sia in ordine alla spettanza del diritto che in punto di decadenza, alla luce dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza, pronunciando, infine, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione