Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11569 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 11569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
PRESTAZIONI
R.G.N. 9997/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
SENTENZA
sul ricorso 9997-2018 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 952/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/10/2017 R.G.N. 617/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo con cui gli attuali intimati avevano chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, nella qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria e degli interessi sul TFR liquidato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte, in particolare, muovendo dal presupposto che le prestazioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE concernenti il TFR
avessero natura retributiva e non già previdenziale, ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accessori da ritardo nella corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme spettanti al lavoratore costituiscono componente necessaria del credito originario ed entrano pertanto nel patrimonio del creditore indipendentemente dall’effettività del danno e dalla sussistenza di una qualche responsabilità del soggetto tenuto a corrisponderle.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; hanno resistito, con controricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza, le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 2 ss., e D.M. n. 30.1.2007, 2, nonché degli artt. 2114 e 2116 c.c., in relazione alla l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione del TFR effettuata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse natura retributiva e non previdenziale, con conseguente inapplicabilità, in caso di ritardo nella corresponsione, del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi.
Va premesso, al riguardo, che i giudici territoriali, nel motivare la natura retributiva e non previdenziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione erogata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, hanno preso le mosse dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2007, art. 1, commi 755 e 756, e hanno ravvisato sicuri indici RAGIONE_SOCIALEa conclusione nella circostanza che i presupposti e la misura RAGIONE_SOCIALEa prestazione restano regolati dall’art. 2120 c.c. e nel fatto che il contributo dovuto dal datore di lavoro al RAGIONE_SOCIALE è pari alla quota che egli stesso avrebbe dovuto accantonare a
titolo di TFR nel caso in cui i RAGIONE_SOCIALE non avessero scelto di destinarlo alla previdenza complementare, non senza aggiungere che una diversa soluzione sconterebbe l’incongruenza di attribuire al TFR una diversa natura giuridica, a seconda RAGIONE_SOCIALEa consistenza occupazionale dei datori di lavoro, operando la previsione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss., soltanto per i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze cinquanta o più addetti.
Dal canto suo, nel motivare le proprie conclusioni per il rigetto del ricorso, il Pubblico ministero ha ulteriormente rilevato che il fatto che al contributo da versare al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si applichino le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori (l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, ultimo periodo) non sarebbe sicuro indice RAGIONE_SOCIALEa sua natura previdenziale, atteso che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei contributi previdenziali obbligatori è limitata, appunto, all’ “accertamento ed alla riscossione”, con esclusione RAGIONE_SOCIALEe altre regole comuni a tale tipo di contribuzione, di talché si potrebbe meglio spiegare con l’intento di estendere alla riscossione del contributo le regole RAGIONE_SOCIALEa più celere ed efficace procedura di riscossione prevista per la contribuzione obbligatoria.
Tali conclusioni appaiono prima facie conformi a quell’orientamento maturato in seno a questa Corte di legittimità che, da una parte, ha escluso che l’appaltante chiamato solidalmente a rispondere ex D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per le quote di TFR dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore inadempiente maturate dopo il 1°.1.2007, possa eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al RAGIONE_SOCIALE stesso (così già Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019) e, dall’altra parte, ha ritenuto che spetti al lavoratore la legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state
versate dal datore di lavoro fallito al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (così Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021): è infatti evidente che, in tanto si può predicare che la legittimazione all’ammissione al passivo per le quote di TFR non versate al RAGIONE_SOCIALE spetta al lavoratore e sostenere che solo l’effettivo versamento dei contributi al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituisce fatto estintivo RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa nei confronti del datore di lavoro (ed eventualmente del suo committente obbligato solidale ex lege), in quanto si reputi che l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss., non abbia in nulla e per nulla immutato rispetto alla struttura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione concernente il TFR maturato dopo il 1.1.2007, né per quanto riguarda la sua natura giuridica (che resterebbe di carattere retributivo) né per ciò che concerne il soggetto tenuto alla sua corresponsione (che resterebbe il datore di lavoro, salva la prova del fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto conferimento RAGIONE_SOCIALE‘accantonamento al RAGIONE_SOCIALE); ed è del pari evidente che, giusta tale ricostruzione, il debito per il TFR sorgerebbe, in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, soltanto limitatamente a quanto effettivamente versato dal datore di lavoro, con la conseguenza che sarebbe piuttosto il RAGIONE_SOCIALE ad essere, rispetto ad esso, un mero adiectus solutionis causa .
Si tratta, tuttavia, di conclusioni che, a parere del Collegio, non possono essere ulteriormente condivise, come già ritenute da Cass. nn.25205, 25207, 25208, 25305 del 2023.
Mette conto, anzitutto, ricordare che la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell’istituire a far data dal 1.1.2007 il “RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dipendenti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” e nel prevedere che esso venga “gestito, per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE su un apposito conto corrente aperto presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato”, con modalità di finanziamento che “rispondono al principio RAGIONE_SOCIALEa ripartizione”, stabilisce che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE così istituito “garantisce ai RAGIONE_SOCIALE dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756″.
Quest’ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al RAGIONE_SOCIALE debba affluire mensilmente un “contributo” a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all’art. 2120 c.c. che non sia stata “destinata alle forme pensionistiche complementari” di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all’opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e RAGIONE_SOCIALEe relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal RAGIONE_SOCIALE (…) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al RAGIONE_SOCIALE medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che “il RAGIONE_SOCIALE eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile”, stabilisce espressamente, al comma 2, che “le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del RAGIONE_SOCIALE, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al RAGIONE_SOCIALE riferiti al mese di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che “l’importo di competenza del RAGIONE_SOCIALE erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al RAGIONE_SOCIALE e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva” e che, “qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è
tenuto a comunicare immediatamente al RAGIONE_SOCIALE tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sulla quota parte di competenza del RAGIONE_SOCIALE stesso”.
Da quanto teste’ esposto, e segnatamente dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l’unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivamente al 1.1.2007 è il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: il datore di lavoro, infatti, risponde RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al RAGIONE_SOCIALE stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte “sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro”, esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.
D’altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che “il RAGIONE_SOCIALE eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile”, avvalora un’ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
Deve infatti convenirsi, con l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel rilievo che la L. n. 296 del 2006 abbia all’uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2114 c.c.: al RAGIONE_SOCIALE, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più
dipendenti ed è il RAGIONE_SOCIALE medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni “secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa ripartizione”; né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e RAGIONE_SOCIALEe relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (…) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al RAGIONE_SOCIALE medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”: la disposizione teste’ cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il RAGIONE_SOCIALE a far data dall’1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai RAGIONE_SOCIALE interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il RAGIONE_SOCIALE adiectus solutionis causa RAGIONE_SOCIALEe quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del “contributo” mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all’art. 2120 c.c. che non sia stata “destinata alle forme pensionistiche complementari” di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all’opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, “sono obbligati al versamento del contributo”, stabilisce al comma 3 che “ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento e RAGIONE_SOCIALEa riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
E, diversamente da quanto ritenuto nella sua requisitoria dal Pubblico ministero, pare al Collegio che l’insieme di tali previsioni si spieghi solo con l’intenzione del legislatore di
attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori.
Ma la conferma più decisiva RAGIONE_SOCIALEa natura previdenziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si ricava, a ben vedere, dalla previsione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE stesso “garantisce ai RAGIONE_SOCIALE dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756″: se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l’impiego del verbo “garantisce” lascia trasparire l’intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l’unica sua RAGIONE_SOCIALE sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all’art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l’unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell’orbita RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione pubblica; e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALE, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite RAGIONE_SOCIALE‘istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest’ultima essendo assistita dalla previsione di cui all’art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui “le prestazioni (…) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali”.
In quest’ottica, si può ulteriormente rilevare che l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia
destinato, sponte sua , alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all’opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all’occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del “contributo” cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un’imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal RAGIONE_SOCIALE è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all’art. 2120 c.c..
Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE e l’altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009).
Mentre, sotto altro profilo, è appena il caso di notare che in nessun modo le anzidette conclusioni appaiono suscettibili di porre dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento giuridico del TFR corrisposto dai datori di lavoro non tenuti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss.: l’istituzione di forme di previdenza obbligatorie rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, che ben può ritenere, in relazione all’importanza economica di flussi di reddito cospicui come quelli concernenti il risparmio forzoso a fini previdenziali RAGIONE_SOCIALEe imprese con cinquanta o più dipendenti, di attrarli nell’orbita RAGIONE_SOCIALEa disciplina pubblicistica; e in quest’ottica, eventuali dubbi di legittimità costituzionale potrebbero, a tutto concedere, residuare per la diversa tutela accordata ai
RAGIONE_SOCIALE dipendenti di imprese non altrettanto grandi, per i quali tuttavia soccorre, ricorrendone le condizioni, la supplenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla citata L. n. 297 del 1982.
Le suesposte considerazioni, oltre a evidenziare l’errore in diritto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per avere affermato la natura retributiva del TFR corrisposto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi, come detto, di prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all’art. 2120 c.c. e dunque assoggettata alle previsioni di cui alla l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, danno conto RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di assicurare continuità ai principi di diritto espressi da Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019 e da Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021, già citate: da quanto anzidetto, infatti, risulta evidente, per un verso, che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è l’unico obbligato alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEe quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al RAGIONE_SOCIALE stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è tenuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rimanendo il RAGIONE_SOCIALE pur sempre obbligato alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10