Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2803 Anno 2023
2022
4311
Civile Sent. Sez. L Num. 2803 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 10879-2018 proposto da: da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati in pro INDIRIZZO
NOME COGNOME, NOME, NOME PREDEN; PREDEN ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio in studio
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 819/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 677/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; APPELLO pubblica Dott .
11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Generale bis del con 176 , ha
Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 – Pres. COGNOME, est. Buffa causa numero 16
La Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 9/1/18 ha confermato la sentenza del tribunale di Treviso che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a riliquidare la quota a RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia di cui era titolare il pensionato in epigrafe dal 1.7.10, neutralizzando periodi contributivi non necessari per la maturazione del diritto a pensione.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il pensionato.
Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione degli articoli 3 legge 297/83 e 13 decreto legislativo 503/92, per avere la corte territoriale ammesso la neutralizzazione per periodi oltre il quinquennio.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, Rv. 662275 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29967 del 13/10/2022, Rv. 665826 – 03) che, in tema di trattamenti pensionistici, l’esclusione dal calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità contributiva minima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un’attività lavorativa meno retribuita nell’ultimo quinquennio di
lavoro; COGNOME ne COGNOME consegue COGNOME che COGNOME il COGNOME principio COGNOME di “neutralizzazione” può operare solo all’interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l’ultimo quinquennio di contribuzione.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
p.q.m.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stesssa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.