Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2509 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 2509 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10028-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
Art.3, comma 8,
L. 297/82
Neutralizzazione
R.G.N. 10028/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2022
CC
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1580/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 1025/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di NOME COGNOME alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, previa «neutralizzazione» di 342 settimane lavorative, prestate dal 1.3.1979 al 12.04.1986 alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe relative differenze;
per la Corte territoriale, l ‘art.3, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 297 del 1982, come rimoRAGIONE_SOCIALEato dalla Corte costituzionale, pone un generale principio di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili a pensione senza alcun limite dei periodi neutralizzabili, che, pertanto, non devono essere necessariamente contenuti in 260 settimane contributive; per la Corte di appello, la norma stabilisce un minimum di trattamento pensionistico intangibile costituito da quello derivante dalla contribuzione
necessaria al raggiungimento del diritto a pensione, sicché ogni contribuzione successiva che vada a determinare la diminuzione del suddetto minimo è neutralizzabile: unica condizione è che, al momento del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘occupazione con maggior retribuzione (e quindi contribuzione) il lavoratore abbia già maturato l’an zianità contributiva minima per il trattamento pensionistico;
avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Parte controricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce violazione de ll’ art. 13 del D. Lgs. nr. 503 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 297 del 1982, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 233 del 1990, per avere la corte territoriale applicato il principio RAGIONE_SOCIALEa cd. «neutralizzazione» dei periodi di copertura contributiva connotati da minor retribuzione per un periodo maggiore RAGIONE_SOCIALE‘ultimo quinquennio, così estendendo, in modo non consentito, la portata RAGIONE_SOCIALEa pronuncia nr. 264 del 1994 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale;
il motivo è fondato;
in fatto, è pacifico che:
il controricorrente è titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, con cumulo di quote poste a carico di diverse Gestioni, presso le quali ha versato la relativa contribuzione. Il pensionato è, infatti, titolare di pensione liquidata dalla RAGIONE_SOCIALE commercianti, liquidata, con decorrenza da gennaio 2007, sulla base anche di contributi versati alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la richiesta neutralizzazione afferisce alla quota a) RAGIONE_SOCIALEa pensione, ex art. 13 del D.Lgs nr. 503 del 1992, venendo in rilievo la contribuzione per lavoro dipendente versata in epoca anteriore al 1° gennaio 1993 (precisamente nel periodo 1979/1986);
il requisito contributivo minimo, per il trattamento pensionistico riconosciuto, è stato raggiunto nel 1975;
ciò posto, il profilo controverso concerne la possibilità o meno di neutralizzare un periodo eccedente il quinquennio RAGIONE_SOCIALE‘ultimo periodo lavorato;
la questione è stata già affrontata dalla Corte e decisa con l’affermazione di principi c ui occorre assicurare continuità in questa sede;
la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale nr. 82 del 2017 ha evidenziato che l’operatività del principio di neutralizzazione è circoscritta all’ultimo quinquennio contributivo e non oltre, e ciò in quanto «la determinazione del periodo di riferimento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza nr. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza nr. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei RAGIONE_SOCIALE»;
alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Consulta hanno fatto seguito sentenze di questa Corte (v. Cass. nr. 26442 del 2021) secondo cui, in tema di trattamenti pensionistici, l’esclusione dal calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità contributiva minima, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 297 del 1982, art. 3, comma 8, è finalizzata ad evitare un depauperamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione
previdenziale causato dallo svolgimento di un’attività lavorativa meno retribuita nell’ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all’interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l’ultimo quinquennio di contribuzione (vedi anche Cass. nr. 11649 del 2018, in motivazione);
11. in applicazione e a chiarimento degli esposti principi, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, caratterizzata dal versamento di contributi a differenti gestioni, di recente, la Corte ha, da un lato, ribadito che il principio di «neutralizzazione» opera solo all’interno del periodo indicato dall’art. 3, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 297 del 1982, e quindi in relazione all’ultimo quinquennio di contribuzione e ha , dall’altro, chiarito che, nelle ipotesi di «versamenti in diverse gestioni», il quinquennio neutralizzabile va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole RAGIONE_SOCIALEa gestione di riferimento (in termini, Cass. nr. 29967 del 2022);
12. la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di un limite al periodo neutralizzabile è, perciò, incorsa nel denunciato errore di diritto. Va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda al riesame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, facendo corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni di questa Corte;
13. al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio;
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 22