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NASpI lavoratori marittimi: diritto e regole UE

La Corte d’Appello conferma il diritto alla NASpI lavoratori marittimi per i residenti in Italia imbarcati su navi comunitarie. Anche se i contributi non sono stati versati in Italia, il Regolamento UE 883/2004 stabilisce che la prestazione deve essere erogata dallo Stato di residenza.

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Pubblicato il 16 giugno 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

NASpI lavoratori marittimi: la tutela per chi naviga all’estero

La questione della NASpI lavoratori marittimi rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza sociale di chi svolge la propria attività su navi battenti bandiera estera ma mantiene la propria residenza in Italia. Spesso, la complessità delle norme internazionali e il coordinamento tra i sistemi previdenziali dei diversi Stati membri dell’Unione Europea possono generare incertezze sul diritto a percepire l’indennità di disoccupazione al termine dell’imbarco.

I fatti della controversia

Il caso riguarda un lavoratore marittimo residente in Italia che aveva sottoscritto un contratto con una società di navigazione maltese. Dopo essere stato sbarcato al termine del periodo di lavoro, l’interessato ha presentato domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione. L’istituto previdenziale italiano aveva inizialmente rigettato la richiesta, sostenendo la mancanza dei versamenti contributivi specifici per la disoccupazione in Italia e la mancata presentazione del modello U1, necessario per certificare i periodi lavorativi all’estero.

Il lavoratore ha quindi impugnato il diniego, sostenendo che, nonostante i contributi versati dal datore di lavoro maltese fossero limitati alla quota IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti), egli avesse comunque diritto alla tutela contro la disoccupazione in virtù dei regolamenti europei.

La decisione sulla NASpI lavoratori marittimi

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che al caso deve applicarsi il Regolamento CE n. 883/2004. Secondo tale normativa, i disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente (lo Stato di bandiera della nave) hanno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza.

La Corte ha chiarito che l’istituto previdenziale italiano è obbligato a erogare la NASpI lavoratori marittimi come se il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione italiana durante l’ultima attività lavorativa. L’ente italiano potrà poi rivalersi sullo Stato di bandiera (in questo caso Malta) per ottenere il rimborso delle somme anticipate per i primi mesi di erogazione.

Il ruolo dei regolamenti europei

Il punto centrale della decisione risiede nel principio del primato del diritto eurounitario. L’iscrizione facoltativa alle assicurazioni gestite in Italia non sostituisce l’obbligo assicurativo nello Stato di bandiera, che deve comprendere anche la tutela contro la disoccupazione. Se lo Stato estero o il datore di lavoro non provvedono correttamente, scatta la tutela del lavoratore residente nel proprio Paese.

le motivazioni

Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione sistematica dell’articolo 65 del Regolamento CE 883/2004. I giudici hanno evidenziato che la condizione di residente in Italia, unita allo svolgimento di un’attività subordinata su una nave UE, attribuisce al lavoratore il diritto di rivolgersi direttamente all’ente previdenziale di residenza. Inoltre, è stato richiamato il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.): il lavoratore non può essere penalizzato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, qualora questi siano comunque dovuti per legge. La mancanza del modello U1 non è stata ritenuta ostativa, potendo l’ente previdenziale acquisire le informazioni necessarie tramite i canali di cooperazione tra Stati.

le conclusioni

Le conclusioni della sentenza stabiliscono un principio di fondamentale importanza: i marittimi italiani imbarcati su navi comunitarie non perdono le tutele sociali del proprio Paese di origine. L’appello dell’istituto previdenziale è stato respinto, confermando l’obbligo di pagare l’indennità richiesta. Questa decisione rafforza la protezione dei lavoratori mobili all’interno dell’Unione Europea, garantendo che le discrepanze tra le legislazioni nazionali non si traducano in una perdita di diritti essenziali per il cittadino, specialmente in momenti di fragilità come la perdita dell’occupazione.

È possibile ottenere la NASpI lavoratori marittimi se si è imbarcati su una nave con bandiera UE?
Sì, se il lavoratore è residente in Italia e la nave batte bandiera di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ha diritto a ricevere l’indennità direttamente dall’ente previdenziale italiano.

Cosa succede se il datore di lavoro estero non ha versato i contributi per la disoccupazione?
In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore ha comunque diritto alla NASpI se i contributi erano legalmente dovuti nello Stato di bandiera, indipendentemente dall’effettivo versamento.

Chi deve pagare l’indennità se ho lavorato su una nave maltese pur vivendo in Italia?
L’indennità deve essere erogata dall’istituto previdenziale italiano del luogo di residenza, il quale potrà successivamente richiedere il rimborso dei primi tre mesi allo Stato estero competente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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