Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6182 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6182 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20236-2023 proposto da;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 233/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 1233/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.233/23, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva
Oggetto
NASpI
R.G.N. 20236/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2026
CC
accolto la domanda svolta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto il trattamento NASpI (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assicurazione sociale per l’impiego) per il primo semestre 2021, con esclusione del diritto dell’ente di ripetere le somme pagate nel medesimo periodo.
Riteneva la Corte che non operasse la decadenza di cui all’art.11 d.lgs. n.22/2015 invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siccome riferita alla totale omissione di dichiarazione circa l’avvio dell’attività di lavoro autonomo e del reddito presunto.
NOME aveva invece presentato tale dichiarazione in data 8.1.2021, contestualmente alla domanda amministrativa, sebbene poi fosse risultato un reddito superiore a quello inizialmente autodichiarato, tant’è che lo stesso NOME aveva presentato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE una successiva autodichiarazione di rettifica nel luglio 2021. Reputava, perciò, la Corte che solo per il secondo semestre non sussistessero più i requisiti per la NASpI, atteso il superamento del reddito.
Avverso la sentenza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, illustrato da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett. c), d.lgs. n.22/2015 in relazione all’art.12 disp. prel. c.c. Sostiene che, essendo l’attività lavorativa svolta a partire dal 2021, la comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE doveva precedere la data della domanda di NASpI.
Il ricorso è infondato.
In fatto è pacifico che il ricorrente abbia avviato nuova attività lavorativa -quale consulente giuridico -dall’1.1.2021 e per tutto l’anno; egli, contestualmente alla domanda di NASpI, comunicò all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tale attività in data 8.1.2021 autodichiarando un reddito presunto per il 2021 pari a euro 4.000; successivamente, nel luglio 2021, presentò una dichiarazione di rettifica del reddito presunto, pari a euro 10.130,00.
Secondo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la decadenza dal trattamento per il primo semestre 2021 deriverebbe dal fatto che, già prima della domanda di NASpI, NOME avrebbe dovuto comunicare l’attività lavorativa intrapresa e il presunto reddito.
Al contrario, questa Corte, con orientamento che qui s’intende ribadire (Cass.n.34895/2024, n.22921/2024,n.1053/2024,n.846/2024), ha affermato che la fattispecie cui si correla la decadenza dell’art.11, lett. c) d.lgs. n.22/2015 è rappresentata dall’omessa comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo, al contrario, necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI.
Ciò non toglie che la decadenza sia pur sempre comminata in caso di omessa comunicazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel termine di 30 giorni di cui all’art.10 d.lgs. n.22/2015, decorrente ‘dall’inizio dell’attività’. Nel caso di specie, la comunicazione si ebbe l’8.1.2021, quindi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (1.1.2021). Non occorre, come reputa l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che la comunicazione debba precedere la domanda di NASpI, ma importa il solo rispetto del
termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. E, anzi, questa Corte ha avuto modo di precisare che in caso di attività lavorativa preesistente dalla domanda di NASpI, il termine di 30 giorni decorre proprio dalla domanda di NASpI (v. Cass.n.4742/2025); termine assolutamente rispettato nel caso di specie ove si ebbe una contestualità tra domanda di NASpI e denuncia della nuova attività lavorativa.
Non facendo il ricorso questione circa la falsità intenzionale o meno della autodichiarazione sull’ammontare del reddito previsto, questione già risolta dalla sentenza impugnata, l’impugnazione va decisa nel senso della sua reiezione, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa la sopravvenienza al ricorso del citato orientamento di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.2.2026
La Presidente
NOME COGNOME