Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6081 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6081 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 31206-2021 proposto da;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 472/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 646/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.646/00, l a Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva
Oggetto
NASpI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2026
CC
accolto la domanda di NOME COGNOME tesa a far accertare l’irripetibilità dei ratei di NASpI percepiti quando già aveva maturato i requisiti per fruire della pensione di anzianità, sebbene egli avesse presentato la domanda di pensione solo in seguito, con successiva erogazione della relativa prestazione.
Secondo la Corte d’appello, la domanda di pensionamento valeva come requisito costitutivo della prestazione e, inoltre, la decadenza dal diritto alla NASpI presupponeva l’effettiva acquisizione della prestazione pensionistica.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.11, co.1, lett. d), d.lgs. n.22/15 e dell’art.2033 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto il diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI nonostante la parte avesse già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (Cass.n.11965/2024, Cass.n.22877/2024) ha affrontato la medesima questione oggetto della presente causa, sebbene riferita alla prestazione di disoccupazione ASpI anziché NASpI.
Le argomentazioni ivi espresse ben possono valere rispetto alla NASpI, dato l’identico tenore letterale dell’art.2, co.40, lett. c), l. n.92/12, relativo alla ASpI, e dell’art.11, co.1, lett. d), d.lgs. n.55/1 4, relativo alla NASpI, ovvero: la decadenza dal trattamento segue al ‘ raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato ‘.
Ebbene, in detti precedenti è stato chiarito che i requisiti rilevanti ai fini della decadenza sono quello anagrafico e quello contributivo, senza considerazione d ell’effettiva percezione del trattamento pensionistico. Se infatti si dovesse dare rilievo alla data della domanda amministrativa di pensionamento, si assoggetterebbe la decadenza alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato. A tale esito condurrebbe una ricostruzione del quadro normativo che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico, vanificando le esigenze di certezza che l’ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl’interessi coinvolti. Ancora, si è aggiunto che la riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art. 2033 c.c. consente, del resto, al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.8/23, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati da questa Corte.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella
presente ordinanza e della disciplina dell’art. 2033 c.c., anche alla luce della sentenza Corte Cost. n.8/2023, e provvederà s ulle spese dell’odierno giudizio di cassazione.