Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36595 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
sul ricorso 30499/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME nella loro qualita’ di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1808/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
il Tribunale di Lucca dichiarò risolto, per inadempimento del geometra COGNOME, il contratto intercorso fra lo stesso e NOME COGNOME e NOME COGNOME per la presentazione di una domanda di concessione edilizia (per ristrutturazione e ampliamento di un loro immobile sito in Comune di Pietrasanta); concessione che, inizialmente rilasciata, era stata successivamente annullata perché nell’elaborato del geometra non era stato indicato un fabbricato dotato di parete finestrata posto a distanza inferiore a 10 metri dall’immobile da ristrutturare; conseguentemente, per quanto ancora interessa ai fini di causa, il Tribunale condannò NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi del geometra COGNOME, a versare ai predetti COGNOME e COGNOME, a titolo risarcitorio, la somma di 100.561,27 euro, oltre interessi;
provvedendo sul gravame proposto dalla COGNOME e dalla COGNOME, la Corte di Appello di Firenze, confermata per il resto la sentenza, ha revocato il capo concernente la condanna al versamento dell ‘ anzidetta somma e ha compensato integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di merito;
al riguardo, la Corte ha rilevato che il danno lamentato dal COGNOME e dalla COGNOME -«rapportato ai costi per l’illegittima parziale realizzazione di opere e per la loro successiva rimozione e rimessione in pristino»- risultava «cagionato dalla condotta attuata dal COGNOME e dalla COGNOME in tempo anteriore (1988 ) al conferimento dell’incarico al Geom. COGNOME e in relazione al quale la condotta di quest’ultimo -che pure determinò la revoca del provvedimento concessorio del 1998- nulla ebbe ad apportare, in considerazione del fatto che l’inutilità della parziale (ed illegittima) attività edilizia dapprima realizzata e la necessità della successiva attività demolitoria e di rimessione in pristino poi eseguite sarebbero venute a concretizzarsi anche in assenza dell’opera del professionista, che per contro, in nulla avrebbe potuto, come in effetti non poté, intercedere al fine di esentare i suoi clienti da ogni successivo ordine o provvedimento a loro carico»;
hanno proposto ricorso per cassazione il COGNOME e la COGNOME, affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con controricorso, la COGNOME e la COGNOME;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
risulta infondata l’eccezione preliminare di inesistenza della notifica del ricorso, che le controricorrenti hanno sollevato sia per il fatto che l’atto è stato notificato (via pec) al domiciliatario AVV_NOTAIO , ‘sebbene nell’atto di citazione in appello non fosse stato indicato il suo indirizzo di posta elettronica certificata», sia per il fatto che la notifica al difensore AVV_NOTAIO è stata effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello effettivo;
premesso -infatti- che la notifica è stata correttamente effettuata al domiciliatario e ad un indirizzo di posta elettronica che è risultato quello effettivo, deve escludersi che comporti inesistenza della notifica la circostanza che nell’atto di citazione in appello fosse stato indicato soltanto l’indirizzo ‘ fisico ‘ del predetto domiciliatario; esclusa pertanto un’ipotesi di inesistenza, deve ritenersi che ogni eventuale profilo di irritualità o nullità della stessa sia stato comunque sanato per effetto del raggiungimento dello scopo;
col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., dell’art. 6, co. 1° della l. n. 47/1985 e degli artt. 1373, 1375, 1175 e 1176, 2° co., 1453, 2697, 2° co., 2222, 2226, 2229 e 2230 c.c.: assumono che «l’esclusione del nesso di causalità tra l’inadempimento delle funzioni contrattualmente incombenti al geom. COGNOME, nella sua duplice qualità di progettista, prima, e di direttore, poi, in relazione al danno patrimoniale derivato agli attori a seguito dell’annullamento della C.E., si pone in primo luogo in stridente contrasto con i principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio relativamente al contenuto delle funzioni spettanti al
direttore dei lavori nominato dalla parte committente, nonché alle responsabilità derivanti dall’omesso o all’imperfetto esercizio delle stesse»; evidenziano che il direttore dei lavori è tenuto «all’impiego di una ‘diligentia quam in concreto’», che nello specifico non risultava osservata dal geom. COGNOME;
col secondo motivo, viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; premesso che, al momento in cui il geometra COGNOME -nel gennaio 1999- ebbe a comunicare all’Amministrazione l’inizio dei lavori e l’assunzione della direzione degli stessi, i ricorrenti avevano realizzato esclusivamente il vano cantina ma non avevano ancora dato corso all’intervento di ristrutturazione e di ampliamento, il COGNOME e la COGNOME lamentano che la Corte non ha tenuto conto di quanto emerso dalla relazione di CTU datata 12 febbraio 2001, circa l’avanzamento dei lavori eseguiti fino alla data in cui venne notificato il provvedimento di annullamento della concessione edilizia, nonché della motivazione di tale atto, del contenuto di un successivo provvedimento dell’11 giugno 1999 (di rigetto della domanda di concessione edilizia in sanatoria) e di altro provvedimento dell’8 giugno 2000 (di diniego del riesame del provvedimento di annullamento della concessione edilizia del 1998); assumono che, ove correttamente esaminati e valutati, gli elementi risultanti dagli anzidetti documenti avrebbero necessariamente comportato l’affermazione di responsabilità professionale e l’obbligo risarcitorio «anche in relazione alla dichiarata risoluzione per inadempimento del solo contratto d’opera intellettuale relativo alla direzione dei lavori»;
i due motivi, esaminati congiuntamente, risultano inammissibili in quanto non investono adeguatamente la ratio della decisione nella parte in cui la Corte ha revocato la condanna al pagamento della somma di oltre 100.000 euro disposta dal Tribunale;
invero, la Corte ha escluso l’obbligo risarcitorio sull’assunto dell’assenza di un nesso di causalità fra la condotta del geometra e i
danni lamentati dal COGNOME e dalla COGNOME; e ciò in quanto ha accertato che tali danni erano riferibili a condotte tenute dai predetti COGNOME e COGNOME nel 1988, in epoca di molto anteriore al conferimento dell’incarico al COGNOME, con la conseguenza che gli stessi si sarebbero concretizzati anche in assenza dell’opera del professionista;
a fronte di tali affermazioni del Giudice d’appello, i ricorrenti propongono, sia sotto il profilo della violazione di norme di legge sia sotto quello dell’omesso esame di fatti decisivi, una complessiva diversa lettura della vicenda, volta ad affermare la riconducibilità dei danni all’attività del geom. COGNOME; a tal fine, tuttavia, i ricorrenti non individuano in modo specifico i termini in cui le norme evocate nella rubrica del primo motivo sarebbero state violate o falsamente applicate né indicano -col secondo motivo- specifici fatti storici non esaminati e idonei a determinare un diverso esito del giudizio, ma lamentano la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie (non deducibile sotto il profilo dell’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c.) di cui viene sollecitata una non consentita rivalutazione in sede di legittimità;
il terzo motivo è anch’esso inammissibile in quanto, senza individuare specificamente altri profili di censura, si limita -nella sostanza- a prospettare la violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. sul mero assunto della erroneità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, viceversa, della fondatezza del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 17.10.2023