Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6166 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6166 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14488-2023 proposto da;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 650/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 407/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.407/22, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva
Oggetto
NASpI
R.G.N. 14488/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2026
CC
accolto la domanda di NOME COGNOME volta a ottenere la liquidazione anticipata del trattamento di disoccupazione NASpI (art.8 d.lgs. n.22/2015), a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate in ragione del fatto che la società datrice di lavoro mai le aveva versato i contributi previdenziali e assistenziali. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva erogato la prestazione per il periodo giugno/settembre 2019, respingendo poi la domanda di liquidazione anticipata stante le dimissioni rassegnate.
Riteneva la Corte d’appello che sussistesse il requisito della giusta causa, restando irrilevanti gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento per i casi di mancato versamento della contribuzione da parte del datore.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo , illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.2 d.lgs. n.22/15, 1455 e 2119 c.c., per avere la Corte erroneamente reputato sussistente un inadempimento grave fonte di pregiudizio in capo alla lavoratrice.
Va premesso che il ricorso non è inammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, poiché le nuove pretese contestazioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, addotte secondo la stessa solo in ricorso ex art.360 c.p.c., non
integrano elementi di fatto nuovi ma mere contestazioni di diritto sui profili necessari ai fini dell’integrazione del requisito normativo della giusta causa ex art.2119 c.c.
Il ricorso è tuttavia infondato.
La giurisprudenza non dubita che in caso di totale inadempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale in favore del lavoratore, sussista giusta causa di dimissioni ex art.2119 c.c. (Cass.n.3220/1980, Cass.n.3222/1980).
Nel caso di specie è accertato in fatto che non fu mai versata contribuzione per tutta la durata del rapporto, ovvero per il considerevole lasso di tempo che va dal 2.10.2015 al 27.5.2019: quasi quattro anni. La Corte d’appello ha ritenuto, conformemente alla nozione di giusta causa ex art.2119 c.c., che tale inadempimento prolungato abbia determinato il venir meno del rapporto fiduciario in capo alla lavoratrice e il suo legittimo affidamento circa il futuro adempimento degli obblighi datoriali.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass.n.12768/1997, cui hanno fatto seguito Cass.n.1542/2000, Cass.n.24477/2011), in tema di dimissioni del lavoratore per giusta causa la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al sindacato del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione; motivazione sulla gravità nella specie congruamente resa, come innanzi visto.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE cita poi la pronuncia di questa Corte n.1339/1983, in base alla quale l’ omessa regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, tollerata per lungo tempo e priva di effetti pregiudizievoli, non costituisce una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro e non integrerebbe giusta causa di dimissioni in tronco.
Ora, premesso che il nesso di immediatezza non è tanto o solo il rapporto temporale tra le dimissioni e l’inadempimento, potendo esso sussistere anche quando il recesso non segue direttamente (sul piano temporale) i fatti (Cass.n.24477/2011, Cass.n.12768/1997; ma v. anche Cass.n.31999/20 18), dovendo l’immediatezza essere intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità tra inadempimento e dimissioni, nel caso di specie nulla fu tollerato dalla lavoratrice nel corso del rapporto. È stato infatti accertato, dalla sentenza di primo grado poi confermata in appello, che la lavoratrice immediatamente rassegnò le dimissioni quando ebbe conoscenza dell’omissione contributiva.
Tale accertamento di fatto -il quale esclude la pertinenza del richiamo a Cass.n.1339/1983 (v. anche per lo stesso accertamento di fatto, Cass.n.30310/2024) -non è stato sottoposto a censura da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con l’atto d’appello e quindi sullo stesso si regge anche la pronuncia qui impugnata.
Dati gli elementi di fatto come sopra riepilogati, la valutazione normativa compiuta dalla Corte d’appello in ordine all’art.2119 c.c. si mostra in linea con i precedenti di questa Corte e risulta conforme a diritto.
Da ultimo, si deve qui rimarcare l’infondatezza, ai fini della valutazione della giusta causa e quindi della gravità dell’inadempimento datoriale, delle considerazioni svolte sulla sufficienza delle tutele apprestate dall’ordinamento previdenziale al fine di sterilizzare gli effetti negativi dell’inadempimento datoriale (principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. e costituzione della rendita vitalizia). I rimedi di cui innanzi, infatti, sono predisposti dall’ordinamento a tutela della parte debole del rapporto, il lavoratore, per garantirgli le prestazioni previdenziali o la rendita, ma dette prestazioni non elidono la lesione del rapporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare tutti i rapporti contrattuali, ivi compreso quello di lavoro.
Il ricorso va in conclusione respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
ensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.