Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4365 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24459-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
Mutamento Titolo pensione, d.l. n.30/74
R.G.N. 24459/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/02/2018 R.G.N. 167/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di COGNOME NOME volta a ottenere il mutamento del titolo di pensione a carico della gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei coltivatori diretti in pensione di vecchiaia a carico del FPLD.
Riteneva la Corte che, sebbene dopo la maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento a carico della gestione coltivatori diretti, COGNOME non avesse svolto più attività lavorativa e non avesse versato ulteriori contributi, a lui poteva applicarsi l’art.2 ter d.l. n.30/74, conteggiando la maggiorazione contributiva dovuta all’esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa svolta precedentemente al pensionamento ma riconosciuta solo in epoca successiva.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.2 ter d.l. n.30/74 conv. con mod. dalla l. n.114/74 per avere la Corte applicato tale norma, eccezionale, al di fuori del suo ambito applicativo, che presuppone la continuazione di un’attività lav orativa dopo il pensionamento conseguito presso la gestione speciale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti che: a) COGNOME ottenne il pensionamento e non lavorò più in seguito, né versò alcuna ulteriore contribuzione presso il FPLD; b) il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, sebbene intervenuto successivamente al pensionamento, andò ad incrementare il requisito contributivo maturato già prima del raggiunto pensionamento.
Se così è, si rimane fuori dall’ambito applicativo dell’art.2 ter d.l. n.30/74, conv. con mod. dalla l. n.114/74, i cui primi due commi recitano: ‘
‘