Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2800 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 2800 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 22775-2017 proposto da: da :
INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; INDIRIZZO avvocato difesa
– ricorrente –
2022
contro
4308 I.N.P.S. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro , tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale in pro INDIRIZZO
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; Avvocati COGNOME ,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/04/2017 R.G.N. 64/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza COGNOME del COGNOME 20/12/2022 COGNOME dal COGNOME Consigliere COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME; 64/2014 ; pubblica il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Generale bis del con 176 , ha
Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 – Pres. COGNOME, est. Buffa causa numero 13
Con sentenza del 14/4/17 la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe volta ad ottenere la neutralizzazione di alcuni periodi di contribuzione relativa agli anni 2003 e 2006-2007 con ricalcolo della pensione VO in godimento dal 1/10/07.
In particolare, premesso che la pensione era stata ottenuta sulla base del solo requisito contributivo, la corte territoriale ha ritenuto che la richiesta neutralizzazione avrebbe fatto venir meno il detto requisito contributivo.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo il pensionato, resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Le parti hanno depositato memorie.
Il motivo unico di ricorso deduce violazione dell’articolo 59 comma 6 e 8 legge 449/97, per avere la sentenza impugnata trascurato che i contributi da neutralizzare non erano affatto necessari per accedere alla pensione.
Occorre premettere che la pensione richiesta dalla parte nella specie è di tipo puramente contributivo, come si desume dalla richiesta della parte, sia dalla decorrenza della prestazione, del tutto sganciata dall’età del pensionato e correlata solo all’anzianità contributiva di 39 anni del lavoratore.
In tale contesto, la sopravenienza -alla maturazione della pensione- dei requisiti di età per beneficiare di
trattamento alternativo (57 anni di età con requisiti contributivi minori) resta irrilevante e priva di incidenza non solo sulla natura della pensione (che non muta in alcun modo, restando pur sempre pensione di anzianità), ma anche sul contenuto del diritto.
Quanto detto, mentre esclude l’applicabilità della sentenza 428/92 della Corte costituzionale (che riguarda invece il caso di pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia), dall’altro lato non consente l’applicabilità del c.d. principio di neutralizzazione, che non riguarda le pensioni contributive ove i contributi siano necessari per il pensionamento.
Questa Corte ha invero già affermato che, in tema di pensioni di anzianità, la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma tale meccanismo di “neutralizzazione” è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico (Cass. 10323 del 26/4/2017; Cass. 28/2/2014, n. 4868; v. pure Cass. 25/3/2014, n. 6966).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q. m.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.