Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2802 Anno 2023
2022
4310
Civile Sent. Sez. L Num. 2802 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 3963-2018 proposto da: COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono; da : nella presso che
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO in pro CESARE
NOME COGNOME 29, COGNOME presso COGNOME l’Avvocatura COGNOME Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; Avvocati NOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4630/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 R.G.N. 2487/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; APPELLO pubblica il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Generale bis del con 176 , ha
Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 – Pres. COGNOME, est. Buffa causa numero 15
Con sentenza del 20/10/17 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di riliquidazione della pensione di anzianità VO con decorrenza 2002, con esclusione della contribuzione relativa al periodo 95/02 di minore retribuzione.
In particolare ha ritenuto che solo l’ultimo quinquennio fosse neutralizzabile, mentre qui era richiesto un periodo maggiore, peraltro con riferimento a periodo di disoccupazione non rilevante.
Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo si lamenta che la corte territoriale ha trascurato la portata generale del principio di naturalizzazione, applicabile ad ogni forma di contribuzione.
Con il secondo motivo si lamenta che la corte territoriale abbia trascurato che nel 1992 vi era stato un ampliamento del periodo retributivo a 10 anni.
Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda di neutralizzazione dell’ultimo periodo di cinque anni, formulata in via subordinata con restringimento del periodo neutralizzabile.
La parte propone anche la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 comma 8 legge 297 del 82 ove non consente la neutralizzazione per tutti gli anni dopo i primi venti.
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro conessione, sono infondati.
Occorre premettere che è pacifico tra le parti che il sig. COGNOME era lavoratore che al 31.12.92 poteva far valere un’anzianità contributiva maggiore di 15 anni, sicché la retribuzione pensionabile era determinata con riferimento alle ultime 520 settimane precedenti la decorrenza della pensione, ai sensi del d.lgs. 503/92 (che modificava il contesto normativo di cui alla legge 297/82).
Proprio con riferimento a caso rientrante nel nuovo contesto normativo, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22315 del 2016) .ha precisato che la diversità del regime normativo non giustifica l’applicazione del principio oltre l’ambito temporale (ultimo quinquennio) di riferimento delle disposizioni incise dai ripetuti interventi costituzionali in materia, e ciò in quanto “nel nuovo sistema l’individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile , che …rientra nell’ambito della discrezionalità politica , non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali”
(v. altresì Sez. COGNOME L – , Sentenza n. COGNOME 28025 del 02/11/2018, Rv. 651493 – 01).
La questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte è dunque manifestamente infondata, posto che riguarda norma qui non applicabile, venendo invece in applicazione nel caso un nuovo sistema normativo completamente diverso, dettato dal legislatore nella sua discrezionalità in materia, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (tra le altre, C.Cost. n. 173/2018 e 82/2017).
Il terzo motivo è invece fondato.
Invero, risulta dagli atti che nel caso di specie il tribunale aveva accolto la domanda principale del pensionato (volta alla neutralizzazione del periodo di sette anni), assorbendo quella proposta in via subordinata (volta alla neutralizzazione del quinquennio), mentre non risulta che il pensionato abbia specificamente riproposto tale ultima domanda in appello. Ciò premesso, il Collegio ritiene che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma debba ritenersi implicita quella di condanna al pagamento di una somma minore (tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 20/09/2022, Rv. 665906 – 01), e che tale situazione ricorra con riferimento al caso di specie, ove la richiesta di riliquidazione della pensione per neutralizzazione può competere in relazione ad un periodo minore (5 anni) rispetto a quello domandato (7 anni). Pertanto, la mancata riproposizione espressa in appello della domanda -già proposta in via subordinata in primo grado per la minor somma (e rimasta assorbita)- non esonerava la corte d’appello dal
pronunciarsi sulla spettanza della neutralizzazione contributiva per un quinquennio (nella specie, 28/2/9728/2/02).
La sentenza impugnata deve essere dunque cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.